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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00934/2026

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CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 28/05/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 344-bis c.p.p.; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alle conclusioni scritte depositate tempestivamente dalla difesa a mezzo PEC, non considerate dalla sentenza gravata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo, basti ricordare che – come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata - la disciplina dell’improcedibilità si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, laddove il presente risulta commesso nel 2017.

3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità; esso, infatti, omette perfino di indicare, se non con un generico riferimento all’articolo 344-bis (su cui la sentenza gravata ha reso motivazione) quale fosse il contenuto delle conclusioni depositate, in cosa differissero dall’atto di impugnazione e in che modo l’ipotetica omessa valutazione delle stesse abbia avuto influenza determinante sul contenuto della motivazione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 28/05/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 344-bis c.p.p.; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alle conclusioni scritte depositate tempestivamente dalla difesa a mezzo PEC, non considerate dalla sentenza gravata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, basti ricordare che – come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata - la disciplina dell’improcedibilità si applica ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, laddove il presente risulta commesso nel 2017. 3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità; esso, infatti, omette perfino di indicare, se non con un generico riferimento all’articolo 344-bis (su cui la sentenza gravata ha reso motivazione) quale fosse il contenuto delle conclusioni depositate, in cosa differissero dall’atto di impugnazione e in che modo l’ipotetica omessa valutazione delle stesse abbia avuto influenza determinante sul contenuto della motivazione. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso
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