CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.624 bis commi 1 e 3 cod. pen., condannandolo alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e euro 1.100,00 di multa. 2.L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando una violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. B ed E in relazione all'erronea qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo C). In particolare, il ricorrente ritiene che la condotta doveva essere sussunta nella fattispecie di appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del delitto di furto in abitazione in quello di appropriazione indebita, di cui all'art. 646 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3, in ordine al prelievo degli arredi a seguito dello sfondamento del muro divisorio). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Peraltro, va osservato che la tesi proposta dal ricorrente è in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Invero, è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita ove l'agente abbia la detenzione della cosa ma non un autonomo potere dispositivo sul bene (Sez. 5, n. 33105 del 25/09/2020, Re, non nnassimata; Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 31993 del 5/3/2018; Franceschino, Rv. 273639; Sez. 4, n. 10638 del 2/2/2013, Santoro, Rv. 255289). Il reato di cui all'art. 646 cod. pen., infatti, si distingue da quello di furto per la situazione di possesso della cosa altrui, là dove la nozione di possesso cui allude la fattispecie incriminatrice coinvolge ogni situazione giuridica che si concretizza nel potere di disporre della cosa in modo autonomo al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario, riferendosi, dunque, in tal senso, anche alla detenzione. Quando, invece, l'agente - come pure è stato logicamente ritenuto nel caso di specie - non ha alcuna facoltà idonea ad esercitare il possesso, deve ravvisarsi il delitto di furto e non di appropriazione indebita (Sez. 4, n. 6617 del 7 24/11/2016, dep. 2017, Frontino, Rv. 269224; l Sez. 5, n. 7304 del 17/12/2014, dep. 2015, Sono, Rv. 262743; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289; Sez. 4, n. 23091 del 14/03/2008, Esposito, Rv. 240295). 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in fav