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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10069/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7584 del 2016, depositata il 29 novembre 2016, notificata il 17 gennaio2017.Numero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delsilenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulla sua richiesta dirimborso, avanzata il 1.2.2012 ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973,della somma di euro 30.107,58, corrispondente alla ritenuta IRPEFeffettuata dal datore di lavoro sulla somma versatagli a titolo di retribuzioneper il periodo da febbraio a giugno del 2008, in esecuzione della sentenzadel Tribunale di Latina n. 2479 del 2007, poi, annullata dalla Corte d’Appelloche l’aveva costretto alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dell’importo allordo della ritenuta.2.

La CTP di Latina aveva accolto il ricorso del contribuente, disattendendole difese dell’Agenzia delle Entrate che aveva sostenuto l’applicabilità allafattispecie dell’art. 10 comma 1 lett. d bis) del t.u.i.r che prevedeva non ilrimborso ma la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore cheavessero concorso a formare il reddito negli anni precedenti.3.

La CTR di Roma, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame confermando la sentenza di primo grado in ordineall’applicabilità alla fattispecie dell’art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973 che imponeall’amministrazione finanziaria il rimborso delle ritenute versate per erroremateriale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazionetributaria.4.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e il contribuente si è difesodepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdell’impugnazione sollevata dal controricorrente in relazione alla tardivitàNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026della notificazione del ricorso rispetto al termine “breve” previsto dall’art.325 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 326 c.p.c.Secondo la prospettazione del controricorrente, il termine perentorio disessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione previsto dallenorme richiamate, in relazione alla sentenza della CTR notificata il 17gennaio 2017, sarebbe scaduto il 18 marzo 2017 in giorno di sabato, nonessendo applicabile la proroga prevista dall’art. 155 comma 5 c.p.c.all’espletamento della notificazione tramite l’Ufficiale giudiziario perché glisportelli Unep e gli uffici postali sono aperti anche di sabato e si tratterebbe,quindi, di un giorno lavorativo ai fini dell’applicazione della norma.

Diconseguenza la notificazione eseguita dall’Agenzia delle Entrate medianteconsegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario il 20 marzo 2017 sarebbe tardiva.1.1.

L’articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quartocomma stabilisce: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza èprorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e al quintocomma precisa: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì aitermini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza chescadono nella giornata del sabato”.

Pertanto, la disciplina del computo deitermini di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c., proroga didiritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno festivoo di sabato (Cass. n. 22696 del 2024).La proroga prevista dalla norma richiamata opera di diritto per ilcompimento degli atti processuali svolti fuori udienza tra cui sono senzadubbio ricomprese le attività di notificazione e nessuna rilevanza può,quindi, assumere l’apertura di sabato degli uffici dell’Unep o degli Ufficipostali o la loro disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno(Cass. n. 11269 del 2016; Cass. n. 740 del 2024 Cass. n. 20509 del 2025).L’eccezione di inammissibilità del ricorso è, dunque, priva di fondamento edeve, quindi, procedersi all’esame dei motivi di ricorso.Numero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/20262.

Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli art. 55 e 36 del d. lgs. 546 del 1992per omessa pronuncia in relazione al motivo di appello con cui, sulla basedella documentazione acquisita, aveva manifestato dubbi sull’effettivarestituzione al datore di lavoro da parte del contribuente anche della sommacorrispondente alla ritenuta.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dellaCorte, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenereche tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzionedel caso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»(Cass. n. 12131 del 2023).2.3.

Nel caso di specie, la CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delleEntrate ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973che impone all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme versateNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026dal contribuente in esecuzione di un’obbligazione tributaria inesistente e ha,così, adottato una decisione del tutto incompatibile con l’accoglimento delmotivo di appello che deve, quindi, ritenersi essere stato implicitamenterigettato.2.4.

Peraltro, il motivo di appello proponeva una questione priva di rilievo,avuto riguardo, alla legittimazione alternativa alla richiesta di rimborso delsostituto di imposta e del debitore principale a prescindere dalla provadell’integrale restituzione delle somme indebitamente percepite al lordodelle ritenute.

Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di restituzionedelle imposte non dovute versate dal sostituto d'imposta, la richiesta dirimborso avanzata dal contribuente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602del 1973, non richiede la prova dell'integrale restituzione a lordo dellesomme indebitamente percette che, in precedenza, avevano concorso alladeterminazione del suo imponibile (e, come tali, erano state assoggettate aritenuta alla fonte), in quanto dall'alternatività della legittimazione ad agiredel "sostituto di imposta" e del "sostituito" prevista dall'art. 38 cit. deriva lasostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto alrapporto fiscale, a cui consegue la mancanza di interesse specificodell'Amministrazione finanziaria per il rapporto tra le parti.» (Cass. n. 12003del 2025).Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato.3.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10comma 1 lett. d bis) t.u.i.r. per aver la CTR affermato l’applicabilità allafattispecie dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 che disciplina il rimborso dellesomme versate in relazione ad obbligazione tributaria inesistente, incontrasto con la previsione richiamata che, nella versione applicabile rationetemporis, cioè prima della modifica apportata dall’art. 1 comma 174 dellalegge n. 147 del 2013, applicabile dal 1 gennaio 2014, disciplina il regimeNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026fiscale delle restituzioni al datore di lavoro configurandole come onerideducibili.La norma che ha previsto l’alternativa per il dipendente della possibilità diavanzare l’istanza di rimborso, per effetto della disciplina transitoria dettatadal d.m. 5.4.2016, sarebbe applicabile, infatti, solo ai contribuenti chehanno restituito le somme percepite al soggetto erogatore negli anni 2013e 2014 e, quindi, non nel caso di specie, ove il contribuente ha effettuato larestituzione nell’anno 2012.3.1 Il motivo è infondato.3.2.

La Corte, con le ordinanze 2025 n. 12003 e n. 6208 del 2025, dandocontinuità ad un orientamento consolidato, ha chiarito che la previsionedella modalità di recupero delle ritenute indebitamente versate mediantededuzione dal reddito degli anni successivi è una facoltà riconosciuta alcontribuente dall’art. 10 comma 1 lett. d bis) t.u.i.r che non gli preclude ilricorso alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 602 del1973.

E la modifica successivamente apportata dal legislatore alla normacon la legge n. 147 del 2013 contemplando espressamente l’alternativa,non ha fatto che confermare tale soluzione interpretativa.3.3.

Afferma al riguardo la Corte che « Come detto l'art. 10, comma 1,lett. d)-bis t.u.i.r., vigente ratione temporis, consentiva il recupero delleimposte trattenute al momento della erogazione delle somme,successivamente restituite, operando la deduzione nei limiti della capienzadel reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta di restituzione.

Diqui la tesi che detta ultima fosse l’unica modalità di recupero nellefattispecie ivi contemplate.

Trattasi, tuttavia, di tesi non condivisibile. 5.1.Questa Corte ha chiarito che l'impossibilità di recuperare per intero,mediante il meccanismo dell'onere deducibile, le imposte trattenute e nondovute, non esclude il ricorso alla procedura di rimborso.

E' stato precisato,infatti, che, l’art. 10 t.u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente lafacoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo dellaNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile (e cioè, in sostanza,una forma di restituzione per compensazione) ma che il mancato eserciziodi tale facoltà non preclude affatto il ricorso all'ordinario strumento dellaprocedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda neltermine previsto a pena di decadenza.

Va ribadito, pertanto, che l'azione dirimborso di somme indebitamente versate non può, salvo espressadisposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità direcupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitatifini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. 09/11/2023, nn.31205 e 31198, Cass. 14/09/2021, n. 24650 cit., Cass. 01/08/2019, n.29744, Cass. 27/10/2017 n. 25564).

5.2. Tale soluzione ermeneutica trovaulteriore conforto nella successiva modifica apportata dalla legge di stabilitàdel 2014 che ha espressamente contemplato, in alternativa allo strumentodi trattare ritenute alla stregua di un costo deducibile, il diritto al rimborso,dettando una specifica disciplina attuativa.»Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dalla ricorrente.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento aSalvatore Nardella delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro4100 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 % per spese generalie oneri di legge.Numero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7584 del 2016, depositata il 29 novembre 2016, notificata il 17 gennaio2017.Numero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delsilenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulla sua richiesta dirimborso, avanzata il 1.2.2012 ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973,della somma di euro 30.107,58, corrispondente alla ritenuta IRPEFeffettuata dal datore di lavoro sulla somma versatagli a titolo di retribuzioneper il periodo da febbraio a giugno del 2008, in esecuzione della sentenzadel Tribunale di Latina n. 2479 del 2007, poi, annullata dalla Corte d’Appelloche l’aveva costretto alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dell’importo allordo della ritenuta.2. La CTP di Latina aveva accolto il ricorso del contribuente, disattendendole difese dell’Agenzia delle Entrate che aveva sostenuto l’applicabilità allafattispecie dell’art. 10 comma 1 lett. d bis) del t.u.i.r che prevedeva non ilrimborso ma la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore cheavessero concorso a formare il reddito negli anni precedenti.3. La CTR di Roma, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame confermando la sentenza di primo grado in ordineall’applicabilità alla fattispecie dell’art. 38 d.p.r. n. 602 del 1973 che imponeall’amministrazione finanziaria il rimborso delle ritenute versate per erroremateriale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazionetributaria.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e il contribuente si è difesodepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdell’impugnazione sollevata dal controricorrente in relazione alla tardivitàNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026della notificazione del ricorso rispetto al termine “breve” previsto dall’art.325 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 326 c.p.c.Secondo la prospettazione del controricorrente, il termine perentorio disessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione previsto dallenorme richiamate, in relazione alla sentenza della CTR notificata il 17gennaio 2017, sarebbe scaduto il 18 marzo 2017 in giorno di sabato, nonessendo applicabile la proroga prevista dall’art. 155 comma 5 c.p.c.all’espletamento della notificazione tramite l’Ufficiale giudiziario perché glisportelli Unep e gli uffici postali sono aperti anche di sabato e si tratterebbe,quindi, di un giorno lavorativo ai fini dell’applicazione della norma. Diconseguenza la notificazione eseguita dall’Agenzia delle Entrate medianteconsegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario il 20 marzo 2017 sarebbe tardiva.1.1. L’articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quartocomma stabilisce: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza èprorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; e al quintocomma precisa: “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì aitermini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza chescadono nella giornata del sabato”. Pertanto, la disciplina del computo deitermini di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c., proroga didiritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno festivoo di sabato (Cass. n. 22696 del 2024).La proroga prevista dalla norma richiamata opera di diritto per ilcompimento degli atti processuali svolti fuori udienza tra cui sono senzadubbio ricomprese le attività di notificazione e nessuna rilevanza può,quindi, assumere l’apertura di sabato degli uffici dell’Unep o degli Ufficipostali o la loro disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno(Cass. n. 11269 del 2016; Cass. n. 740 del 2024 Cass. n. 20509 del 2025).L’eccezione di inammissibilità del ricorso è, dunque, priva di fondamento edeve, quindi, procedersi all’esame dei motivi di ricorso.Numero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/20262. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli art. 55 e 36 del d. lgs. 546 del 1992per omessa pronuncia in relazione al motivo di appello con cui, sulla basedella documentazione acquisita, aveva manifestato dubbi sull’effettivarestituzione al datore di lavoro da parte del contribuente anche della sommacorrispondente alla ritenuta.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dellaCorte, «non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenereche tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzionedel caso concreto» (Cass. n. 15255 del 2019).In particolare, sottolinea la Corte, «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»(Cass. n. 12131 del 2023).2.3. Nel caso di specie, la CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delleEntrate ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973che impone all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme versateNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026dal contribuente in esecuzione di un’obbligazione tributaria inesistente e ha,così, adottato una decisione del tutto incompatibile con l’accoglimento delmotivo di appello che deve, quindi, ritenersi essere stato implicitamenterigettato.2.4. Peraltro, il motivo di appello proponeva una questione priva di rilievo,avuto riguardo, alla legittimazione alternativa alla richiesta di rimborso delsostituto di imposta e del debitore principale a prescindere dalla provadell’integrale restituzione delle somme indebitamente percepite al lordodelle ritenute. Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di restituzionedelle imposte non dovute versate dal sostituto d'imposta, la richiesta dirimborso avanzata dal contribuente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602del 1973, non richiede la prova dell'integrale restituzione a lordo dellesomme indebitamente percette che, in precedenza, avevano concorso alladeterminazione del suo imponibile (e, come tali, erano state assoggettate aritenuta alla fonte), in quanto dall'alternatività della legittimazione ad agiredel "sostituto di imposta" e del "sostituito" prevista dall'art. 38 cit. deriva lasostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto alrapporto fiscale, a cui consegue la mancanza di interesse specificodell'Amministrazione finanziaria per il rapporto tra le parti.» (Cass. n. 12003del 2025).Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato.3. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10comma 1 lett. d bis) t.u.i.r. per aver la CTR affermato l’applicabilità allafattispecie dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 che disciplina il rimborso dellesomme versate in relazione ad obbligazione tributaria inesistente, incontrasto con la previsione richiamata che, nella versione applicabile rationetemporis, cioè prima della modifica apportata dall’art. 1 comma 174 dellalegge n. 147 del 2013, applicabile dal 1 gennaio 2014, disciplina il regimeNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026fiscale delle restituzioni al datore di lavoro configurandole come onerideducibili.La norma che ha previsto l’alternativa per il dipendente della possibilità diavanzare l’istanza di rimborso, per effetto della disciplina transitoria dettatadal d.m. 5.4.2016, sarebbe applicabile, infatti, solo ai contribuenti chehanno restituito le somme percepite al soggetto erogatore negli anni 2013e 2014 e, quindi, non nel caso di specie, ove il contribuente ha effettuato larestituzione nell’anno 2012.3.1 Il motivo è infondato.3.2. La Corte, con le ordinanze 2025 n. 12003 e n. 6208 del 2025, dandocontinuità ad un orientamento consolidato, ha chiarito che la previsionedella modalità di recupero delle ritenute indebitamente versate mediantededuzione dal reddito degli anni successivi è una facoltà riconosciuta alcontribuente dall’art. 10 comma 1 lett. d bis) t.u.i.r che non gli preclude ilricorso alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 602 del1973. E la modifica successivamente apportata dal legislatore alla normacon la legge n. 147 del 2013 contemplando espressamente l’alternativa,non ha fatto che confermare tale soluzione interpretativa.3.3. Afferma al riguardo la Corte che « Come detto l'art. 10, comma 1,lett. d)-bis t.u.i.r., vigente ratione temporis, consentiva il recupero delleimposte trattenute al momento della erogazione delle somme,successivamente restituite, operando la deduzione nei limiti della capienzadel reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta di restituzione. Diqui la tesi che detta ultima fosse l’unica modalità di recupero nellefattispecie ivi contemplate. Trattasi, tuttavia, di tesi non condivisibile. 5.1.Questa Corte ha chiarito che l'impossibilità di recuperare per intero,mediante il meccanismo dell'onere deducibile, le imposte trattenute e nondovute, non esclude il ricorso alla procedura di rimborso. E' stato precisato,infatti, che, l’art. 10 t.u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente lafacoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo dellaNumero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile (e cioè, in sostanza,una forma di restituzione per compensazione) ma che il mancato eserciziodi tale facoltà non preclude affatto il ricorso all'ordinario strumento dellaprocedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda neltermine previsto a pena di decadenza. Va ribadito, pertanto, che l'azione dirimborso di somme indebitamente versate non può, salvo espressadisposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità direcupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitatifini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. 09/11/2023, nn.31205 e 31198, Cass. 14/09/2021, n. 24650 cit., Cass. 01/08/2019, n.29744, Cass. 27/10/2017 n. 25564). 5.2. Tale soluzione ermeneutica trovaulteriore conforto nella successiva modifica apportata dalla legge di stabilitàdel 2014 che ha espressamente contemplato, in alternativa allo strumentodi trattare ritenute alla stregua di un costo deducibile, il diritto al rimborso,dettando una specifica disciplina attuativa.»Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dalla ricorrente.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento aSalvatore Nardella delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro4100 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 % per spese generalie oneri di legge.Numero registro generale 7987/2017Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 10069/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris