CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 19392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttori Commercialisti inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cunial [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Garattoni-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.238/2023depositata il 05/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24445/2023Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 19392/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo e distratte in favore dell’avvocato antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 11/06/2026