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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13412/2022

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16 ORDINANZA sul ricorso 11430/2016 proposto da: Comune di Omignano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 -controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 6018/2015 depositata il 13-11-2015, la Corte d’Appello di Salerno ha determinato l'indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Omignano a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di € 145.396, quanto all’area espropriata della superficie di mq.3.141 censita nel catasto terreni del suddetto Comune al foglio 7, particella n.383, nonché nella somma di € 88.396, quanto all’area espropriata della superficie di mq.2.009 censita nel catasto terreni del suddetto Comune al foglio 7, particella n.382, ordinando il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Salerno da parte del Comune della differenza tra quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio e quanto liquidato, oltre interessi nella misura legale dalla data dei relativi decreti di esproprio fino al versamento.

Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello: a) ha ritenuto che fosse condivisibile la stima del valore di mercato dei beni interessati dall'esproprio, indicata dal C.T.U. in €40/mq. ed operata secondo il criterio sintetico comparativo, considerate la natura edificatoria delle aree, riconosciuta anche dal Comune, e la loro ubicazione all’interno di un Piano di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità PIP), operando la valutazione con riferimento ad aree similari, non avendo il C.T.U. rinvenuto presso il Comune atti riguardanti la compravendita di terreni industriali o similari, attese le caratteristiche del territorio (Cilento costiero); b) ha in dettaglio elencato gli atti presi in considerazione ai F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 fini comparativi dal C.T.U. (pag. 9 dell’ordinanza impugnata), ha dato atto che il C.T.U. aveva tenuto conto della documentazione fornita dal Comune, richiamando la nota di risposta del consulente d’ufficio alle osservazioni dei consulenti di parte depositata in data 12-4-2015, e ha ritenuto attendibili e corretti i risultati dell’attività dell’ausiliario, in quanto egli aveva fatto riferimento a dati reali relativi al periodo dal 2004 al 2013, nonché alle risultanze di una C.T.U. relativa ad altro procedimento avente ad oggetto l’espropriazione di un suolo in area PIP del Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune non distante da quello di Omignano; c) ha ravvisato non significativa, alla luce delle risultanze della consulenza d’ufficio, l’eventuale accettazione di somme inferiori da parte di altri soggetti per aree diverse da quelle oggetto del contendere oppure eventuali rinunce di soggetti assegnatari di aree della stessa zona PIP, nonché ha richiamato, in punto di incidenza sul valore dei beni espropriati degli oneri di urbanizzazione, l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 16750/2013) e ha affermato che non risultava che il C.T.U. si fosse discostato da quei principi.

2. Avverso questa ordinanza, il Comune di Omignano propone ricorso affidato a sette motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono così rubricati:«1.Violazione e falsa applicazione dell’art.37 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione all’art.360, comma 1 n.5, per avere la Corte di merito determinato il valore venale di mercato dei terreni espropriati omettendo di esaminare come elementi rappresentativi di comparazione le cessioni volontarie aventi ad F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 oggetto i terreni compresi nella medesima zona PIP del Comune di Omignano, confinanti con quello oggetto di espropriazione e del tutto identici, per conformazione, posizione, destinazione urbanistica, categoria, a quelli espropriati al privato ricorrente in primo grado;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art.37 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione all’art.360, comma 1 n.5, per avere la Corte di merito determinato virtualmente il valore venale di mercato dei terreni espropriati in modo diverso dal valore reale che lo stesso terreno aveva già avuto nella vendita relativa allo stesso immobile, ed omettendo l’esame di questo fatto determinante, documentato e incontestato nel giudizio di merito;

3. Violazione e falsa applicazione dell’art.37 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione all’art.360, comma 1 n.5, per avere la Corte di merito determinato il valore venale di mercato dei terreni espropriati omettendo di esaminare il fatto che il medesimo privato espropriato aveva espressamente accettato un’indennità nettamente inferiore a quella offerta per l’esproprio dei terreni de quo, per la cessione di un altro terreno nella medesima zona PIP, confinante con quello oggetto di causa, ed omettendo di ritenere tale accettazione come significativo elemento di comparazione;

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione anche all'art. 360 comma 1, n. 5. per avere la Corte di merito, recependo per relationem la C.T.U., determinato il "valore di mercato" mettendo a confronto i prezzi di compravendite di terreni con caratteristiche diverse, in quanto le opere di urbanizzazione realizzate sull'area utilizzata come elemento di comparazione erano state eseguite dallo stesso privato venditore (ragion per cui il prezzo era maggiorato di tale costo), mentre sui F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 terreni espropriati dal Comune di Omignano le opere di urbanizzazione erano state realizzate dallo stesso comune, con l'effetto che nell'operazione di comparazione con prezzi di altre compravendite, il valore di mercato dei suoli espropriati dal Comune di Omignano veniva indebitamente maggiorato di un costo per opere di urbanizzazione, con la conseguente violazione della norma citata per errata applicazione del metodo comparativo;

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001, e dell'art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., nonché in relazione anche all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito determinato il valore venale di mercato dei terreni espropriati includendo nella indennità di stima anche il costo delle opere di urbanizzazione sostenuto dallo stesso Comune espropriante per rendere fruibili le aree "de quo", e per aver omesso di esaminare tale fatto incontestato e documentato;

6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché in relazione anche all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per essere la pronuncia impugnata viziata da ultrapetizione in quanto, pur avendo l'espropriato richiesto di determinare un valore di mercato relativo al solo suolo, in realtà gli ha riconosciuto anche un valore aggiuntivo corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

7. Nullità della sentenza quale conseguenza della nullità della C.T.U. per violazione dell'art 51 c.p.c., in relazione all'art. 192 c.p.c., per avere il C.T.U. ricoperto la carica di [OSCURATO:PERSONA] di Parte nel giudizio, tuttora pendente dinanzi la Corte di Cassazione, avente ad oggetto una opposizione alla stima nel quale, per determinare il valore di mercato dei terreni espropriati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] compresi nella zona PIP di quel comune, si richiamavano come elementi di comparazione le F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Convenzioni stipulate tra Comune di Omignano ed i privati assegnatari dei lotti, aventi ad oggetto i terreni della zona PIP del Comune di Omignano, ossia gli stessi terreni per i quali il CTU era chiamato a determinare il valore di mercato.

Per l'effetto, il CTU non si trovava, in questo giudizio, in una posizione di assoluta terzietà avendo interesse il suo assistito a che si consolidasse anche in questo giudizio la medesi- ma stima».

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che nella determinazione della giusta indennità di cui all'art. 37 d.p.r. 327/2001, secondo il metodo comparativo, il Giudice di merito - recependo la c.t.u. - non abbia considerato come elementi rappresentativi di comparazione i contratti di cessione volontaria aventi ad oggetto le altre aree, con caratteristiche identiche a quella oggetto di causa, comprese nella medesima zona PIP nel Comune di Omignano, senza motivare tale esclusione e senza fare applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass. 25709/2014, 4187/2014, 538/2004).

In tal modo, il Giudice di merito, recependo acriticamente la c.t.u., non avrebbe correttamente stabilito il valore venale di mercato dell'area espropriata, pervenendo ad una stima di 40 euro al mq. laddove il valore di mercato desumibile dai predetti contratti di cessione volontaria deponeva per una stima di circa 18 euro al mq.

Con i motivi dal secondo al sesto, ugualmente denunciando la violazione dell'art. 37 d.p.r.. 326/2001 e omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deduce che la Corte di merito, nel determinare in euro 40 al mq. l’indennità di esproprio, ha inglobato nella valutazione anche il costo delle opere di urbanizzazione sostenuto dallo stesso Comune espropriante per rendere fruibili le aree ai fini industriali.

Ad avviso del ricorrente, in forza di tale statuizione, al Comune è stato imposto di indennizzare al privato espropriato anche il costo di tali opere di urbanizzazione eseguite dall’Ente stesso, ossia un costo determinabile, in modo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Deduce, inoltre, che la c.t.u. - recepita nella pronuncia di merito - esclusi gli atti di cessione volontaria come elementi di comparazione, richiamava un numero esiguo di altri atti di compravendita, senza analizzarne la similitudine, in cui il prezzo inglobava anche le opere di urbanizzazione eseguite dagli stessi privati venditori, come assume dimostrato nel giudizio di merito.

Evidenzia la circostanza che nelle more del giudizio le aree oggetto del contendere, espropriate al Leoni, venivano effettivamente cedute all'assegnatario, in adempimento di un pregresso contratto preliminare, al prezzo di 29 euro al mq., comprese le opere di urbanizzazione, sicché la valutazione virtuale di mercato, effettuata dalla Corte di merito, risultava di gran lunga superiore a quella reale, come da convenzione e vendita del 14-10-2013 con la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prodotta nel giudizio di merito con le note difensive depositate il 15-4-2015 e con le note autorizzate depositate il 30-9-2015.

Inoltre deduce che la Corte d’appello ha richiamato come significativo elemento di comparazione un'altra c.t.u. che pure aveva determinato in 40 euro al mq. il valore venale di un'area espropriata, ma senza tener conto che il metodo adoperato dall'altro c.t.u. era quello "analitico", ossia un metodo che doveva imporre come imprescindibile la decurtazione del costo delle opere di urbanizzazione, in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama.

Con il settimo motivo, l’Ente ricorrente denuncia la nullità della c.t.u. per aver svolto l’ausiliario l’incarico di c.t.p. nell'altro giudizio, la cui valutazione era stata richiamata ai fini della comparazione, così dovendosi escludere la posizione di terzietà del suddetto ausiliario.

2. I motivi dal primo al sesto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, posto che tutti i suddetti mezzi involgono, sotto distinti F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 ma collegati profili, la questione del valore attribuito ai beni ablati per violazione dell’art.37 T.U.E. e per l’omesso esame di fatti decisivi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione del valore di un'area edificabile può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (cfr. Cass. 6243/2016; Cass. 7288/2013; Cass. 11643/2007; Cass.3034/2005).

Questa Corte ha, altresì, precisato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico-comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Cass.34743/2019;Cass. 18577/2020).

In relazione all'incidenza degli oneri urbanistici, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7966/2018; Cass.16750/2013; Cass.12771/2007 e precedenti ivi citati), richiamata anche nell’ordinanza impugnata, ai fini della determinazione del valore venale di un immobile, gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica e la loro incidenza sul prezzo degli immobili in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Quanto, infine, al vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è costante l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intendere dare continuità, secondo cui la censura in sede di legittimità riferita alla prima di dette disposizioni può solo denunciare o che il giudice abbia negato di doverla osservare, o che abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti; laddove la violazione dell'art. 116 c.p.c. è concepibile quando il giudice abbia attribuito il valore di prova legale ad una risultanza da valutare secondo il suo prudente apprezzamento o viceversa abbia prudentemente apprezzato una prova avente valore legale (cfr. tra le tante Cass. 11892/2016).

2.2. Ciò posto, le censure sono infondate nella parte in cui si assume che debba sempre e comunque tenersi conto del costo di urbanizzazione nel determinare il valore dei beni ablati, perché così non è, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sopra citata, se viene adottato il metodo sintetico comparativo, come nella specie è avvenuto, in base a quanto dà atto la Corte di merito.

Il suddetto metodo è diretto a determinare il valore venale del bene sul libero mercato, mediante analisi e raffronto di elementi comparativi, costituiti da atti traslativi di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo.

Viceversa, con il metodo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nella specie, la Corte di merito ha correttamente applicato, anche per quanto appena di seguito si dirà, il criterio sintetico comparativo, indicando gli elementi di comparazione utilizzati (pag. 9 dell’ordinanza impugnata) e affermandone la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quelli espropriati.

2.3. Sono inammissibili le doglianze riferite all’omesso esame di fatti decisivi, che concernono: i) le cessioni volontarie a terzi (primo motivo – pag. 4 e 5 ricorso); ii) la compravendita effettuata alla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2013 del lotto oggetto di causa ad un prezzo di €29/mq.(secondo motivo); iii) l’accettazione da parte dello stesso Leoni, nel 2006, dell’indennità provvisoria, determinata per il valore di €10,46/mq., relativa a un terreno confinante con quelli oggetto del contendere e avente, a dire del ricorrente, le stesse caratteristiche (terzo motivo).

Ad avviso del Comune, da tali elementi di comparazione è dato evincere la correttezza del valore offerto dallo stesso Ente al Leoni (€22 al mq.).

Ora, il fatto sub i) è stato esaminato dal C.T.U. nella risposta alle osservazioni, e di ciò si dà atto in ricorso (pag. 5), sui fatti sub i) e sub iii) la Corte d’appello ha affermato, richiamando le risultanze della consulenza d’ufficio, che non hanno rilievo le accettazioni di somme inferiori da parte di terzi e dello stesso Leoni, e neppure, peraltro, il Comune precisa la ragione per la quale abbia offerto, per le aree di cui trattasi, il valore corrispondente a 22/mq., a fronte di precedenti sue valutazioni “dimezzate”, pur sostenendo trattarsi di beni con identiche caratteristiche, sicché neppure risulta F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 idoneamente circostanziata l’asserita decisività di quei fatti.

Si tratta, in ogni caso, di elementi istruttori, il cui omesso esame non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie il prezzo sul libero mercato dei beni con caratteristiche omogenee), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 27415/2018; Cass.

S.U. n.8053/2014).

Quanto alla censura sub ii), in base a quanto espone lo stesso ricorrente, la produzione della convenzione con l’assegnatario era stata effettuata tardivamente, dopo la risposta alle osservazioni del C.T.U. (cfr. pag. 9 ricorso- nonostante la convenzione fosse del 2013), e in ogni caso, sotto ulteriore dirimente profilo, come rimarca il controricorrente, si è trattato di una libera contrattazione tra il Comune e l’acquirente e, quindi, di una valutazione di congruità del prezzo effettuata dallo stesso Ente espropriante e dai suoi organi, priva di allegazione di dati oggettivi di riscontro sull’attendibilità della stima in quel caso, il che preclude di evincerne il carattere di decisività, in contrasto con le risultanze degli altri elementi di comparazione valorizzate dai giudici di merito.

In buona sostanza, tutte le censure di cui si sta trattando mirano a sollecitare impropriamente un riesame dei fatti, ossia degli elementi di comparazione.

2.4. Ugualmente inammissibile è la denuncia di violazione degli artt.115 e 166 (motivi quarto, quinto e sesto), poiché manca la prospettazione di detta violazione nei termini precisati da questa Corte e di cui si è detto.

Altrettanto inammissibile è la censura di ultrapetizione ex art.112 c.p.c. (sesto motivo), che non solo è inconferente rispetto al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 decisum, in quanto non è stato affatto attribuito al privato ciò che non era richiesto (in tesi costo delle opere di urbanizzazione), ma in realtà è diretta a sollecitare impropriamente un riesame dei fatti storici di rilevanza, a fronte di idonea motivazione espressa al riguardo dalla Corte di merito (pag. 15 dell’ordinanza impugnata).

3. Anche il settimo motivo è inammissibile, sotto più profili.

La censura difetta di specificità e di autosufficienza, oltre ad essere anche non conducente.

Nell’ordinanza impugnata non vi è menzione della dedotta mancanza di terzietà del C.T.U. e il Comune non precisa compiutamente come è stata dedotta, indicando solo il dove e il quando (pag. 25 ricorso), neppure, peraltro, specificando la data o il periodo in cui sia venuto a conoscenza dei fatti ora evidenziati.

Va aggiunto l’ulteriore rilievo, altrettanto dirimente, che la ragione di mancanza di imparzialità dell’ausiliario prospettata (consulente di parte in altra causa con diversi soggetti) neppure astrattamente potrebbe giustificare quanto denunciato in ricorso e che l'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo.

A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c. (Cass. 28103/2018).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €5.800,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.

Scotti F i r m a t o D a : B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16 ORDINANZA sul ricorso 11430/2016 proposto da: Comune di Omignano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 -controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 6018/2015 depositata il 13-11-2015, la Corte d’Appello di Salerno ha determinato l'indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Omignano a [OSCURATO:PERSONA] nella somma di € 145.396, quanto all’area espropriata della superficie di mq.3.141 censita nel catasto terreni del suddetto Comune al foglio 7, particella n.383, nonché nella somma di € 88.396, quanto all’area espropriata della superficie di mq.2.009 censita nel catasto terreni del suddetto Comune al foglio 7, particella n.382, ordinando il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Salerno da parte del Comune della differenza tra quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio e quanto liquidato, oltre interessi nella misura legale dalla data dei relativi decreti di esproprio fino al versamento. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello: a) ha ritenuto che fosse condivisibile la stima del valore di mercato dei beni interessati dall'esproprio, indicata dal C.T.U. in €40/mq. ed operata secondo il criterio sintetico comparativo, considerate la natura edificatoria delle aree, riconosciuta anche dal Comune, e la loro ubicazione all’interno di un Piano di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità PIP), operando la valutazione con riferimento ad aree similari, non avendo il C.T.U. rinvenuto presso il Comune atti riguardanti la compravendita di terreni industriali o similari, attese le caratteristiche del territorio (Cilento costiero); b) ha in dettaglio elencato gli atti presi in considerazione ai F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 fini comparativi dal C.T.U. (pag. 9 dell’ordinanza impugnata), ha dato atto che il C.T.U. aveva tenuto conto della documentazione fornita dal Comune, richiamando la nota di risposta del consulente d’ufficio alle osservazioni dei consulenti di parte depositata in data 12-4-2015, e ha ritenuto attendibili e corretti i risultati dell’attività dell’ausiliario, in quanto egli aveva fatto riferimento a dati reali relativi al periodo dal 2004 al 2013, nonché alle risultanze di una C.T.U. relativa ad altro procedimento avente ad oggetto l’espropriazione di un suolo in area PIP del Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune non distante da quello di Omignano; c) ha ravvisato non significativa, alla luce delle risultanze della consulenza d’ufficio, l’eventuale accettazione di somme inferiori da parte di altri soggetti per aree diverse da quelle oggetto del contendere oppure eventuali rinunce di soggetti assegnatari di aree della stessa zona PIP, nonché ha richiamato, in punto di incidenza sul valore dei beni espropriati degli oneri di urbanizzazione, l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. 16750/2013) e ha affermato che non risultava che il C.T.U. si fosse discostato da quei principi. 2. Avverso questa ordinanza, il Comune di Omignano propone ricorso affidato a sette motivi, resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono così rubricati:«1.Violazione e falsa applicazione dell’art.37 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione all’art.360, comma 1 n.5, per avere la Corte di merito determinato il valore venale di mercato dei terreni espropriati omettendo di esaminare come elementi rappresentativi di comparazione le cessioni volontarie aventi ad F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 oggetto i terreni compresi nella medesima zona PIP del Comune di Omignano, confinanti con quello oggetto di espropriazione e del tutto identici, per conformazione, posizione, destinazione urbanistica, categoria, a quelli espropriati al privato ricorrente in primo grado; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art.37 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione all’art.360, comma 1 n.5, per avere la Corte di merito determinato virtualmente il valore venale di mercato dei terreni espropriati in modo diverso dal valore reale che lo stesso terreno aveva già avuto nella vendita relativa allo stesso immobile, ed omettendo l’esame di questo fatto determinante, documentato e incontestato nel giudizio di merito; 3. Violazione e falsa applicazione dell’art.37 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione all’art.360, comma 1 n.5, per avere la Corte di merito determinato il valore venale di mercato dei terreni espropriati omettendo di esaminare il fatto che il medesimo privato espropriato aveva espressamente accettato un’indennità nettamente inferiore a quella offerta per l’esproprio dei terreni de quo, per la cessione di un altro terreno nella medesima zona PIP, confinante con quello oggetto di causa, ed omettendo di ritenere tale accettazione come significativo elemento di comparazione; 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n. 3, nonché in relazione anche all'art. 360 comma 1, n. 5. per avere la Corte di merito, recependo per relationem la C.T.U., determinato il "valore di mercato" mettendo a confronto i prezzi di compravendite di terreni con caratteristiche diverse, in quanto le opere di urbanizzazione realizzate sull'area utilizzata come elemento di comparazione erano state eseguite dallo stesso privato venditore (ragion per cui il prezzo era maggiorato di tale costo), mentre sui F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 terreni espropriati dal Comune di Omignano le opere di urbanizzazione erano state realizzate dallo stesso comune, con l'effetto che nell'operazione di comparazione con prezzi di altre compravendite, il valore di mercato dei suoli espropriati dal Comune di Omignano veniva indebitamente maggiorato di un costo per opere di urbanizzazione, con la conseguente violazione della norma citata per errata applicazione del metodo comparativo; 5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del d.p.r. n. 327/2001, e dell'art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., nonché in relazione anche all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito determinato il valore venale di mercato dei terreni espropriati includendo nella indennità di stima anche il costo delle opere di urbanizzazione sostenuto dallo stesso Comune espropriante per rendere fruibili le aree "de quo", e per aver omesso di esaminare tale fatto incontestato e documentato; 6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché in relazione anche all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per essere la pronuncia impugnata viziata da ultrapetizione in quanto, pur avendo l'espropriato richiesto di determinare un valore di mercato relativo al solo suolo, in realtà gli ha riconosciuto anche un valore aggiuntivo corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 7. Nullità della sentenza quale conseguenza della nullità della C.T.U. per violazione dell'art 51 c.p.c., in relazione all'art. 192 c.p.c., per avere il C.T.U. ricoperto la carica di [OSCURATO:PERSONA] di Parte nel giudizio, tuttora pendente dinanzi la Corte di Cassazione, avente ad oggetto una opposizione alla stima nel quale, per determinare il valore di mercato dei terreni espropriati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] compresi nella zona PIP di quel comune, si richiamavano come elementi di comparazione le F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Convenzioni stipulate tra Comune di Omignano ed i privati assegnatari dei lotti, aventi ad oggetto i terreni della zona PIP del Comune di Omignano, ossia gli stessi terreni per i quali il CTU era chiamato a determinare il valore di mercato. Per l'effetto, il CTU non si trovava, in questo giudizio, in una posizione di assoluta terzietà avendo interesse il suo assistito a che si consolidasse anche in questo giudizio la medesi- ma stima». Con il primo motivo il ricorrente lamenta che nella determinazione della giusta indennità di cui all'art. 37 d.p.r. 327/2001, secondo il metodo comparativo, il Giudice di merito - recependo la c.t.u. - non abbia considerato come elementi rappresentativi di comparazione i contratti di cessione volontaria aventi ad oggetto le altre aree, con caratteristiche identiche a quella oggetto di causa, comprese nella medesima zona PIP nel Comune di Omignano, senza motivare tale esclusione e senza fare applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass. 25709/2014, 4187/2014, 538/2004). In tal modo, il Giudice di merito, recependo acriticamente la c.t.u., non avrebbe correttamente stabilito il valore venale di mercato dell'area espropriata, pervenendo ad una stima di 40 euro al mq. laddove il valore di mercato desumibile dai predetti contratti di cessione volontaria deponeva per una stima di circa 18 euro al mq. Con i motivi dal secondo al sesto, ugualmente denunciando la violazione dell'art. 37 d.p.r.. 326/2001 e omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deduce che la Corte di merito, nel determinare in euro 40 al mq. l’indennità di esproprio, ha inglobato nella valutazione anche il costo delle opere di urbanizzazione sostenuto dallo stesso Comune espropriante per rendere fruibili le aree ai fini industriali. Ad avviso del ricorrente, in forza di tale statuizione, al Comune è stato imposto di indennizzare al privato espropriato anche il costo di tali opere di urbanizzazione eseguite dall’Ente stesso, ossia un costo determinabile, in modo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 inequivocabile ed incontestato, in 24 euro al mq., con la conseguenza che la indennità giudiziale di 40 euro al mq. risulterebbe sopravalutata. Deduce, inoltre, che la c.t.u. - recepita nella pronuncia di merito - esclusi gli atti di cessione volontaria come elementi di comparazione, richiamava un numero esiguo di altri atti di compravendita, senza analizzarne la similitudine, in cui il prezzo inglobava anche le opere di urbanizzazione eseguite dagli stessi privati venditori, come assume dimostrato nel giudizio di merito. Evidenzia la circostanza che nelle more del giudizio le aree oggetto del contendere, espropriate al Leoni, venivano effettivamente cedute all'assegnatario, in adempimento di un pregresso contratto preliminare, al prezzo di 29 euro al mq., comprese le opere di urbanizzazione, sicché la valutazione virtuale di mercato, effettuata dalla Corte di merito, risultava di gran lunga superiore a quella reale, come da convenzione e vendita del 14-10-2013 con la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., prodotta nel giudizio di merito con le note difensive depositate il 15-4-2015 e con le note autorizzate depositate il 30-9-2015. Inoltre deduce che la Corte d’appello ha richiamato come significativo elemento di comparazione un'altra c.t.u. che pure aveva determinato in 40 euro al mq. il valore venale di un'area espropriata, ma senza tener conto che il metodo adoperato dall'altro c.t.u. era quello "analitico", ossia un metodo che doveva imporre come imprescindibile la decurtazione del costo delle opere di urbanizzazione, in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama. Con il settimo motivo, l’Ente ricorrente denuncia la nullità della c.t.u. per aver svolto l’ausiliario l’incarico di c.t.p. nell'altro giudizio, la cui valutazione era stata richiamata ai fini della comparazione, così dovendosi escludere la posizione di terzietà del suddetto ausiliario. 2. I motivi dal primo al sesto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, posto che tutti i suddetti mezzi involgono, sotto distinti F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 ma collegati profili, la questione del valore attribuito ai beni ablati per violazione dell’art.37 T.U.E. e per l’omesso esame di fatti decisivi, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione del valore di un'area edificabile può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, e restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (cfr. Cass. 6243/2016; Cass. 7288/2013; Cass. 11643/2007; Cass.3034/2005). Questa Corte ha, altresì, precisato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico-comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Cass.34743/2019;Cass. 18577/2020). In relazione all'incidenza degli oneri urbanistici, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7966/2018; Cass.16750/2013; Cass.12771/2007 e precedenti ivi citati), richiamata anche nell’ordinanza impugnata, ai fini della determinazione del valore venale di un immobile, gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalla normativa urbanistica e la loro incidenza sul prezzo degli immobili in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 regime di libero mercato non necessita di dimostrazione, dovendo il giudice di merito tenerne conto anche di ufficio; tuttavia, se il valore venale è accertato con metodo sintetico-comparativo, esso deve ritenersi già depurato da tali oneri, in quanto il mercato li sconta preventivamente nella determinazione del valore delle aree edificabili e, pertanto, una loro ulteriore sottrazione si risolverebbe in una non consentita duplicazione. Quanto, infine, al vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è costante l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intendere dare continuità, secondo cui la censura in sede di legittimità riferita alla prima di dette disposizioni può solo denunciare o che il giudice abbia negato di doverla osservare, o che abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti; laddove la violazione dell'art. 116 c.p.c. è concepibile quando il giudice abbia attribuito il valore di prova legale ad una risultanza da valutare secondo il suo prudente apprezzamento o viceversa abbia prudentemente apprezzato una prova avente valore legale (cfr. tra le tante Cass. 11892/2016). 2.2. Ciò posto, le censure sono infondate nella parte in cui si assume che debba sempre e comunque tenersi conto del costo di urbanizzazione nel determinare il valore dei beni ablati, perché così non è, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte sopra citata, se viene adottato il metodo sintetico comparativo, come nella specie è avvenuto, in base a quanto dà atto la Corte di merito. Il suddetto metodo è diretto a determinare il valore venale del bene sul libero mercato, mediante analisi e raffronto di elementi comparativi, costituiti da atti traslativi di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo. Viceversa, con il metodo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 analitico ricostruttivo la valutazione è effettuata mediante analisi del costo di trasformazione del bene e solo in relazione a detto metodo viene in considerazione e rilevanza il costo delle opere di urbanizzazione. Nella specie, la Corte di merito ha correttamente applicato, anche per quanto appena di seguito si dirà, il criterio sintetico comparativo, indicando gli elementi di comparazione utilizzati (pag. 9 dell’ordinanza impugnata) e affermandone la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quelli espropriati. 2.3. Sono inammissibili le doglianze riferite all’omesso esame di fatti decisivi, che concernono: i) le cessioni volontarie a terzi (primo motivo – pag. 4 e 5 ricorso); ii) la compravendita effettuata alla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2013 del lotto oggetto di causa ad un prezzo di €29/mq.(secondo motivo); iii) l’accettazione da parte dello stesso Leoni, nel 2006, dell’indennità provvisoria, determinata per il valore di €10,46/mq., relativa a un terreno confinante con quelli oggetto del contendere e avente, a dire del ricorrente, le stesse caratteristiche (terzo motivo). Ad avviso del Comune, da tali elementi di comparazione è dato evincere la correttezza del valore offerto dallo stesso Ente al Leoni (€22 al mq.). Ora, il fatto sub i) è stato esaminato dal C.T.U. nella risposta alle osservazioni, e di ciò si dà atto in ricorso (pag. 5), sui fatti sub i) e sub iii) la Corte d’appello ha affermato, richiamando le risultanze della consulenza d’ufficio, che non hanno rilievo le accettazioni di somme inferiori da parte di terzi e dello stesso Leoni, e neppure, peraltro, il Comune precisa la ragione per la quale abbia offerto, per le aree di cui trattasi, il valore corrispondente a 22/mq., a fronte di precedenti sue valutazioni “dimezzate”, pur sostenendo trattarsi di beni con identiche caratteristiche, sicché neppure risulta F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 idoneamente circostanziata l’asserita decisività di quei fatti. Si tratta, in ogni caso, di elementi istruttori, il cui omesso esame non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie il prezzo sul libero mercato dei beni con caratteristiche omogenee), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 27415/2018; Cass. S.U. n.8053/2014). Quanto alla censura sub ii), in base a quanto espone lo stesso ricorrente, la produzione della convenzione con l’assegnatario era stata effettuata tardivamente, dopo la risposta alle osservazioni del C.T.U. (cfr. pag. 9 ricorso- nonostante la convenzione fosse del 2013), e in ogni caso, sotto ulteriore dirimente profilo, come rimarca il controricorrente, si è trattato di una libera contrattazione tra il Comune e l’acquirente e, quindi, di una valutazione di congruità del prezzo effettuata dallo stesso Ente espropriante e dai suoi organi, priva di allegazione di dati oggettivi di riscontro sull’attendibilità della stima in quel caso, il che preclude di evincerne il carattere di decisività, in contrasto con le risultanze degli altri elementi di comparazione valorizzate dai giudici di merito. In buona sostanza, tutte le censure di cui si sta trattando mirano a sollecitare impropriamente un riesame dei fatti, ossia degli elementi di comparazione. 2.4. Ugualmente inammissibile è la denuncia di violazione degli artt.115 e 166 (motivi quarto, quinto e sesto), poiché manca la prospettazione di detta violazione nei termini precisati da questa Corte e di cui si è detto. Altrettanto inammissibile è la censura di ultrapetizione ex art.112 c.p.c. (sesto motivo), che non solo è inconferente rispetto al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 decisum, in quanto non è stato affatto attribuito al privato ciò che non era richiesto (in tesi costo delle opere di urbanizzazione), ma in realtà è diretta a sollecitare impropriamente un riesame dei fatti storici di rilevanza, a fronte di idonea motivazione espressa al riguardo dalla Corte di merito (pag. 15 dell’ordinanza impugnata). 3. Anche il settimo motivo è inammissibile, sotto più profili. La censura difetta di specificità e di autosufficienza, oltre ad essere anche non conducente. Nell’ordinanza impugnata non vi è menzione della dedotta mancanza di terzietà del C.T.U. e il Comune non precisa compiutamente come è stata dedotta, indicando solo il dove e il quando (pag. 25 ricorso), neppure, peraltro, specificando la data o il periodo in cui sia venuto a conoscenza dei fatti ora evidenziati. Va aggiunto l’ulteriore rilievo, altrettanto dirimente, che la ragione di mancanza di imparzialità dell’ausiliario prospettata (consulente di parte in altra causa con diversi soggetti) neppure astrattamente potrebbe giustificare quanto denunciato in ricorso e che l'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c. (Cass. 28103/2018).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11430/2016 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 13412/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. 5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €5.800,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B
Sentenza Cassazione n. 13412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris