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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32744/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 09/11/2021 del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al tribunale di Udìne. lette le conclusione del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Udine, adito quale giudice dell'esecuzione in sede di opposizione ex art. 667 comma 4 seconda parte cod. proc. pen., nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], per la sostituzione della confisca dìsposta, in ordine al reato ex art. 10 ter del dlgs. 74/2000, con sentenza del medesimo tribunale del 2 dicembre 2016 n. 2992/16, su un immobile dell'istante con quella da disporsi sulla somma di euro 102.691,05 nella disponibilità dell'ìimputato, con ordinanza del 9 novembre 2021 rigettava la domanda.

2. Avverso la ordinanza suindicata [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Si deduce il vizio di illogicità della motivazione e di violazione di legge conseguente.

Si contesta la decisione del tribunale per cui l'imputato, a fronte dì confisca disposta con sentenza irrevocabile non potrebbe chiederne la sostituzione dell'oggetto, nella specie di un immobile con il corrispondente valore in denaro, non ostandovi alcuna disposizione, neppure indicata dai giudici, tantomeno con motivazione intellegibile, posto che dell'esecuzione di un titolo, ex art. 666 comma 1 cod. proc. pen. è interessato il destinatario del titolo medesimo e quindi l'imputato nel caso in esame.

Sarebbe altresì illogica la motivazione di entrambe le ordinanze del giudice dell'esecuzione circa l'inammissibilità della richiesta di sostituzione in esame da parte del condannato, a fronte di una soluzione favorevole al medesimo già propugnata avverso la prima decisione, alla luce del principio del favor rei, e della non pertinenza al caso in esame della sentenza della corte di Cassazione richiamata a supporto del rigetto della istanza.

Si aggiunge che la prospettazione difensiva di cui all'opposizione proposta, per cui dalla tesi secondo la quale il terzo non può chiedere la sostituzione di un bene confiscato altrui con proprio denaro non può evincersi che lo stesso non possa fare il condannato, non poteva essere considerata dai giudici illogica e non si poneva in contrasto con la prima ordinanza impugnata.

Né comunque il tribunale avrebbe spiegato come si possa sostenere, e in ciò verterebbe il vizio motivazionale dedotto, alla luce di un caso diverso, inerente la confisca diretta e non per equivalente del bene nonché una richiesta avanzata da un terzo, l'inammissibilità della richiesta in esame, da parte dell'imputato.

Si rappresentano quindi ragioni favorevoli all'accoglimento dell'istanza, quali il raggiungimento, mediante sostituzione, del medesimo risultato che lo Stato dovrà raggiungere, quale l'ottenimento del valore considerato; la conveninza per lo Stato in termini di certezza del risultato e rapidità del suo conseguimento; la mancanza di interesse alla requisizione del bene confiscato privo di legame con il reato; l'ottenimento della medesima funzione sanzionatoria-ripristinatoria con sottrazione della ricchezza individuata al condannato.

Si ribadisce quindi che il legislatore non avrebbbe limitato la tipologia di questioni inerenti la confisca e prospettabili in sede di esecuzione, per cui il condannato sarebbe legittimato ad avanzare istanze di qualsiasi tipologia in sede esecutiva, non essendovi in particolare alcuna disposizione, né alcun indirizzo giurisprudenziale, che escluda la proponibilità della domanda di sostituzione della res confiscata.

Si aggiunge infine, in punto di contraddittorietà della motivazione, che posta la premessa del tribunale medesimo, per cui è ammessa la sostituzione del bene confiscato per equivalente, la relativa istanza non può che provenire dall'imputato, atteso che l'iniziativa del terzo rispetto alla confisca per equivalente, come ricavabile dalla stessa giurispudenza di legittimità, mira piuttosto ad ottenere quanto spettantegli senza che debba pagare il tantundem.

Si sottolinea altresì che con l'istanza presentata, da una parte, non si inciderebbe sulla afflittività della sanzione irrogata, emergendo una mera sostituzione dell'elemento materiale, dall'altra si sarebbe introdotto un tema nuovo, non trattato dal giudice della cognizione, relativo alle modalità di esecuzione del vincolo, come tale legittimamente prospettabile di fronte al giudice dell'esecuzione.

Tanto più che trattandosi di confisca per equivalente che riguarda come tale il valore da apprendere che deve essere ricavato dalla vendita, si sta ancora procedendo alla esecuzione della confisca, per cui non può condividersi la tesi del tribunale per cui il bene a fronte di sentenza irrevocabile sarebbe ormai passato nel patrimonio dello Stato e l'esecuzione della confisca sarebbe quindi già avvenuta, così ostando a domande quale quella in parola.

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Si sottolinea il carattere residuale della confisca per equivalente, da una parte, e dall'altra la rilevanza del principio di sottrazione ove possibile, del provento, diretto, del reato.

La predetta natura residuale della confisca per equivalente, non verrebbe meno con il sopraggiungere del giudicato, a fronte della possibilità di realizzare, nel quadro di una questione inerente modalità di esecuzione della confisca, l'obiettivo di sottoporre a vincolo il provento diretto dell'illecito.

Tanto nel contesto di un sistema giuridico che propone l'individuabilità di ipotesi di erosione del principio di intangibilità del giudicato.

Si contesta altresì l'affermazione del tribunale per cui non sarebbe fondata la doglianza difensiva per cui il rigetto della richiesta di sostituzione significherebbe irrogare un trattamento peggiore rispetto a quanto previsto dal legislatore, attraverso la definitiva e completa perdita del bene.[OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi proposti appaiono omogenei, avendo riguardo al complessivo tema della proponibilità, da parte dell'imputato, della domanda di sostituzione con denaro della quota di immobile confiscatagli per equivalente, con sentenza irrevocabile.

Devono pertanto essere considerati congiuntamente.

2. In proposito occorre premettere che è pur vero che non è consentito all'imputato condannato in via irrevocabile, di interferire sul giudicato.

Ma da ciò discende essenzialmente - per quanto di interesse - il principio per cui allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, al giudice dell'esecuzione non è consentito di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugnazione.

Mentre, sempre con diretto riferimento alla questione sollevata, è invece possibile, tra l'altro, che il giudice dell'esecuzione intervenga anche sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa (cfr. sez. 4, Sentenza n. 2552 del 20/04/2000 Rv. 216491 - 01).

Con tale premessa si vuole innanzitutto evidenziare come la domanda del ricorrente, attenendo, per quanto si dirà, a profili eminentemente riferibili alle modalità esecutive della disposta confisca, muove in un ambito di piena legittimità operativa.

2. Altra necessaria premessa è quella relativa alla natura della confisca per equivalente che viene in esame.

In proposito occorre rammentare il carattere prettamente sanzionatorio della confisca per equivalente.

Come precisato anche dalla Corte costituzionale, con l'espressione confisca di valore o per equivalente si indica una particolare misura di carattere ablativo, che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica ossia la cd. confisca diretta dei beni che abbiano un «rapporto di pertinenzialità» con il reato (Corte cost., ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009).

Consegue che mentre la confisca diretta assolve a una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò «una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura "eminentemente sanzionatoria"» (Corte cost., ordinanza n. 301 del 2009, cit.).

Sintetizzando i suindicati rilievi, questa Suprema Corte ha perspicuamente definito la confisca in parola come "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" (cfr. Cass. pen., SS.UU., 25 ottobre 2005, n. 41936).3.

L'istituto in questione evidentemente rimanda all'analisi di disposizioni di rilevanza Convenzionale e Costituzionale.

In proposito, di recente, con decisione che questo collegio condivide, questa Suprema Corte (Sez. 3 - , n. 11086 del 04/02/2022 Rv. 283028 - 02) ha evidenziato come non assumano pregio dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina in parola con riferimento alle disposizioni a tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.; art. 117 Cost. in rapporto all'art. 1 Prot.

Addiz.

CEDU, sotto il profilo dell'inadeguato bilanciamento tra la tutela del diritto di proprietà e le ragioni di interesse generale che giustificano la misura della confisca), avendo infatti il legislatore, sulla base di linee di politica criminale dirette a disincentivare taluni illeciti anche a tutela di valori di rango costituzionale (nel caso di specie, interesse dello Stato all'esatta percezione dei tributi per adempiere agli obblighi solidaristici ex articolo 2 Cost.), appositamente previsto e ritenuto legittimo il sacrificio patrimoniale della proprietà privata, attraverso la previsione dell'eseguibilità della confisca di valore nei confronti dell'autore del reato.

In linea con tale impostazione, si è espressamente precisato che le confische- sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l'art.7 della CEDU. (Sez. 6 - n. 14041 del 09/01/2020 Rv. 279262 - 01).

Né, assume rilievo il disposto dell'art. 49 CDFUE, che sancisce il principio di proporzionalità delle pene.

Infatti, il canone della proporzionalità e la clausola di onerosità delle misure ablative risultano essere garantiti già in astratto nella formulazione normativa dell'art. 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, in conformità alle previsioni degli artt. 17 e 18 della Direttiva 2014/42/UE.

L'esigenza che emerge è, infatti, quella di operare un bilanciamento che, avendo riguardo della natura dell'ablazione, renda non praticabile per tutte quelle forme di confisca dotate di una connotazione tipicamente punitiva, una limitazione del diritto di proprietà nei confronti del reo di portata maggiore di quella che sarebbe naturale conseguenza della mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dalla commissione dell'illecito.

Nel caso in esame e piu' in generale con riguardo alla fattispecie per cui è intervenuta condanna, il profitto è incamerato dalla persona giuridica e la persona fisica che per essa ha agito, pur in assenza di diretto beneficio dalla condotta illecita, si trova legittimamente esposta a subire la sanzione (la confisca per equivalente) per un vantaggio direttamente conseguito da altri (la persona giuridica) e nel contempo anche mediatamente ad essa riferibile, considerato che, nel caso degli enti, il rappresentante o amministratore, di diritto o di fatto, che ponga in essere la condotta materiale riconducibile a quei reati, non può che aver operato proprio nell'interesse ed a vantaggio dell'ente medesimo ed pertanto si ritiene che sia giuridicamente corretto che debba subire le conseguenze (penali e, per quanto qui rileva, patrimoniali) derivanti dalla commissione di una condotta da egli materialmente posta in essere.

Le predette conseguenze patrimoniali devono, tuttavia, essere limitate, per il necessario principio di proporzionalità che governa tale misura, al quantum di profitto derivante dalla commissione del reato tributario commesso. 4.Le riportate premesse segnano le coordinate per esaminare il ricorso proposto.

Occorre allora innanzituto rilevare come non possa prescindersi da due considerazioni di fondo: - da una parte, se è vero che la confisca in esame risulta rispettosa, quale istituto in sé, dei principi di tutela della proprietà e di ragionevolezza e proporzionalità, tali valori devono tuttavia essere garantiti, costituendone linee guida imprenscindibili, anche nella fase della concreta esecuzionee dell'istituto; - dall'altra, nel delineare il perimetro entro cui può muovere la corretta applicazione della confisca in parola, non può prescindersi dal tenere conto della sua struttura essenziale, quale forma di ablazione rapportata al profitto ottenuto con il reato, quale misura e al contempo limite intrinseco della misura stessa.

5. Queste notazioni, assunte in una valenza complessiva, coinvolgono l'ulteriore riflessione sulla connotazione che assume il giudicato che riguardi la disposta confisca per equivalente: esso, alla luce delle citate premesse, attiene essenzialmente alla ablazione - per equivalente - di un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato tributario, quale disposizione rispondente alla finalità e alla ratio tipica della confisca in esame, che come tale si assume, per quanto già illustrato, intrinsecamente e perfettamente in linea con i principi che la governano e trova il nucleo essenziale nel profitto del reato tributario (per quanto di interesse) quale misura dell'ablazione.

Quanto allo specifico bene appreso in esecuzione della misura, posto che quest'ultimo, piuttosto, appare, nella sua astratta polivalenza (che può riguardare beni diversi, dal denaro ad altra tipologia di valori), suscettibile di valutazioni potenzialmente cangianti, in sede di apprezzamento del necessario quanto irrinunciabile bilanciamento, secondo una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata, tra la proprietà e l'interesse pubblico al recupero di prelievi illeciti, esso ben può essere oggetto di valutazioni in termini di modalità esecutive.

Cosicchè, se nell'immediatezza della esecuzione della misura, l'assenza di altri beni legittima il vincolo per equivalente su quelli rinvenibili, nulla può escludere la sopravvenienza di circostanze che, senza intaccare l'irrevocabilità della disposta confisca, ne propongano profili esecutivi maggiormente in linea con i principi sopra citati.l Così rinvenendosi nella fase esecutiva, il possibile spazio giuridico di effettuazione di tali ultimi apprezzamenti, in linea con la competenza, prima accennata, del giudice dell'esecuzione, anche in ordine alle modalità della confisca.

Invero significativo, quale supporto alla suindicata determinazione degli spazi delle modalità di esecuzione della confisca in esame, appare anche il principio, seppur relativo alla fase cautelare, per cui in tema di confisca per equivalente, non spetta al giudice di merito, una volta quantificata la somma nei limiti della quale viene disposta la misura ablatoria, determinarne anche le concrete modalità esecutive, trattandosi di materia che rientra nella competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 2 - nza n. 5051 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021) Rv. 280637 - 01

6. Il caso in esame, appare declinabile nell'ambito delle suddette coordinate, atteso che in esso, ad una originaria apprensione di una quota di un bene immobile, segue la proposta, da parte dell'imputato, dell'apprensione del denaro corrispondente al valore residuo da recuperare.

Con conseguente, sopravvenuta emergenza di modalità di esecuzione della confisca ancor più in linea con i principi, anche contrapposti, prima citati: ciò in quanto l'ablazione di denaro in luogo di una quota di immobili, se da una parte riporta l'interessato nella piena disponibilità del proprio immobile, con evidenti vantaggi, ed ulteriore tutela e garanzia della sua proprietà, dall'altra, assicura allo Stato l'apprensione immediata e integrale, e non mediata da alcuna procedura, del valore residuo da recuperare.

Né tale ricostruzione implica una violazione del giudicato, intatto nella sua connotazione di ablazione di un valore, seppur eventualmente suscettibile di sopravvenute valutazioni esecutive nella prospettiva dei citati principi costituzionali e convenzionali.

7. Unico limite alla suesposta ricostruzione e prospettazione, con riguardo al caso in esame, è la circostanza che nelle more si sia già dato seguito, con conseguente impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca.

Evenienza questa, da accertarsi da parte del giudice nel caso concreto, che non consente la modifica delle modalità esecutive della confisca in esame, per l'esaurimento degli effetti" della stessa come limite all'efficacia del provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione.

8. La ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, da elaborarsi alla luce delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 09/11/2021 del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al tribunale di Udìne. lette le conclusione del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Udine, adito quale giudice dell'esecuzione in sede di opposizione ex art. 667 comma 4 seconda parte cod. proc. pen., nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA], per la sostituzione della confisca dìsposta, in ordine al reato ex art. 10 ter del dlgs. 74/2000, con sentenza del medesimo tribunale del 2 dicembre 2016 n. 2992/16, su un immobile dell'istante con quella da disporsi sulla somma di euro 102.691,05 nella disponibilità dell'ìimputato, con ordinanza del 9 novembre 2021 rigettava la domanda. 2. Avverso la ordinanza suindicata [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Si deduce il vizio di illogicità della motivazione e di violazione di legge conseguente. Si contesta la decisione del tribunale per cui l'imputato, a fronte dì confisca disposta con sentenza irrevocabile non potrebbe chiederne la sostituzione dell'oggetto, nella specie di un immobile con il corrispondente valore in denaro, non ostandovi alcuna disposizione, neppure indicata dai giudici, tantomeno con motivazione intellegibile, posto che dell'esecuzione di un titolo, ex art. 666 comma 1 cod. proc. pen. è interessato il destinatario del titolo medesimo e quindi l'imputato nel caso in esame. Sarebbe altresì illogica la motivazione di entrambe le ordinanze del giudice dell'esecuzione circa l'inammissibilità della richiesta di sostituzione in esame da parte del condannato, a fronte di una soluzione favorevole al medesimo già propugnata avverso la prima decisione, alla luce del principio del favor rei, e della non pertinenza al caso in esame della sentenza della corte di Cassazione richiamata a supporto del rigetto della istanza. Si aggiunge che la prospettazione difensiva di cui all'opposizione proposta, per cui dalla tesi secondo la quale il terzo non può chiedere la sostituzione di un bene confiscato altrui con proprio denaro non può evincersi che lo stesso non possa fare il condannato, non poteva essere considerata dai giudici illogica e non si poneva in contrasto con la prima ordinanza impugnata. Né comunque il tribunale avrebbe spiegato come si possa sostenere, e in ciò verterebbe il vizio motivazionale dedotto, alla luce di un caso diverso, inerente la confisca diretta e non per equivalente del bene nonché una richiesta avanzata da un terzo, l'inammissibilità della richiesta in esame, da parte dell'imputato. Si rappresentano quindi ragioni favorevoli all'accoglimento dell'istanza, quali il raggiungimento, mediante sostituzione, del medesimo risultato che lo Stato dovrà raggiungere, quale l'ottenimento del valore considerato; la conveninza per lo Stato in termini di certezza del risultato e rapidità del suo conseguimento; la mancanza di interesse alla requisizione del bene confiscato privo di legame con il reato; l'ottenimento della medesima funzione sanzionatoria-ripristinatoria con sottrazione della ricchezza individuata al condannato. Si ribadisce quindi che il legislatore non avrebbbe limitato la tipologia di questioni inerenti la confisca e prospettabili in sede di esecuzione, per cui il condannato sarebbe legittimato ad avanzare istanze di qualsiasi tipologia in sede esecutiva, non essendovi in particolare alcuna disposizione, né alcun indirizzo giurisprudenziale, che escluda la proponibilità della domanda di sostituzione della res confiscata. Si aggiunge infine, in punto di contraddittorietà della motivazione, che posta la premessa del tribunale medesimo, per cui è ammessa la sostituzione del bene confiscato per equivalente, la relativa istanza non può che provenire dall'imputato, atteso che l'iniziativa del terzo rispetto alla confisca per equivalente, come ricavabile dalla stessa giurispudenza di legittimità, mira piuttosto ad ottenere quanto spettantegli senza che debba pagare il tantundem. Si sottolinea altresì che con l'istanza presentata, da una parte, non si inciderebbe sulla afflittività della sanzione irrogata, emergendo una mera sostituzione dell'elemento materiale, dall'altra si sarebbe introdotto un tema nuovo, non trattato dal giudice della cognizione, relativo alle modalità di esecuzione del vincolo, come tale legittimamente prospettabile di fronte al giudice dell'esecuzione. Tanto più che trattandosi di confisca per equivalente che riguarda come tale il valore da apprendere che deve essere ricavato dalla vendita, si sta ancora procedendo alla esecuzione della confisca, per cui non può condividersi la tesi del tribunale per cui il bene a fronte di sentenza irrevocabile sarebbe ormai passato nel patrimonio dello Stato e l'esecuzione della confisca sarebbe quindi già avvenuta, così ostando a domande quale quella in parola. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di erronea applicazione della legge penale. Si sottolinea il carattere residuale della confisca per equivalente, da una parte, e dall'altra la rilevanza del principio di sottrazione ove possibile, del provento, diretto, del reato. La predetta natura residuale della confisca per equivalente, non verrebbe meno con il sopraggiungere del giudicato, a fronte della possibilità di realizzare, nel quadro di una questione inerente modalità di esecuzione della confisca, l'obiettivo di sottoporre a vincolo il provento diretto dell'illecito. Tanto nel contesto di un sistema giuridico che propone l'individuabilità di ipotesi di erosione del principio di intangibilità del giudicato. Si contesta altresì l'affermazione del tribunale per cui non sarebbe fondata la doglianza difensiva per cui il rigetto della richiesta di sostituzione significherebbe irrogare un trattamento peggiore rispetto a quanto previsto dal legislatore, attraverso la definitiva e completa perdita del bene.[OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi proposti appaiono omogenei, avendo riguardo al complessivo tema della proponibilità, da parte dell'imputato, della domanda di sostituzione con denaro della quota di immobile confiscatagli per equivalente, con sentenza irrevocabile. Devono pertanto essere considerati congiuntamente. 2. In proposito occorre premettere che è pur vero che non è consentito all'imputato condannato in via irrevocabile, di interferire sul giudicato. Ma da ciò discende essenzialmente - per quanto di interesse - il principio per cui allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, al giudice dell'esecuzione non è consentito di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugnazione. Mentre, sempre con diretto riferimento alla questione sollevata, è invece possibile, tra l'altro, che il giudice dell'esecuzione intervenga anche sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa (cfr. sez. 4, Sentenza n. 2552 del 20/04/2000 Rv. 216491 - 01). Con tale premessa si vuole innanzitutto evidenziare come la domanda del ricorrente, attenendo, per quanto si dirà, a profili eminentemente riferibili alle modalità esecutive della disposta confisca, muove in un ambito di piena legittimità operativa. 2. Altra necessaria premessa è quella relativa alla natura della confisca per equivalente che viene in esame. In proposito occorre rammentare il carattere prettamente sanzionatorio della confisca per equivalente. Come precisato anche dalla Corte costituzionale, con l'espressione confisca di valore o per equivalente si indica una particolare misura di carattere ablativo, che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca in forma specifica ossia la cd. confisca diretta dei beni che abbiano un «rapporto di pertinenzialità» con il reato (Corte cost., ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009). Consegue che mentre la confisca diretta assolve a una funzione essenzialmente preventiva, perché reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni che, derivando dal reato, ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, la confisca per equivalente, invece, colpisce beni di altra natura, che non hanno alcun nesso pertinenziale con il reato, palesando perciò «una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura "eminentemente sanzionatoria"» (Corte cost., ordinanza n. 301 del 2009, cit.). Sintetizzando i suindicati rilievi, questa Suprema Corte ha perspicuamente definito la confisca in parola come "forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" (cfr. Cass. pen., SS.UU., 25 ottobre 2005, n. 41936).3. L'istituto in questione evidentemente rimanda all'analisi di disposizioni di rilevanza Convenzionale e Costituzionale. In proposito, di recente, con decisione che questo collegio condivide, questa Suprema Corte (Sez. 3 - , n. 11086 del 04/02/2022 Rv. 283028 - 02) ha evidenziato come non assumano pregio dubbi di costituzionalità relativi alla disciplina in parola con riferimento alle disposizioni a tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.; art. 117 Cost. in rapporto all'art. 1 Prot. Addiz. CEDU, sotto il profilo dell'inadeguato bilanciamento tra la tutela del diritto di proprietà e le ragioni di interesse generale che giustificano la misura della confisca), avendo infatti il legislatore, sulla base di linee di politica criminale dirette a disincentivare taluni illeciti anche a tutela di valori di rango costituzionale (nel caso di specie, interesse dello Stato all'esatta percezione dei tributi per adempiere agli obblighi solidaristici ex articolo 2 Cost.), appositamente previsto e ritenuto legittimo il sacrificio patrimoniale della proprietà privata, attraverso la previsione dell'eseguibilità della confisca di valore nei confronti dell'autore del reato. In linea con tale impostazione, si è espressamente precisato che le confische- sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l'art.7 della CEDU. (Sez. 6 - n. 14041 del 09/01/2020 Rv. 279262 - 01). Né, assume rilievo il disposto dell'art. 49 CDFUE, che sancisce il principio di proporzionalità delle pene. Infatti, il canone della proporzionalità e la clausola di onerosità delle misure ablative risultano essere garantiti già in astratto nella formulazione normativa dell'art. 12-bis, D.Igs. n. 74 del 2000, in conformità alle previsioni degli artt. 17 e 18 della Direttiva 2014/42/UE. L'esigenza che emerge è, infatti, quella di operare un bilanciamento che, avendo riguardo della natura dell'ablazione, renda non praticabile per tutte quelle forme di confisca dotate di una connotazione tipicamente punitiva, una limitazione del diritto di proprietà nei confronti del reo di portata maggiore di quella che sarebbe naturale conseguenza della mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dalla commissione dell'illecito. Nel caso in esame e piu' in generale con riguardo alla fattispecie per cui è intervenuta condanna, il profitto è incamerato dalla persona giuridica e la persona fisica che per essa ha agito, pur in assenza di diretto beneficio dalla condotta illecita, si trova legittimamente esposta a subire la sanzione (la confisca per equivalente) per un vantaggio direttamente conseguito da altri (la persona giuridica) e nel contempo anche mediatamente ad essa riferibile, considerato che, nel caso degli enti, il rappresentante o amministratore, di diritto o di fatto, che ponga in essere la condotta materiale riconducibile a quei reati, non può che aver operato proprio nell'interesse ed a vantaggio dell'ente medesimo ed pertanto si ritiene che sia giuridicamente corretto che debba subire le conseguenze (penali e, per quanto qui rileva, patrimoniali) derivanti dalla commissione di una condotta da egli materialmente posta in essere. Le predette conseguenze patrimoniali devono, tuttavia, essere limitate, per il necessario principio di proporzionalità che governa tale misura, al quantum di profitto derivante dalla commissione del reato tributario commesso. 4.Le riportate premesse segnano le coordinate per esaminare il ricorso proposto. Occorre allora innanzituto rilevare come non possa prescindersi da due considerazioni di fondo: - da una parte, se è vero che la confisca in esame risulta rispettosa, quale istituto in sé, dei principi di tutela della proprietà e di ragionevolezza e proporzionalità, tali valori devono tuttavia essere garantiti, costituendone linee guida imprenscindibili, anche nella fase della concreta esecuzionee dell'istituto; - dall'altra, nel delineare il perimetro entro cui può muovere la corretta applicazione della confisca in parola, non può prescindersi dal tenere conto della sua struttura essenziale, quale forma di ablazione rapportata al profitto ottenuto con il reato, quale misura e al contempo limite intrinseco della misura stessa. 5. Queste notazioni, assunte in una valenza complessiva, coinvolgono l'ulteriore riflessione sulla connotazione che assume il giudicato che riguardi la disposta confisca per equivalente: esso, alla luce delle citate premesse, attiene essenzialmente alla ablazione - per equivalente - di un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato tributario, quale disposizione rispondente alla finalità e alla ratio tipica della confisca in esame, che come tale si assume, per quanto già illustrato, intrinsecamente e perfettamente in linea con i principi che la governano e trova il nucleo essenziale nel profitto del reato tributario (per quanto di interesse) quale misura dell'ablazione. Quanto allo specifico bene appreso in esecuzione della misura, posto che quest'ultimo, piuttosto, appare, nella sua astratta polivalenza (che può riguardare beni diversi, dal denaro ad altra tipologia di valori), suscettibile di valutazioni potenzialmente cangianti, in sede di apprezzamento del necessario quanto irrinunciabile bilanciamento, secondo una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata, tra la proprietà e l'interesse pubblico al recupero di prelievi illeciti, esso ben può essere oggetto di valutazioni in termini di modalità esecutive. Cosicchè, se nell'immediatezza della esecuzione della misura, l'assenza di altri beni legittima il vincolo per equivalente su quelli rinvenibili, nulla può escludere la sopravvenienza di circostanze che, senza intaccare l'irrevocabilità della disposta confisca, ne propongano profili esecutivi maggiormente in linea con i principi sopra citati.l Così rinvenendosi nella fase esecutiva, il possibile spazio giuridico di effettuazione di tali ultimi apprezzamenti, in linea con la competenza, prima accennata, del giudice dell'esecuzione, anche in ordine alle modalità della confisca. Invero significativo, quale supporto alla suindicata determinazione degli spazi delle modalità di esecuzione della confisca in esame, appare anche il principio, seppur relativo alla fase cautelare, per cui in tema di confisca per equivalente, non spetta al giudice di merito, una volta quantificata la somma nei limiti della quale viene disposta la misura ablatoria, determinarne anche le concrete modalità esecutive, trattandosi di materia che rientra nella competenza esclusiva del pubblico ministero (Sez. 2 - nza n. 5051 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021) Rv. 280637 - 01 6. Il caso in esame, appare declinabile nell'ambito delle suddette coordinate, atteso che in esso, ad una originaria apprensione di una quota di un bene immobile, segue la proposta, da parte dell'imputato, dell'apprensione del denaro corrispondente al valore residuo da recuperare. Con conseguente, sopravvenuta emergenza di modalità di esecuzione della confisca ancor più in linea con i principi, anche contrapposti, prima citati: ciò in quanto l'ablazione di denaro in luogo di una quota di immobili, se da una parte riporta l'interessato nella piena disponibilità del proprio immobile, con evidenti vantaggi, ed ulteriore tutela e garanzia della sua proprietà, dall'altra, assicura allo Stato l'apprensione immediata e integrale, e non mediata da alcuna procedura, del valore residuo da recuperare. Né tale ricostruzione implica una violazione del giudicato, intatto nella sua connotazione di ablazione di un valore, seppur eventualmente suscettibile di sopravvenute valutazioni esecutive nella prospettiva dei citati principi costituzionali e convenzionali. 7. Unico limite alla suesposta ricostruzione e prospettazione, con riguardo al caso in esame, è la circostanza che nelle more si sia già dato seguito, con conseguente impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca. Evenienza questa, da accertarsi da parte del giudice nel caso concreto, che non consente la modifica delle modalità esecutive della confisca in esame, per l'esaurimento degli effetti" della stessa come limite all'efficacia del provvedimento richiesto al giudice dell'esecuzione. 8. La ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, da elaborarsi alla luce delle
Sentenza Cassazione n. 32744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris