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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04750/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC -controricorrenti avverso la sentenzan.9350/2023 della C o rte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 20novembre 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Tributi-[OSCURATO:PERSONA] 1.Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, emessa ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e portante IVA, IRPEF e IRAP de gli ann i di imposta 201 1 e 2013 , la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sezione staccata di Caltanissetta (d’ora in poi, per brevità , C. G. T. 2 ), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva rigettato il ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello rigettava, siccome palesemente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, il gravame avente ad oggetto l’inesistenzadella cartella di pagamento notificata a mezzo pec e non sottoscritta digitalmente.

Respingeva anche il motivo di appello relativo alla mancanza di motivazione dell’atto impositivoe, in relazione al mezzo di impugnazione avente ad oggetto l’inefficacia del ruolo siccome non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio, rilevava come l’art.12 del d.P.R. n.602 del 1973 non prevedesse alcuna sanzione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione.

Infine, rigettava l’eccezione di decadenza dalla potestà impositiva rilevando che, data la notifica della cartella in data 29.08.2017, l’Amministrazione fiscale aveva rispettato il termine previsto dall’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 mentre per l’IRAP, essendo stata effettuata la rateizzazione, tale termine non operava. 2.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. 3.L’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione resistono con controricorso. 4.Al ricorrente veniva comunicata in data 7 luglio 2025 proposta di definizione anticipata del ricorso e successivamente, in data 18 luglio 2025 allorquando non era ancora scaduto il termine di 40 giorni previsto dall’art.380.bis c.p.c., la fissazione del ricorso in camera di consiglio ex art.380 bis.1c.p.c.

Il ricorrente, premesso quanto sopra, pur ritenendo che la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale annullasse gli effetti della proposta di definizione anticipata, per mero scrupolo difensivo formulava istanza di decisione in opposizione ; in prossimità dell’adunanza in camera di consigliodepositava, inoltre, memoria.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 71 del D. Lgs. n. 82/2005, e/o dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, e/o dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e/o dell’art.149 bis c.p.c. in riferimento al rigetto del motivo di ricorso della inesistenza della cartella di pagamento notificata via pec e non sottoscritta digitalmente (art. 360 n. 3 c.p.c.)– si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di appello violato e/o falsamente applicato le norme invocateche avrebbero dovuto, invece , determinare il giudice a dichiarare inesistente, nel caso di specie , la notificazione della cartella di pagamento che non conteneva alcuna firma digitale, anche alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. n.16173/2018) per cui l’onere di dimostrare invece di aver provveduto alla regolare notifica in forma di “documento informatico”, di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto, è a carico esclusivo dell’Agente della Riscossione.

1.1. La censura è infondata.

Questa Corte ha, infatti, anche di recente ribadito l’orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato "pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922 del 2024).

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 19327 del 2024).

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 35541 del 2023).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e/o dell’art. 39 D. Lgs.

N. 112/1999 e/o dell’art. 2719 cod. civ. perpetrate dalla C.G.T . 2 nel rigettare i l motivo di appello riguardante l’illegittimità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione dell’atto.

Specifica il ricorrente che tutta la documentazione prodotta in giudizio dall’Agenzia delle entrate illegittimamente chiamata in causa, non poteva essere utilizzata ma che, in ogni caso, l’atto impositivo era gravemente carente in punto di motivazione siccome riproducente solo gli anni di imposta, gli importi e il numero di ruolo e delle indicazioni insufficienti quali omesso o carente versamento.

2.1. La censura, in disparte il profilo di inammissibilità per non avere il ricorrente, con difetto di specificità del mezzo d’impugnazione, riprodotto il contenuto della cartella di pagamento, è infondata.

Con riguardo alla doglianza relativa alla dedotta illegittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, questa Corte, infatti, è ferma nel ritenere che il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore, non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso (Cass. n. 14445 del 2025) ed ancora che nel giudizio tributario promosso contro l'agente della riscossione è ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto per i destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, incluso certamente l'ente titolare della pretesa tributaria (Cass. n. 8718 del 2025).

Con riguardo, invece, alla doglianza relativa al disconoscimento dei documenti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui i n tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; Id., n. 14279 del 2021; Id., n. 40750 del 2021); mentre con riferimento alla motivazione della cartella, appare sufficiente rammentare le Sezioni unite di questa Corte le quali, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 22281, hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.

3. Con il terzo motivo -rubricato:violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 D. Lgs.

N. 112/1999 e/o dall’art. 115, 1° co., c.p.c. e/o dell’art. 7, co. 5 bis, D. Lgs.

N. 546/1992, e/o dell’art. 12, co. 4, DPR n. 602/1973 e/o dell’art. 8, co. 24, D.L. n. 16/2012 e/o dell’art. 21 septiesdella L. n. 241/1990 e/o dell’art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600/1973 e s.m.i,, e/o dell’art. 56, co. 1, del DPR n. 633/1972 e s.m.i. e/o dell’art. 20, co. 1, lett. a) e lett. b) della L. n. 266/1987– si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere rigettatoil motivo di ricorso relativo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato.

3.1. La censura non è meritevole di accoglimento.

Va, infatti, ribadito il principio di diritto, enunciato daquesta Corte (v.

Cass. 30/10/2018, n. 27561), secondo cui: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concretia sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della

I. n. 241 del 1990.” (conf.: Cass. 18/05/2018, n. 12243, conf.: 21/12/2016, n. 26546).

Va, peraltro, rammentato che questa Corte ha statuito che la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente – anche nella notifica eseguita a mezzo PEC (v.

Cass., 27 novembre 2019, n. 30948) - non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevedela sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 4 luglio 2023, n. 18949 e, di recente, Cass., Sez.T, 15 luglio 2024 n.19327).

4. Con il quarto motivo - rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del D. Lgs.

N. 112/1999 e/o dell’art. 2719 cod. civ. e/o dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973-il ricorrente censura la CGT2 per non avere dichiarata la decadenza dell’esercizio della riscossione ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973 laddove la documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate era inutilizzabile perché tale Amministrazione era stata illegittimamente chiamata in causa. 4.1 Il rigetto di tale motivo consegue al rigetto del secondo motivo di ricorso per le considerazioni svolte sub 2.1.

5. Infine, con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3 c.p.c , l’o messo esame e/o la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., e/o dell’art. 15, co. 2 del D. Lgs.

N. 546/1992 laddove il Giudice di appello aveva condannato i l contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonostante la novità delle questioni trattate ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, quindi, nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto portare alla compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio.

5.1. La censura è infondata.

La sentenza impugnata correttamente richiama il principio della soccombenza, che costituisce il criterio normativamente previsto per la regolazione delle spese (art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 in rapporto all’art. 92 cod. proc. civ.).

Invero,in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato dellaCorte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025).

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cfr. Cass., Sez. 2, n. 37825/2022).

6. Alla luce delle superiori complessive considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato.

7. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con la maggiorazione del 30% vista la comunanza di difesa delle ricorrenti. 8.La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all’esito del giudizio ma il Collegio ritiene che, nella specie, non possano trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

Per i casi di conformità tra proposta e definizione è stata, infatti, codificata un’ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (cfr. Cass., Sez.

U., 27195/2023 e Cass. n. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un ’ ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00in favore della Cassa delle Ammende. 9.Nel presente procedimento tale abuso del processo non è configurabile in quanto la fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione ex art.380 bis.1 c.p.c. del ricorso è stata effettuata e comunicata al ricorrente quando era ancora pendente il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata come fissato dall’art.380 bis c.p.c., onde nessun effetto processuale può attribuirsi all’istanza di decisione formulata dal ricorrente, successivamente alla comunicazione della data dell’adunanza camerale, per mero scrupolo difensivo.

La Corte P.Q.M rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle ricorrenti delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.800,00 maggiorate del 30%, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC -controricorrenti avverso la sentenzan.9350/2023 della C o rte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 20novembre 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Tributi-[OSCURATO:PERSONA] 1.Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento, emessa ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e portante IVA, IRPEF e IRAP de gli ann i di imposta 201 1 e 2013 , la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sezione staccata di Caltanissetta (d’ora in poi, per brevità , C. G. T. 2 ), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva rigettato il ricorso introduttivo. In particolare, il Giudice di appello rigettava, siccome palesemente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, il gravame avente ad oggetto l’inesistenzadella cartella di pagamento notificata a mezzo pec e non sottoscritta digitalmente. Respingeva anche il motivo di appello relativo alla mancanza di motivazione dell’atto impositivoe, in relazione al mezzo di impugnazione avente ad oggetto l’inefficacia del ruolo siccome non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio, rilevava come l’art.12 del d.P.R. n.602 del 1973 non prevedesse alcuna sanzione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione. Infine, rigettava l’eccezione di decadenza dalla potestà impositiva rilevando che, data la notifica della cartella in data 29.08.2017, l’Amministrazione fiscale aveva rispettato il termine previsto dall’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 mentre per l’IRAP, essendo stata effettuata la rateizzazione, tale termine non operava. 2.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi. 3.L’Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione resistono con controricorso. 4.Al ricorrente veniva comunicata in data 7 luglio 2025 proposta di definizione anticipata del ricorso e successivamente, in data 18 luglio 2025 allorquando non era ancora scaduto il termine di 40 giorni previsto dall’art.380.bis c.p.c., la fissazione del ricorso in camera di consiglio ex art.380 bis.1c.p.c. Il ricorrente, premesso quanto sopra, pur ritenendo che la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale annullasse gli effetti della proposta di definizione anticipata, per mero scrupolo difensivo formulava istanza di decisione in opposizione ; in prossimità dell’adunanza in camera di consigliodepositava, inoltre, memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 71 del D. Lgs. n. 82/2005, e/o dell’art. 26 del DPR n. 602/1973, e/o dell’art. 60 del DPR n. 600/1973 e/o dell’art.149 bis c.p.c. in riferimento al rigetto del motivo di ricorso della inesistenza della cartella di pagamento notificata via pec e non sottoscritta digitalmente (art. 360 n. 3 c.p.c.)– si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice di appello violato e/o falsamente applicato le norme invocateche avrebbero dovuto, invece , determinare il giudice a dichiarare inesistente, nel caso di specie , la notificazione della cartella di pagamento che non conteneva alcuna firma digitale, anche alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. ord. n.16173/2018) per cui l’onere di dimostrare invece di aver provveduto alla regolare notifica in forma di “documento informatico”, di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via pec, nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto, è a carico esclusivo dell’Agente della Riscossione. 1.1. La censura è infondata. Questa Corte ha, infatti, anche di recente ribadito l’orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato "pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass. n. 30922 del 2024). In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 19327 del 2024). In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 35541 del 2023). 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000 e/o dell’art. 39 D. Lgs. N. 112/1999 e/o dell’art. 2719 cod. civ. perpetrate dalla C.G.T . 2 nel rigettare i l motivo di appello riguardante l’illegittimità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione dell’atto. Specifica il ricorrente che tutta la documentazione prodotta in giudizio dall’Agenzia delle entrate illegittimamente chiamata in causa, non poteva essere utilizzata ma che, in ogni caso, l’atto impositivo era gravemente carente in punto di motivazione siccome riproducente solo gli anni di imposta, gli importi e il numero di ruolo e delle indicazioni insufficienti quali omesso o carente versamento. 2.1. La censura, in disparte il profilo di inammissibilità per non avere il ricorrente, con difetto di specificità del mezzo d’impugnazione, riprodotto il contenuto della cartella di pagamento, è infondata. Con riguardo alla doglianza relativa alla dedotta illegittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, questa Corte, infatti, è ferma nel ritenere che il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore, non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso (Cass. n. 14445 del 2025) ed ancora che nel giudizio tributario promosso contro l'agente della riscossione è ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto per i destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, incluso certamente l'ente titolare della pretesa tributaria (Cass. n. 8718 del 2025). Con riguardo, invece, alla doglianza relativa al disconoscimento dei documenti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui i n tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557 del 2019; Id., n. 14279 del 2021; Id., n. 40750 del 2021); mentre con riferimento alla motivazione della cartella, appare sufficiente rammentare le Sezioni unite di questa Corte le quali, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 22281, hanno precisato che, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui agli artt. 36 bis del d.P.R. n.602/1973 e 54 bis del d.P.R. n.633/1972 (come nella vicenda in esame), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 3. Con il terzo motivo -rubricato:violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 D. Lgs. N. 112/1999 e/o dall’art. 115, 1° co., c.p.c. e/o dell’art. 7, co. 5 bis, D. Lgs. N. 546/1992, e/o dell’art. 12, co. 4, DPR n. 602/1973 e/o dell’art. 8, co. 24, D.L. n. 16/2012 e/o dell’art. 21 septiesdella L. n. 241/1990 e/o dell’art. 42, commi 1 e 3, del DPR n. 600/1973 e s.m.i,, e/o dell’art. 56, co. 1, del DPR n. 633/1972 e s.m.i. e/o dell’art. 20, co. 1, lett. a) e lett. b) della L. n. 266/1987– si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere rigettatoil motivo di ricorso relativo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato. 3.1. La censura non è meritevole di accoglimento. Va, infatti, ribadito il principio di diritto, enunciato daquesta Corte (v. Cass. 30/10/2018, n. 27561), secondo cui: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concretia sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della I. n. 241 del 1990.” (conf.: Cass. 18/05/2018, n. 12243, conf.: 21/12/2016, n. 26546). Va, peraltro, rammentato che questa Corte ha statuito che la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente – anche nella notifica eseguita a mezzo PEC (v. Cass., 27 novembre 2019, n. 30948) - non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevedela sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 4 luglio 2023, n. 18949 e, di recente, Cass., Sez.T, 15 luglio 2024 n.19327). 4. Con il quarto motivo - rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del D. Lgs. N. 112/1999 e/o dell’art. 2719 cod. civ. e/o dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973-il ricorrente censura la CGT2 per non avere dichiarata la decadenza dell’esercizio della riscossione ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973 laddove la documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate era inutilizzabile perché tale Amministrazione era stata illegittimamente chiamata in causa. 4.1 Il rigetto di tale motivo consegue al rigetto del secondo motivo di ricorso per le considerazioni svolte sub 2.1. 5. Infine, con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3 c.p.c , l’o messo esame e/o la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., e/o dell’art. 15, co. 2 del D. Lgs. N. 546/1992 laddove il Giudice di appello aveva condannato i l contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonostante la novità delle questioni trattate ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, quindi, nonostante la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto portare alla compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio. 5.1. La censura è infondata. La sentenza impugnata correttamente richiama il principio della soccombenza, che costituisce il criterio normativamente previsto per la regolazione delle spese (art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 in rapporto all’art. 92 cod. proc. civ.). Invero,in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato dellaCorte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025). Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cfr. Cass., Sez. 2, n. 37825/2022). 6. Alla luce delle superiori complessive considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato. 7. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con la maggiorazione del 30% vista la comunanza di difesa delle ricorrenti. 8.La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all’esito del giudizio ma il Collegio ritiene che, nella specie, non possano trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. Per i casi di conformità tra proposta e definizione è stata, infatti, codificata un’ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (cfr. Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. n. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un ’ ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00in favore della Cassa delle Ammende. 9.Nel presente procedimento tale abuso del processo non è configurabile in quanto la fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione ex art.380 bis.1 c.p.c. del ricorso è stata effettuata e comunicata al ricorrente quando era ancora pendente il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata come fissato dall’art.380 bis c.p.c., onde nessun effetto processuale può attribuirsi all’istanza di decisione formulata dal ricorrente, successivamente alla comunicazione della data dell’adunanza camerale, per mero scrupolo difensivo. La Corte P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore delle ricorrenti delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.800,00 maggiorate del 30%, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i