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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06700/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i denunciati vizi della motivazione in realtà mirano a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione, che smentisce l'assunto difensivo; quanto al primo e al terzo motivo la sentenza dà atto (pag.4-5) che le persone offese avevano confermato le dichiarazioni iniziali e i testi a difesa, pur rimarcando la preoccupazione dell'imputato per le condizioni di salute della madre, ne avevano confermato le condotte; che le frasi pronunciate avevano contenuto minatorio; erano idonee a coartare l'azione degli operatori sanitari e a creare un disservizio ospedaliero; il dolo specifico era reso palese dalla volontà di minacciare le persone offese nel pieno svolgimento delle loro funzioni per tentare di accedere nel luogo ove si trovava la madre); rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando accertato il reiterato rifiuto di fornire le generalità agli operanti intervenuti, che lo avevano inviato ad allontanarsi dalla struttura e a seguirli per l'identificazione, rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego di sostituzione della pena detentiva sono sorretti da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti penali, alla pervicacia dimostrata e alla personalità negativa dell'imputato e reputa del tutto proporzionata la pena inflitta, prossima ai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i denunciati vizi della motivazione in realtà mirano a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione, che smentisce l'assunto difensivo; quanto al primo e al terzo motivo la sentenza dà atto (pag.4-5) che le persone offese avevano confermato le dichiarazioni iniziali e i testi a difesa, pur rimarcando la preoccupazione dell'imputato per le condizioni di salute della madre, ne avevano confermato le condotte; che le frasi pronunciate avevano contenuto minatorio; erano idonee a coartare l'azione degli operatori sanitari e a creare un disservizio ospedaliero; il dolo specifico era reso palese dalla volontà di minacciare le persone offese nel pieno svolgimento delle loro funzioni per tentare di accedere nel luogo ove si trovava la madre); rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando accertato il reiterato rifiuto di fornire le generalità agli operanti intervenuti, che lo avevano inviato ad allontanarsi dalla struttura e a seguirli per l'identificazione, rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego di sostituzione della pena detentiva sono sorretti da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti penali, alla pervicacia dimostrata e alla personalità negativa dell'imputato e reputa del tutto proporzionata la pena inflitta, prossima ai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 06700/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris