CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39809/2025 Dell'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si palesa meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale con motivazione immune da censure che richiama e sviluppa ulteriormente le argomentazioni del giudice di primo grado (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M