CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 17519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11367/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende per legge -controricorrenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 10296/2019 depositata il 16/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel luglio 2014 i soggetti in epigrafe indicati , tutti medici specializzandiimmatricolati in data anteriore al 1991, agirono dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo la condanna delle parimenti menzionate parti pubbliche al pagamento della adeguata remunerazioneper ciascun anno di corso, sul presupposto della necessità di disapplicare il d.lgs. n. 257 del 1999nella parte in cui era stata limitata la corresponsione delle borse di studio ai soli medici iscritti in anni accademici successivi. In subordine ne chiesero la condanna al risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell e direttiv e n. 75/363 - CEE e n. 82/76 - CEE ovvero, ancora in via gradata, alla corresponsione di un indennizzo per arricchimento senza causa. Nella resistenza dei convenuti l’adito tribunale respinse tutte le domande. Quanto alla domanda risarcitoria, che unicamente ancora interessa, reputò maturata la prescrizione del relativo diritto (come eccepito ex adverso) per esser decorsi – senza atti in terruttivi - dieci anni dal 27-10-1999, data di entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 257 del 1999, il cui art. 11, avendo riconosciuto i l diritto alla borsa di studio solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, aveva altresì determinatoin tutti gli altri la ragionevole certezza che da quel momento lo Stato italiano non avrebbe più emanato altri atti di adempimento allanormativa europea. L’appello dei soccombenti avverso la citata sentenza è stat o dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma con ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., poiché il primo giudice si era attenuto a una giurisprudenza consolidata, per cui le impugnazioni in punto di prescrizione non avevano una ragionevole possibilità di accoglimento.Gli attori hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, articolando sei motivi. L’avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle parti pubbliche, ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I.- Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e 101 cost., perché il tribunale prima, e la corte d’appello poi, ritenendo che alla fattispecie fosse applicabile il termine decennale di prescrizione con decorrenza dal 27-10-1999, si erano adeguati a un semplice orientamento giurisprudenziale, peraltro neppure pacifico, così da andar contro il principio costituzionale di soggezione del giudice solo alla legge. Col secondo motivo denunziano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.perché alla data presa in riferimento dal tribunale (27-10-1999) non sarebbe stato possibile azionare con cognizione di causa il diritto al risarcimento del danno. La tesi dei ricorrenti è che l’azione sarebbe stata possibile solo a seguito dei DPCM adottati tra il 7-3-2007 e il 2-11-2007, e in particolare del DPCM del 20-10-2007, con cui il legislatore aveva rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario; tali DPCM erano stati invero richiamati in alcune sentenze di merito ai fini dell’acquisizione della certezza dell’impossibilità di percepire compensi o adeguate remunerazioni. Col terzo motivo denunziano la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 e 117 cost. e 267 del TFUE, per avere il tribunale in ogni caso erroneamente respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE. Ancora col quarto mezzo assumono la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 cost. e 132 cod. proc. civ., in quanto al di là dell’adesione del giudice a quo all’orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza, niente altro era stato statuito a proposito della esclusione della legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, né era stata presa in considerazione la domanda di ingiustificato arricchimento. Col quinto motivo deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. quanto ai motivi d’appello ritenuti assorbiti, e in particolare sulla domanda di arricchimento ingiustificato. Infine col sesto mezzo censurano la statuizione in punto di spese per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., visto che a loro dire le spese processuali, nelle condizioni date,avrebbero dovuto essere compensate. II. -Il primo motivo è manifestamente infondato. Non costituisce violazione dell’art. 101 cost. il fatto che il giudice di merito abbia deciso la questione di diritto a lui sottoposta, involgente il profilo interpretativo di una norma di legge ( nella specie l’art. 2935 cod. civ. quanto alla decorrenzadel termine di prescrizione dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere), facendo applicazione di un orientamento giurisprudenziale, consolidato o meno che sia. L’applicazione equivale difatti a condivisione della soluzione di diritto assunta da quell’orientamento, e dunque si inserisce in pieno della ordinaria attività interpretativa della norma stessa, che è proprio ciò che si richiede al giudice ai fini dell’art. 101 cost. III. - Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis cod. proc. civ. Si discute del danno da omessa o comune ritardata e parziale trasposizione delle direttive comunitarie (non autoesecutive)indicate in premessa. Il tribunale si è tuttavia uniformato all’insegnamento che questa Corte in modo costante va ripetendo dal 2011 (vale a dire da prima dell’instaurazione della lite che qui rileva). L’insegnamento è integrato dai seguenti principi , implicitamente validati anche dalle Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U n. 17619-22): -“l’omessa o inesatta attuazione di una direttiva comunitaria deve configurarsi come violazione, da parte dello Stato membro, degli obblighi derivanti dal Trattato dell'Unione europea e, quindi, come condotta illecita, fonte di obbligazione risarcitoria. Tuttavia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - e, in particolare, della sentenza della Grande Sezione 14 marzo 2009, in causa C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], che ha rivisto e precisato i principi affermati nella sentenza 25 luglio 1991, in causa C-208/90, Emmot - il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, conseguente alla carente trasposizione di una direttiva, comincia a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri. Detta data può anche essere antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa, a condizione che il danno per gli aventi diritto si sia verificato, anche solo in parte, anteriormente alla trasposizione stessa”(Cass. Sez. 3 n. 10813-11, Cass. Sez. 3 n. 10814- 11, Cass. Sez. 3 n. 17350-11); - “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11” (ancora Cass. Sez. 3 n.10813-11, cit. cui adde Cass. Sez. 3 n. 17682 - 11, Cass. Sez. 3 n. 17868-11, Cass. Sez. 3 n. 23568-11, Cass. Sez. 3 n. 1917-12, Cass. Sez. 3 n. 1156-13, Cass. Sez. 3 n. 16104-13, Cass. Sez. 3 n. 17066- 13, Cass. Sez. 3 n. 6606-14, Cass. Sez. 3 n. 23199-16, Cass. Sez. 3 n. 13758-18, Cass. Sez. 6-3 n. 16452-19, Cass. Sez. 3 n. 1589-20). Nessuna delle argomentazioni svolte dai ricorrenti è in grado di determinare un mutamento di giurisprudenza. IV. -Il terzo motivo è inammissibile. La richiesta di rinvio alla Corte di giustizia su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario non è configurabile come autonoma domanda (v. già Cass. Sez. 1 n. 5842- 10), sicché l’omissione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice del merito non può esser tradotta in apposito motivo di cassazione della sentenza, quale che sia la motivazione esibita a tal riguardo. V. -Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. Già s’è detto della infondatezza della tesi relativ a alla presunta violazione dell’art. 101 cost. Quanto al profilo omissivo fatto valere a proposito della domanda di ingiustificato arricchimento, è sufficiente osservare che l’omissione – tanto di motivazione quanto di pronuncia –non sussiste affatto. Il tribunale ha ritenuto che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione quanto alla domanda risarcitoria fosse assorbente anche rispetto alla domanda proposta in subordine ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. In ciò è da ravvisare sia la pronuncia (ovviamente), sia la motivazione. Ed è motivazione altresì corretta nella sua sinteticità. Come difatti questa Corte ha avuto modo di precisareproprio i n tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione delle citate direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 sulla retribuzione della formazione dei medici specializzandi, i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982), essendo titol ari dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista (v.ex aliis Cass. Sez. 6 - 3 n. 13283 - 20). Non senza dire che in ogni caso dell’azione de qua non sussisterebbe neppure in astratto il presupposto di base: difatti le prestazioni dei medici specializzandi non possono considerarsi rivolte a un vantaggio per l'università o per lo Stato, ma esclusivamente alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. VI. -Il sesto motivo è inammissibile. La facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà;con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (v. Cass. Sez. U n. 14989- 05, cui addeCass. Sez. 1 n. 28492-05; più di recente anche Cass. Sez. 6-3 n. 11329-19).VII. –Il ricorso nel complesso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 12.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei