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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11912/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 614, comma 4; art. 610 e 628, commi 1 e 3 cod. pen., reati aggravati ai sensi dell'art. 416.bis 1 cod. pen..

Allo stato il ricorrente si trova sottoposto, per questi fatti, alla misura degli arresti domiciliari.

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza e con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia: 1.violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. non essendo configurabile, alla stregua delle dichiarazioni delle persone offese, il reato avendo assimilato al luogo di privata dimora, il cortile dell'abitazione dove si erano svolti i fatti e confondendo la stessa finalità degli agenti che non era quello di introdursi nell'abitazione ma trovare il reo del furto presso l'abitazione del Temi; 2.erronea applicazione della legge penale per la qualificazione, come reato di rapina, della condotta di appropriazione della chiave.

La ricostruzione dei giudici è erronea perché oggetto non è stata l'auto - rimasta sul posto - ma la sola chiave che, fin dal momento dell'appropriazione, l'indagato riferiva che sarebbe stata (come poi avvenuto) restituita il giorno seguente.

Si è trattato di un'asportazione temporanea e di una condotta dalla quale esula il dolo specifico, elemento soggettivo del reato in esame imprescindibile altrimenti sussistendo il diverso reato di violenza privata, poiché non era intenzione dell'agente quella di procurarsi il possesso o di mantenerlo ma solo quello di costringere la vittima a tornare a casa a piedi; 3.violazione di legge per omessa valutazione delle specifiche deduzioni che investivano la ricostruzione temporale dei fatti, oggetto di denuncia sporta alle ore 02:30 circa e delle fonti indiziarie favorevoli all'indagato.

La ricostruzione appare incompatibile con la registrata presenza del ricorrente, alle ore 0:50, in località distante dall'abitazione del Pasqualino e con il contenuto della conversazione intercettata alle ore 01:34 che dava atto come, a quell'ora, la presunta violazione di domicilio fosse già stata consumata; 4.omessa motivazione rispetto alle doglianze difensive relative alla valutazione della gravità indiziaria per tutti e ciascuno dei reati e travisamento delle fonti indiziarie e che denotano la mancanza di un apporto concreto del Dieni all'azione punitiva svoltasi in danno del gruppo Pasqualino e la marginalità della condotta di quest'ultimo; 5.omessa motivazione con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in diverso procedimento, eccezione elusa dal Tribunale; 6.travisamento degli indizi di colpevolezza con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non sussistente né con riferimento alla finalità agevolatrice, ricostruita dal Tribunale alla stregua della discendenza dell'indagato da persona condannata come partecipe alla cosca Cordì e alla partecipazione al fatto di numerosi componenti del clan Cordì, finalità agevolativa che non è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo.

Parimenti erronea è la ritenuta sussistenza del metodo mafioso, confuso con un comportamento genericamente aggressivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto per> motivi generici e manifestamente infondati poiché, anche in relazione al denunciato vizio di violazione della legge penale ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, sollecita una rilettura degli elementi indiziari prettamente in fatto, operazione ricostruttiva, come noto, preclusa al giudice di legittimità che deve rimanere rigorosamente ancorata alla valutazione degli elementi compiuta dal giudice del merito in presenza di una motivazione completa e, soprattutto, non manifestamente illogica o contraddittoria, degli elementi di fatto.

2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di reati per un episodio, articolatosi secondo una dinamica a violenza ingravescente, accaduto nelle prime ore del 23 luglio 2020 e che aveva comportato, a carico del Dieni (e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 2002) l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale ha ritenuto accertato che quella notte il ricorrente e i correi, almeno cinque persone, si erano presentati presso l'abitazione della famiglia Pasqualino alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], sospettato di essere, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori del furto a casa di [OSCURATO:PERSONA].

La spedizione, secondo la descrizione delle persone offese che sporgevano immediatamente denuncia e riferivano l'accaduto agli inquirenti indicando anche i nomi degli aggressori, pur rifiutandosi di proporre querela, si era consumata, attraverso una duplice sequenza, dapprima nel cortile e poi all'interno dell'abitazione dove uno degli aggressori aveva letteralmente operato una sorta di perquisizione alla ricerca del "sospettato", picchiando con un bastone su un tavolo.

Gli aggressori, mentre si allontanavano, avevano colpito la videocamera del servizio di sorveglianza, ubicata nella veranda, sul portone di ingresso, divelta e portata via.

Risulta che il ricorrente, che si trovava in auto con [OSCURATO:PERSONA], classe 2002 e sulla quale erano in corso intercettazioni ambientali, lungo la strada si era imbattuto nei fratelli Panetta inseguendoli e costringendoli a seguirli in una località isolata dove si trovavano altri complici e dove avevano fatto convenire anche alcuni componenti della famiglia Pasqualino, il capofamiglia, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], e dove, spontaneamente, erano convenuti anche [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], e il fratello Vincenzo.

All'incontro erano presenti numerose altre persone e in questa occasione, dopo avere colpito con calci e pugni Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 2002, si era impossessato della chiave di accensione dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], allontandosi dal luogo.

Come anticipato, in tali frangenti, alle ore 00.50, era intercettata a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] cl. 2022 in cui erano presenti, oltre a questi, l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di avere subito un furto nell'abitazione facendo anche un nome (Pasqualino) quale autore del misfatto.

Nel prosieguo, l'auto era stata segnalata ferma nelle vicinanze dell'abitazione dei Pasqualino e successivamente (dalle ore 01:07:39 alle ore 01:17:30) risultava che l'auto, con a bordo il ricorrente, si era posta all'inseguimento di altra autovettura ed aveva contestato agli occupanti, costretti a scendere dalla vettura, il furto in danno Temi intimando, poi, agli stessi, di seguirli in un posto appartato dove si trovava un loro cugino ed altre persone e dove, nel frattempo, erano confluiti anche alcuni componenti della famiglia Pasqualino.

Nel corso dell'incontro (alle ore 01:34) veniva registrato parte di un colloquio, durante il quale uno dei "fermati" - cioè [OSCURATO:PERSONA] - affermava di essere stato chiamato e avvertito dalla fidanzata, contestando agli interlocutori che erano entrati in casa della donna e veniva, altresì, intercettato l'invito del Dieni al Cordì di non parlare in macchina, oltre alla proposta del Cordì di spiegargliene le ragioni.

Le intercettazioni riproducono anche parte dell'incontro, accompagnato dal pestaggio di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Panetta, nel corso del quale veniva contestato ai predetti di essere autori del furto ai danni del Dieni.

Rileva il Collegio che nell'ordinanza impugnata sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese dai componenti della famiglia Pasqualino (il capofamiglia Antonio, la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], oltre a quelle di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]) su una composita dinamica.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto, poco prima dell'una, una prima visita, durante la quale era stato invitato a seguire gli autori in un luogo riservato e che, al suo rientro, perché lungo la strada aveva perso il contatto, aveva trovato a casa altre tre persone che gli ribadivano, spintonandolo, di volere sapere dove si trovasse il figlio Giuseppe.

La seconda "visita", in realtà una vera e propria irruzione, è stata meglio descritta da [OSCURATO:PERSONA] che era rimasta a casa, in assenza precaria del marito. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che tre persone, anzi le stesse persone che avevano fatto la prima visita, incollerite perché Giuseppe non si era presentato all'appuntamento, avevano colpito il figlio Vincenzo; che una aveva colpito e divelto la telecamera ed era entrata in casa alla ricerca di Giuseppe, urlando in tono minaccioso.Allo stato degli atti, le valutazioni del Tribunale sulla identificazione dei ricorrenti e sulla loro partecipazione ai fatti - e non solo al descritto inseguimento e "fermo" dei fratelli Panetta - non sono illogiche e le censure difensive si appuntano su una lettura parziale e frammentaria degli elementi indiziari.

Premesso che i componenti della famiglia Pasqualino non hanno indicato a verbale il nome degli aggressori - che, però, nelle immediatezze del controllo di polizia erano stati indicati da [OSCURATO:PERSONA] proprio in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritiene il Collegio che la identificazione dell'odierno ricorrente come una delle persone che si recavano a casa della famiglia Pasqualino è stata confermata - anche sulla base della individuazione fotografica - da [OSCURATO:PERSONA] (che, con riguardo al Cordì ha precisato che si trattava del diciottenne) e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], quanto a Dieni ma, soprattutto, alla stregua delle risultanze delle intercettazioni che descrivono con chiarezza sia l'antefatto (l'arrivo del Temi che lamentava il furto indicando chiaramente uno dei sospettati, Giuseppe) e le contestazioni, direttamente al ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], classe 2002, dell'irruzione, e delle violente modalità che l'avevano caratterizzata, consumata a casa Pasqualino, riferita telefonicamente al fidanzato da [OSCURATO:PERSONA] e dal Panetta all'odierno ricorrente e ad [OSCURATO:PERSONA], classe. 2002.

La difesa sostiene, attraverso la ricostruzione del tracciamento e delle intercettazioni, che non è provata, in particolare, la partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] alla "irruzione" a casa Pasqualino sulla base della distanza dell'auto (ricavata dal tracciamento) e delle modalità con le quali il ricorrente stava tranquillamente conducendo la sua serata: non si tratta, tuttavia, di elementi così decisivi idonei a vincere la capacità di rappresentazione dei descritti elementi indiziari che individuano la presenza del Dieni a casa Pasqualino nel corso dell'irruzione, consumata in concorso e in sinergia con altre persone che hanno, poi, partecipato all'incontro, anch'esso con modalità violente ed impositive, con i Panetta, già costretti a seguire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 2002, in un luogo appartato per esigere la restituzione di quanto trafugato a casa Temi: non solo la Piccolo ha riferito che si trattava delle stesse persone che avevano fatto la prima visita - collocata a poco prima delle ore 1:00 - ma il Dieni è stato precisamente indicato da [OSCURATO:PERSONA] come una delle persone presenti (e in realtà più numerose) dei tre che avevano fatto irruzione in casa, una volta che Giuseppe e il padre non si erano presentati alla convocazione ricevuta.

Ed è altrettanto parziale e frammentaria la lettura che la difesa del ricorrente sollecita ai fini della qualificazione giuridica del fatto dal momento che, secondo le dichiarazioni rese dalla Piccolo, la vicenda non si è certo conclusa nella prima fase, quando il capofamiglia è sceso in cortile ed ha accettato di seguire le persone che si erano presentate a casa, in un luogo riservato, ma ha avuto una duplice dinamica, attestata anche dalla ricostruzione che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto proprio al ricorrente al momento dell'incontro, anche questo svoltosi con modalità costrittive e violente, documentate dall'intercettazione ambientale.

Va, dunque, seguita la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di violazione di domicilio è integrato dalla condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "ius excludendi", non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907), violenza a cose e persone che, nel caso, è pacificamente sussistente sia perché l'aggressore, accortosi della presenza della telecamera di sicurezza, ha provveduto ad asportarla svellendola dal suo alloggiamento (come confermato anche dall'accertamento di polizia) sia perché, al rientro in casa di [OSCURATO:PERSONA], questi veniva spintonato e analoga sorte aveva subito [OSCURATO:PERSONA].

Il reato di cui all'art. 614, cod. pen., come noto, è reato a dolo generico. 3.

E' manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la insussistenza del dolo specifico in relazione all'appropriazione della chiave di accensione dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], poiché già al momento di appropriazione della chiave (ed è lo stesso Panetta a riferirlo), [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al proprietario dell'auto che avrebbe potuto riaverla il giorno seguente, sicché non è ravvisabile il dolo di profitto ma solo una volontà "punitiva" di [OSCURATO:PERSONA], in quanto sospettato del furto, per costringerlo a tornare a casa a piedi.

Le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate ad affrontare il tema delle caratteristiche del dolo specifico con riferimento al delitto di furto sull'assunto che, in relazione a tale reato, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale, nozione che non può essere estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, pervenendo ad identificare lo scopo di lucro con la generica volontà di tenere per sé la cosa, che, sostiene il ricorrente, neppure è ravvisabile nel caso in esame visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato al Panetta che avrebbe potuto riavere la chiave il giorno seguente: la precarietà del possesso, addirittura anticipata dall'autore del fatto, smentisce la volontà appropriativa potendo, invece, configurarsi nel fatto il reato di violenza privata (costringere il Panetta a tornare a casa a piedi).

Le argomentazioni difensive sono manifestamente infondate anche al confronto con le ragioni che sostengono la remissione alle Sezioni Unite della portata interpretativa della nozione di dolo di profitto, in materia di furto (Sez. 5, ordinanza del 18/11/2022).

Certamente il dolo specifico di profitto, anche nella fattispecie di rapina, svolge la funzione di definire o, meglio, circoscrivere, per ridurne l'area applicativa, la fattispecie incriminatrice, ma, a differenza delle fattispecie di furto, in cui è espressamente contemplato il cd. furto per fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo è stata immediatamente restituita, la precarietà dell'appropriazione non svolge la medesima funzione di elemento che concorre alla definizione del profitto dell'agente, nel senso che questo dovrebbe identificarsi unicamente nella istituzione di una nuova relazione di signoria duratura e non precaria sul bene.

L'assenza di una fattispecie minore - incentrata sul solo fine di fare uso momentaneo della cosa - fa assurgere a rapina qualsiasi sottrazione aggressiva, con modalità violente o minacciose, anche se finalizzata a farne un utilizzo temporaneo circoscritto purché si sia agito al fine di instaurare un nuovo rapporto di possesso, non importa se definitivo perché in sostanza rimesso alla volontà dell'agente.

Del resto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che integra il momento consumativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona non appena l'agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest'ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza. (Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv. 246235).

In conclusione ai fini della configurabilità del reato di rapina resta decisiva sia la modalità, violenta o minacciosa, dell'impossessamento che la ricostruzione dell'oggetto dell'apprensione, nel senso che questo deve presentare una connotazione patrimoniale e l'agente abbia agito al fine di instaurare sul bene un nuovo rapporto di possesso, a prescindere dalla sua durata, restando irrilevanti, ai fini del dolo specifico, le ulteriori motivazioni dell'agente e, nel caso, quello ritorsivo, sotteso all'impossessamento della chiave.

Non è revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio che la chiave di accensione di un'auto (a differenza di altri beni mobili sui quali si sono appuntate, in materia di furto, le decisioni di questa Corte) possiede un intrinseco valore patrimoniale, restando, perciò, irrilevanti gli ulteriori profili finalistici avuti di mira dall'indagato e le utilità che questi si riprometteva di conseguire dall'acquisito possesso.

In linea con queste conclusioni, in materia di rapina, questa Corte ha affermato che è configurabile il relativo delitto, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa (Sez. 2, n. 16819 del 26/02/2019, Simone, Rv. 276052).

Tale condotta non si risolve, come nella violenza privata, in una generica finalità di avvantaggiarsi nei confronti della persona offesa attraverso una condotta di prevaricazione.

Sul punto va, infine, rilevato che nella vicenda in esame non sussisteva alcun rapporto di prossimità tra autore del reato e vittima, derivante da un pregresso rapporto tra le parti, che veniva in rilievo nei casi di cui si è occupata la giurisprudenza che ha escluso la qualificazione come reati di furto dei cd. furti emulativi e affettivi ((i classici esempi della sottrazione delle chiavi dell'auto della moglie, per non farla uscire; l'oggetto strappato dalle mani della fidanzata, per impedirle di effettuare una telefonata), valorizzando una nozione ristretta di profitto, individuata come possibilità di fare uso della cosa sottratta ricavandone una utilità intesa in senso esclusivamente economico/patrimoniale.

Nel caso in esame, invece, si è in presenza di un'azione predatoria avente finalità ritorsiva (ingiusta e illecita) che va messa in relazione alla ingiunzione alla vittima a restituire il maltolto al Temi e realizzata attraverso l'appropriazione e impossessamento, la cui durata era rimessa al Cordì che aveva acquisito la signoria sulla cosa.

Il contesto dei fatti e la presenza del Dieni all'impossessamento configurano a suo carico un consapevole contributo alla commissione dell'illecito avendo la sua stessa presenza rafforzato il proposito criminoso del correo, autore materiale del l'i mpossessa mento.

La finalità ritorsiva avuta di mira dall'indagato, svoltasi in un contesto dell'assoggettamento del Panetta incide non solo sulla qualificazione del fatto ma, come si avrà modo di precisare, sulla configurabilità e sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 4.La sussistenza, a livello indiziario, del reato di rapina aggravata - reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, depriva di qualsiasi fondamento giuridico il motivo di ricorso in tema di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, sinteticamente ma correttamente esaminato nell'ordinanza impugnata.

5. È generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. nella sua duplice articolazione.

A questo riguardo il Tribunale del riesame ha correttamente applicato la nozione di finalità agevolativa che, anche sotto il profilo soggettivo, deve essere imputabile all'agente oltre a quella del metodo sulla scorta di una completa ricostruzione in fatto di cui i motivi offrono una ricostruzione molto riduttiva.L'aggravante dell'agevolazione, nonostante la discendenza familiare del Dieni da un contesto ndranghetista, viene, infatti, agganciata alle condotte, commesse anche in concorso con affiliati alla cosca della cui caratura criminale era ben consapevole, e per favorire un soggetto (il Temi, cioè la vittima del presunto furto ascritto ai Panetta) vicino alla cosca Cordì e ritenuto, pertanto, una persona in grado di rafforzare la operatività del sodalizio criminale e che direttamente si era rivolto proprio al ricorrente (e a [OSCURATO:PERSONA], classe 2002), per riottenere la refurtiva.

Imponente, poi, la prova indiziaria dell'uso del metodo ndranghetista poiché le modalità esecutive della condotta - l'irruzione a casa Pasqualino; l'inseguimento e costrizione dei presunti autori del furto a recarsi in una località isolata, al cospetto di numerosi esponenti, anche di vertice, della cosca Cordì; il pestaggio e, più in generale, la finalità di recuperare la refurtiva, sostituendosi ai poteri dell'autorità giudiziaria poiché non consta che il Temi abbia sporto, prima degli eventi, la denuncia di furto - sono, in concreto, idonee a evocare, nei confronti dei consociati e delle vittime la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). 6.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 614, comma 4; art. 610 e 628, commi 1 e 3 cod. pen., reati aggravati ai sensi dell'art. 416.bis 1 cod. pen.. Allo stato il ricorrente si trova sottoposto, per questi fatti, alla misura degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza e con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei termini strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia: 1.violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. non essendo configurabile, alla stregua delle dichiarazioni delle persone offese, il reato avendo assimilato al luogo di privata dimora, il cortile dell'abitazione dove si erano svolti i fatti e confondendo la stessa finalità degli agenti che non era quello di introdursi nell'abitazione ma trovare il reo del furto presso l'abitazione del Temi; 2.erronea applicazione della legge penale per la qualificazione, come reato di rapina, della condotta di appropriazione della chiave. La ricostruzione dei giudici è erronea perché oggetto non è stata l'auto - rimasta sul posto - ma la sola chiave che, fin dal momento dell'appropriazione, l'indagato riferiva che sarebbe stata (come poi avvenuto) restituita il giorno seguente. Si è trattato di un'asportazione temporanea e di una condotta dalla quale esula il dolo specifico, elemento soggettivo del reato in esame imprescindibile altrimenti sussistendo il diverso reato di violenza privata, poiché non era intenzione dell'agente quella di procurarsi il possesso o di mantenerlo ma solo quello di costringere la vittima a tornare a casa a piedi; 3.violazione di legge per omessa valutazione delle specifiche deduzioni che investivano la ricostruzione temporale dei fatti, oggetto di denuncia sporta alle ore 02:30 circa e delle fonti indiziarie favorevoli all'indagato. La ricostruzione appare incompatibile con la registrata presenza del ricorrente, alle ore 0:50, in località distante dall'abitazione del Pasqualino e con il contenuto della conversazione intercettata alle ore 01:34 che dava atto come, a quell'ora, la presunta violazione di domicilio fosse già stata consumata; 4.omessa motivazione rispetto alle doglianze difensive relative alla valutazione della gravità indiziaria per tutti e ciascuno dei reati e travisamento delle fonti indiziarie e che denotano la mancanza di un apporto concreto del Dieni all'azione punitiva svoltasi in danno del gruppo Pasqualino e la marginalità della condotta di quest'ultimo; 5.omessa motivazione con riferimento alla inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in diverso procedimento, eccezione elusa dal Tribunale; 6.travisamento degli indizi di colpevolezza con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non sussistente né con riferimento alla finalità agevolatrice, ricostruita dal Tribunale alla stregua della discendenza dell'indagato da persona condannata come partecipe alla cosca Cordì e alla partecipazione al fatto di numerosi componenti del clan Cordì, finalità agevolativa che non è estensibile al concorrente che non sia animato da tale scopo. Parimenti erronea è la ritenuta sussistenza del metodo mafioso, confuso con un comportamento genericamente aggressivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto per> motivi generici e manifestamente infondati poiché, anche in relazione al denunciato vizio di violazione della legge penale ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, sollecita una rilettura degli elementi indiziari prettamente in fatto, operazione ricostruttiva, come noto, preclusa al giudice di legittimità che deve rimanere rigorosamente ancorata alla valutazione degli elementi compiuta dal giudice del merito in presenza di una motivazione completa e, soprattutto, non manifestamente illogica o contraddittoria, degli elementi di fatto. 2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di reati per un episodio, articolatosi secondo una dinamica a violenza ingravescente, accaduto nelle prime ore del 23 luglio 2020 e che aveva comportato, a carico del Dieni (e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 2002) l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha ritenuto accertato che quella notte il ricorrente e i correi, almeno cinque persone, si erano presentati presso l'abitazione della famiglia Pasqualino alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], sospettato di essere, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uno degli autori del furto a casa di [OSCURATO:PERSONA]. La spedizione, secondo la descrizione delle persone offese che sporgevano immediatamente denuncia e riferivano l'accaduto agli inquirenti indicando anche i nomi degli aggressori, pur rifiutandosi di proporre querela, si era consumata, attraverso una duplice sequenza, dapprima nel cortile e poi all'interno dell'abitazione dove uno degli aggressori aveva letteralmente operato una sorta di perquisizione alla ricerca del "sospettato", picchiando con un bastone su un tavolo. Gli aggressori, mentre si allontanavano, avevano colpito la videocamera del servizio di sorveglianza, ubicata nella veranda, sul portone di ingresso, divelta e portata via. Risulta che il ricorrente, che si trovava in auto con [OSCURATO:PERSONA], classe 2002 e sulla quale erano in corso intercettazioni ambientali, lungo la strada si era imbattuto nei fratelli Panetta inseguendoli e costringendoli a seguirli in una località isolata dove si trovavano altri complici e dove avevano fatto convenire anche alcuni componenti della famiglia Pasqualino, il capofamiglia, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], e dove, spontaneamente, erano convenuti anche [OSCURATO:PERSONA], fidanzata di [OSCURATO:PERSONA], e il fratello Vincenzo. All'incontro erano presenti numerose altre persone e in questa occasione, dopo avere colpito con calci e pugni Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 2002, si era impossessato della chiave di accensione dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], allontandosi dal luogo. Come anticipato, in tali frangenti, alle ore 00.50, era intercettata a bordo dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] cl. 2022 in cui erano presenti, oltre a questi, l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di avere subito un furto nell'abitazione facendo anche un nome (Pasqualino) quale autore del misfatto. Nel prosieguo, l'auto era stata segnalata ferma nelle vicinanze dell'abitazione dei Pasqualino e successivamente (dalle ore 01:07:39 alle ore 01:17:30) risultava che l'auto, con a bordo il ricorrente, si era posta all'inseguimento di altra autovettura ed aveva contestato agli occupanti, costretti a scendere dalla vettura, il furto in danno Temi intimando, poi, agli stessi, di seguirli in un posto appartato dove si trovava un loro cugino ed altre persone e dove, nel frattempo, erano confluiti anche alcuni componenti della famiglia Pasqualino. Nel corso dell'incontro (alle ore 01:34) veniva registrato parte di un colloquio, durante il quale uno dei "fermati" - cioè [OSCURATO:PERSONA] - affermava di essere stato chiamato e avvertito dalla fidanzata, contestando agli interlocutori che erano entrati in casa della donna e veniva, altresì, intercettato l'invito del Dieni al Cordì di non parlare in macchina, oltre alla proposta del Cordì di spiegargliene le ragioni. Le intercettazioni riproducono anche parte dell'incontro, accompagnato dal pestaggio di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Panetta, nel corso del quale veniva contestato ai predetti di essere autori del furto ai danni del Dieni. Rileva il Collegio che nell'ordinanza impugnata sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese dai componenti della famiglia Pasqualino (il capofamiglia Antonio, la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], oltre a quelle di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]) su una composita dinamica. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto, poco prima dell'una, una prima visita, durante la quale era stato invitato a seguire gli autori in un luogo riservato e che, al suo rientro, perché lungo la strada aveva perso il contatto, aveva trovato a casa altre tre persone che gli ribadivano, spintonandolo, di volere sapere dove si trovasse il figlio Giuseppe. La seconda "visita", in realtà una vera e propria irruzione, è stata meglio descritta da [OSCURATO:PERSONA] che era rimasta a casa, in assenza precaria del marito. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che tre persone, anzi le stesse persone che avevano fatto la prima visita, incollerite perché Giuseppe non si era presentato all'appuntamento, avevano colpito il figlio Vincenzo; che una aveva colpito e divelto la telecamera ed era entrata in casa alla ricerca di Giuseppe, urlando in tono minaccioso.Allo stato degli atti, le valutazioni del Tribunale sulla identificazione dei ricorrenti e sulla loro partecipazione ai fatti - e non solo al descritto inseguimento e "fermo" dei fratelli Panetta - non sono illogiche e le censure difensive si appuntano su una lettura parziale e frammentaria degli elementi indiziari. Premesso che i componenti della famiglia Pasqualino non hanno indicato a verbale il nome degli aggressori - che, però, nelle immediatezze del controllo di polizia erano stati indicati da [OSCURATO:PERSONA] proprio in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ritiene il Collegio che la identificazione dell'odierno ricorrente come una delle persone che si recavano a casa della famiglia Pasqualino è stata confermata - anche sulla base della individuazione fotografica - da [OSCURATO:PERSONA] (che, con riguardo al Cordì ha precisato che si trattava del diciottenne) e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], quanto a Dieni ma, soprattutto, alla stregua delle risultanze delle intercettazioni che descrivono con chiarezza sia l'antefatto (l'arrivo del Temi che lamentava il furto indicando chiaramente uno dei sospettati, Giuseppe) e le contestazioni, direttamente al ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], classe 2002, dell'irruzione, e delle violente modalità che l'avevano caratterizzata, consumata a casa Pasqualino, riferita telefonicamente al fidanzato da [OSCURATO:PERSONA] e dal Panetta all'odierno ricorrente e ad [OSCURATO:PERSONA], classe. 2002. La difesa sostiene, attraverso la ricostruzione del tracciamento e delle intercettazioni, che non è provata, in particolare, la partecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] alla "irruzione" a casa Pasqualino sulla base della distanza dell'auto (ricavata dal tracciamento) e delle modalità con le quali il ricorrente stava tranquillamente conducendo la sua serata: non si tratta, tuttavia, di elementi così decisivi idonei a vincere la capacità di rappresentazione dei descritti elementi indiziari che individuano la presenza del Dieni a casa Pasqualino nel corso dell'irruzione, consumata in concorso e in sinergia con altre persone che hanno, poi, partecipato all'incontro, anch'esso con modalità violente ed impositive, con i Panetta, già costretti a seguire [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 2002, in un luogo appartato per esigere la restituzione di quanto trafugato a casa Temi: non solo la Piccolo ha riferito che si trattava delle stesse persone che avevano fatto la prima visita - collocata a poco prima delle ore 1:00 - ma il Dieni è stato precisamente indicato da [OSCURATO:PERSONA] come una delle persone presenti (e in realtà più numerose) dei tre che avevano fatto irruzione in casa, una volta che Giuseppe e il padre non si erano presentati alla convocazione ricevuta. Ed è altrettanto parziale e frammentaria la lettura che la difesa del ricorrente sollecita ai fini della qualificazione giuridica del fatto dal momento che, secondo le dichiarazioni rese dalla Piccolo, la vicenda non si è certo conclusa nella prima fase, quando il capofamiglia è sceso in cortile ed ha accettato di seguire le persone che si erano presentate a casa, in un luogo riservato, ma ha avuto una duplice dinamica, attestata anche dalla ricostruzione che [OSCURATO:PERSONA] ha fatto proprio al ricorrente al momento dell'incontro, anche questo svoltosi con modalità costrittive e violente, documentate dall'intercettazione ambientale. Va, dunque, seguita la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di violazione di domicilio è integrato dalla condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, deve ritenersi implicita la volontà contraria del titolare dello "ius excludendi", non assumendo rilievo, invece, la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose (Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019, Guglione, Rv. 276907), violenza a cose e persone che, nel caso, è pacificamente sussistente sia perché l'aggressore, accortosi della presenza della telecamera di sicurezza, ha provveduto ad asportarla svellendola dal suo alloggiamento (come confermato anche dall'accertamento di polizia) sia perché, al rientro in casa di [OSCURATO:PERSONA], questi veniva spintonato e analoga sorte aveva subito [OSCURATO:PERSONA]. Il reato di cui all'art. 614, cod. pen., come noto, è reato a dolo generico. 3. E' manifestamente infondato il motivo di ricorso che contesta la insussistenza del dolo specifico in relazione all'appropriazione della chiave di accensione dell'auto di [OSCURATO:PERSONA], poiché già al momento di appropriazione della chiave (ed è lo stesso Panetta a riferirlo), [OSCURATO:PERSONA] aveva detto al proprietario dell'auto che avrebbe potuto riaverla il giorno seguente, sicché non è ravvisabile il dolo di profitto ma solo una volontà "punitiva" di [OSCURATO:PERSONA], in quanto sospettato del furto, per costringerlo a tornare a casa a piedi. Le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate ad affrontare il tema delle caratteristiche del dolo specifico con riferimento al delitto di furto sull'assunto che, in relazione a tale reato, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale, nozione che non può essere estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, pervenendo ad identificare lo scopo di lucro con la generica volontà di tenere per sé la cosa, che, sostiene il ricorrente, neppure è ravvisabile nel caso in esame visto che [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato al Panetta che avrebbe potuto riavere la chiave il giorno seguente: la precarietà del possesso, addirittura anticipata dall'autore del fatto, smentisce la volontà appropriativa potendo, invece, configurarsi nel fatto il reato di violenza privata (costringere il Panetta a tornare a casa a piedi). Le argomentazioni difensive sono manifestamente infondate anche al confronto con le ragioni che sostengono la remissione alle Sezioni Unite della portata interpretativa della nozione di dolo di profitto, in materia di furto (Sez. 5, ordinanza del 18/11/2022). Certamente il dolo specifico di profitto, anche nella fattispecie di rapina, svolge la funzione di definire o, meglio, circoscrivere, per ridurne l'area applicativa, la fattispecie incriminatrice, ma, a differenza delle fattispecie di furto, in cui è espressamente contemplato il cd. furto per fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo è stata immediatamente restituita, la precarietà dell'appropriazione non svolge la medesima funzione di elemento che concorre alla definizione del profitto dell'agente, nel senso che questo dovrebbe identificarsi unicamente nella istituzione di una nuova relazione di signoria duratura e non precaria sul bene. L'assenza di una fattispecie minore - incentrata sul solo fine di fare uso momentaneo della cosa - fa assurgere a rapina qualsiasi sottrazione aggressiva, con modalità violente o minacciose, anche se finalizzata a farne un utilizzo temporaneo circoscritto purché si sia agito al fine di instaurare un nuovo rapporto di possesso, non importa se definitivo perché in sostanza rimesso alla volontà dell'agente. Del resto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che integra il momento consumativo del delitto di rapina propria anche un possesso temporaneo perché esso si perfeziona non appena l'agente si impossessi, con violenza o minaccia, della cosa sottratta, ovverossia allorquando quest'ultima passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima, del relativo potere di dominio o di vigilanza. (Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv. 246235). In conclusione ai fini della configurabilità del reato di rapina resta decisiva sia la modalità, violenta o minacciosa, dell'impossessamento che la ricostruzione dell'oggetto dell'apprensione, nel senso che questo deve presentare una connotazione patrimoniale e l'agente abbia agito al fine di instaurare sul bene un nuovo rapporto di possesso, a prescindere dalla sua durata, restando irrilevanti, ai fini del dolo specifico, le ulteriori motivazioni dell'agente e, nel caso, quello ritorsivo, sotteso all'impossessamento della chiave. Non è revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio che la chiave di accensione di un'auto (a differenza di altri beni mobili sui quali si sono appuntate, in materia di furto, le decisioni di questa Corte) possiede un intrinseco valore patrimoniale, restando, perciò, irrilevanti gli ulteriori profili finalistici avuti di mira dall'indagato e le utilità che questi si riprometteva di conseguire dall'acquisito possesso. In linea con queste conclusioni, in materia di rapina, questa Corte ha affermato che è configurabile il relativo delitto, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa (Sez. 2, n. 16819 del 26/02/2019, Simone, Rv. 276052). Tale condotta non si risolve, come nella violenza privata, in una generica finalità di avvantaggiarsi nei confronti della persona offesa attraverso una condotta di prevaricazione. Sul punto va, infine, rilevato che nella vicenda in esame non sussisteva alcun rapporto di prossimità tra autore del reato e vittima, derivante da un pregresso rapporto tra le parti, che veniva in rilievo nei casi di cui si è occupata la giurisprudenza che ha escluso la qualificazione come reati di furto dei cd. furti emulativi e affettivi ((i classici esempi della sottrazione delle chiavi dell'auto della moglie, per non farla uscire; l'oggetto strappato dalle mani della fidanzata, per impedirle di effettuare una telefonata), valorizzando una nozione ristretta di profitto, individuata come possibilità di fare uso della cosa sottratta ricavandone una utilità intesa in senso esclusivamente economico/patrimoniale. Nel caso in esame, invece, si è in presenza di un'azione predatoria avente finalità ritorsiva (ingiusta e illecita) che va messa in relazione alla ingiunzione alla vittima a restituire il maltolto al Temi e realizzata attraverso l'appropriazione e impossessamento, la cui durata era rimessa al Cordì che aveva acquisito la signoria sulla cosa. Il contesto dei fatti e la presenza del Dieni all'impossessamento configurano a suo carico un consapevole contributo alla commissione dell'illecito avendo la sua stessa presenza rafforzato il proposito criminoso del correo, autore materiale del l'i mpossessa mento. La finalità ritorsiva avuta di mira dall'indagato, svoltasi in un contesto dell'assoggettamento del Panetta incide non solo sulla qualificazione del fatto ma, come si avrà modo di precisare, sulla configurabilità e sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 4.La sussistenza, a livello indiziario, del reato di rapina aggravata - reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, depriva di qualsiasi fondamento giuridico il motivo di ricorso in tema di inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni, sinteticamente ma correttamente esaminato nell'ordinanza impugnata. 5. È generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. nella sua duplice articolazione. A questo riguardo il Tribunale del riesame ha correttamente applicato la nozione di finalità agevolativa che, anche sotto il profilo soggettivo, deve essere imputabile all'agente oltre a quella del metodo sulla scorta di una completa ricostruzione in fatto di cui i motivi offrono una ricostruzione molto riduttiva.L'aggravante dell'agevolazione, nonostante la discendenza familiare del Dieni da un contesto ndranghetista, viene, infatti, agganciata alle condotte, commesse anche in concorso con affiliati alla cosca della cui caratura criminale era ben consapevole, e per favorire un soggetto (il Temi, cioè la vittima del presunto furto ascritto ai Panetta) vicino alla cosca Cordì e ritenuto, pertanto, una persona in grado di rafforzare la operatività del sodalizio criminale e che direttamente si era rivolto proprio al ricorrente (e a [OSCURATO:PERSONA], classe 2002), per riottenere la refurtiva. Imponente, poi, la prova indiziaria dell'uso del metodo ndranghetista poiché le modalità esecutive della condotta - l'irruzione a casa Pasqualino; l'inseguimento e costrizione dei presunti autori del furto a recarsi in una località isolata, al cospetto di numerosi esponenti, anche di vertice, della cosca Cordì; il pestaggio e, più in generale, la finalità di recuperare la refurtiva, sostituendosi ai poteri dell'autorità giudiziaria poiché non consta che il Temi abbia sporto, prima degli eventi, la denuncia di furto - sono, in concreto, idonee a evocare, nei confronti dei consociati e delle vittime la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637). 6.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura d
Sentenza Cassazione n. 11912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris