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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09917/2026

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to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Viterbo in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.1878/2021 depositata il 12/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 25127/2021Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 9917/2026Data pubblicazione 17/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] Viterbo in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.1878/2021 depositata il 12/04/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 25127/2021Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 9917/2026Data pubblicazione 17/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 09917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris