CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el ruolo generale dell’anno 2016,proposto da s.r.l. in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso (in esito alla rinuncia dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]), giusta procura speciale a margine del ricorso, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Roma, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 6, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. Skybridge AirOps, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale in Roma, al viale Parioli, n. 44, elettivamente si domicilia -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] del passivo- Documenti esibiti dal [OSCURATO:SOCIETA]-Rilevanza.RG n. 22786/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione deldecreto del Tribunale di Velletri, depositato in data 28 luglio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione chiese di essere ammessa al passivo del F allimento di [OSCURATO:SOCIETA] per i crediti che vantava a titolo di canoni e di altri corrispettivi previsti dal contratto di sublocazione di un aeromobile, stipulato con la società fallita quand’era in bonis. Ilgiudice delegato non ammise al passivo i crediti in questione perché era pendente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le parti, vertente giustappunto sui canoni di sublocazione dell’aeromobile, in cui si discuteva anche di un credito della fallita di euro 140.000,00 opponibile in compensazione a quello vantato dall’istante. Il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo che la richiedente aveva successivamente proposto. Afondamento della decisione, il tribunale ha considerato che, nonostante la produzione del contratto di sublocazione in questione, col quale si quantificava il canone da versare in base alle ore di volo effettivamente svolte, non v’era la prova della precisa utilizzazione dell’aeromobile da parte della fallita; che tale prova non poteva essere fornita dalle fatture, in quanto documenti unilateralmente formati, né dai prospetti riepilogativi delle ore di volo e dal summary al 15 febbraio 2011, consistenti in fogli privi di qualsiasi sottoscrizione o elemento comunque idoneo a dimostrarne la provenienza dalla fallita; che l’estratto del mastro di sottoconto, anche di là dalla sua opponibilità al curatore, riportava un saldo avere in favore del società fallita; infine, che irrilevanti erano le dichiarazioni testimoniali rese nell’altro giudizio dal responsabile amministrativo della società fallita, posto che non v’era RG n. 22786/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore certezza che i prospetti riepilogativi che ne erano stati oggetto corrispondessero a quelli prodotti a sostegno della domanda di ammissione al passivo, anche a fronte della contestazione di quei prospetti da parte del legale rappresentante della fallita. Contro questo decreto la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA] risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- È respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per l’asserita violazione del canone di autosufficienza, in quanto, al contrario, il ricorso è adeguatamente formulato e con esso si sottopongono a critica le statuizioni del decreto del Tribunale di Velletri oggetto d’impugnazione. 2.-Col secondo motivo di ricorso, che va trattato con priorità, perché logicamente prodromico rispetto al primo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c., là dove il Tribunale di Velletri ha ritenuto che non fosse dimostrata l’autenticità e la provenienza dalla società fallita del “summary al 15 febbraio 2011”, benché il [OSCURATO:SOCIETA] l’avesse prodotto nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e comunque, a fronte della produzione compiuta anche dall’opponente col ricorso introduttivo di quel giudizio, non l’avesse disconosciuto. Il motivo è fondato. 2.1.-È difatti pacifico in atti che sia stato lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] a produrre il summary e a far leva su di esso per ricavarne la sussistenza di un controcredito della società fallita, pari a euro 96.085,00, « circostanza, questa, - id est della sussistenza del controcredito-confermata altresì dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella più volte citata sentenza definitiva del giudizio di opposizione a D.I., in cui, all’esito della compensazione giudiziale operata in quella sede, al netto appunto del controcredito di € 96.085,00 vantato dalla società fallita, riconosceva solo “un modesto margine di credito in RG n. 22786/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore favore di [OSCURATO:SOCIETA](€ 106.800,00 meno € 96.085,000)”» (p p. 29 - 30del controricorso). 3.-E allora, si ribadisce che non è consentito al curatore, anche alla luce dei doveri di lealtà e di probità che incombono su di lui a norma dell’art. 88 c.p.c., di scindere, a seconda della convenienza, la propria posizione processuale, facendo leva sul summary da un lato per affer mare la sussistenza del proprio controcredito e, dall’altro, per negare che il documento in questione sia riferibile alla società fallita, al fine di conseguire i soli effetti positivi scaturenti dal documento ed evitare di subirne anche gli eventuali effetti negativi (Cass. n. 13282/12). 3.1.- Per conseguenza, la condotta processuale del curatore, che ha fatto leva sul summary per l’affermazione dell’esistenza del controcreditodella fallita, al fine di paralizzare i crediti vantati dalla ricorrente, costituisce fatto idoneo e sufficiente a ritenere superata ogni questione inerente alla riferibilità della scrittura e all’opponibilità alla massa dei creditori degli effetti che da essaderivano. Ne consegue l’erroneità della statuizione del tribunale, col conseguente accoglimento del motivo. 4.-L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento dei restanti, coi quali, rispettivamente, la ricorrente lamenta: -la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui si è escluso che le fatture prodotte dalla ricorrente siano idonee a fornire la prova dell’utilizzo dell’aeromobile da parte della società fallita, perché contestate dal curatore, in quanto, sostiene, il [OSCURATO:SOCIETA] non ha mai negato quell’utilizzo, limitandosi ad affermare l’inopponibilità delle fatture (primo motivo); -la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il t ribunale, in luogo di riscontrare nell’estratto di mastro di sottoconto il credito vantato dall’opponente, vi ha ravvisato il debito per l’importo corrispondente (terzo motivo);RG n. 22786/16 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la conseguente nullità del decreto impugnato, col quale si è ritenuta irrilevante la prova testimoniale espletata in altro giudizio tra le parti circa l’autenticità dei documenti comprovanti il credito della ricorrente (quarto motivo). 5.-Il decreto impugnato è cassato per il profilo corrispondente all’accoglimento, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Velletri in diversa composizione, che, tenuto conto della pacifica opponibilità al curatore del contratto di sublocazione per cui è giudizio e dei principi che regolano l’onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, procederà a un nuovo esame, sulla base del suddetto “summaryal 15 febbraio 2011”. Per questi motivi La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Velletri in diversa composizi