CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 21051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a n. 216/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 169/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 216/2022,in riforma della pronuncia di primo grado ha rigettato laNumero registro generale 11704/2022domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontNi umero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 21051/2026dell’IRCCS [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] diretta aDdat a pubblicazione 21/06/2026ottenere la conclusione della procedura di stabilizzazionemediante la stipula del contratto di lavoro a tempoindeterminato con la ricorrente, per il profilo professionale diDirigente Biologico, in esecuzione della deliberazione23.1.2020 n. 307 con decorrenza dalla data di stipula delcontratto individuale di lavoro, con conseguente risarcimentodel danno.2. I giudici di seconde cure, in sintesi, dopo avere richiamatol’art. 20 d.lgs. n. 175/2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]) in tema distabilizzazione del precariato presso le PubblicheAmministrazioni e averne specificato la ratio, hanno ritenutoostativo all’accoglimento della domanda della Calderone, laquale aveva partecipato alla selezione presso il citato IRCCS,la circostanza che la stessa fosse già titolare di un rapportoa tempo indeterminato con altra P.A. (ASP di Messina pressocui si trovava in aspettativa volontaria nel periodo in cuiprestava servizio presso l’IRCCS in virtù di contratti flessibili)e che tale clausola di esclusione era insita nello spirito dellalegislazione in materia in quanto l’esistenza di un rapportostabile integrava un antefatto incompatibile con lastabilizzazione.3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cuiha resistito con controricorso l’IRCCS.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1336 cod. civ. e dell’art. 20 co. 1 d.lgs.Numero registro generale 11704/2022n. 75/2017 in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sNi umero sezionale 2549/2026Numero di raccolta generale 21051/2026censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto superfluDoat a pubblicazione 21/06/2026che l’avviso di stabilizzazione non contesse una clausolaespressa con la quale si prevedeva quale condizione dipartecipazione, l’assenza di un rapporto di lavoro con lapubblica amministrazione.3. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 20 co. 1 d.lgs. n. 75/2017 in riferimentoall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza nellaparte in cui ha ritenuto essenziale quale pre-requisito per lapartecipazione alla procedura di stabilizzazione ex art. 20,co. 1 d.lgs. n. 75/2017 l’assenza di un pregresso rapporto dilavoro con altra pubblica amministrazione.4. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione della Carta di Nizza e della Direttiva 1999/70/CEin riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censura lasentenza nella parte in cui ha ritenuto “fuor di luogo” ilriferimento alla Carta di Nizza ed alla Direttiva 1999/70/CEper la violazione del principio di non discriminazione dainterpretarsi alla rovescia.5. Ritiene la Corte che le questioni sollevate, in particolarequella sul requisito dell’assenza, al momento dellapresentazione della domanda e/o della presa di servizio, diun rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato pressoaltra amministrazione, ai fini della ammissione alla proceduradi stabilizzazione di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 75/2017,investono vari profili di rilievo nomofilattico, per cui latrattazione del presente ricorso deve essere fissata inpubblica udienza, ossia «nel luogo privilegiato ove vannoassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero,le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico»Nu m(ereo xre gistro generale 11704/2022Numero sezionale 2549/2026plurimis, Sez. U., n. 4739 del 3 marzo 2026). Numero di raccolta generale 21051/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]