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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32511/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13227-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al fatto ascrittogli è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13227-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al fatto ascrittogli è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris