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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 13817/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 marzo 2023 dal Tribunale di Brindisi, che ha condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione di legge quanto al diniego della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunziata il 22 marzo 2023 e il Giudice si assegnato il termine di 90 giorni per il deposito dei motivi, termine non rispettato in quanto la sentenza è stata depositata il 22 giugno 2023.

Ne è seguita la notificazione dell'avviso di deposito alle parti ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., l'ultima delle quali — all'imputato personalmente — è avvenuta il 26 giugno 2023.

Da questa data, dunque, decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare, termine il cui computo doveva tenere conto della sospensione feriale, sicché esso andava a scadere domenica 10 settembre 2023, con proroga al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso presentato il 12 settembre 2023 è, quindi, tardivo.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 marzo 2023 dal Tribunale di Brindisi, che ha condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione di legge quanto al diniego della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunziata il 22 marzo 2023 e il Giudice si assegnato il termine di 90 giorni per il deposito dei motivi, termine non rispettato in quanto la sentenza è stata depositata il 22 giugno 2023. Ne è seguita la notificazione dell'avviso di deposito alle parti ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., l'ultima delle quali — all'imputato personalmente — è avvenuta il 26 giugno 2023. Da questa data, dunque, decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare, termine il cui computo doveva tenere conto della sospensione feriale, sicché esso andava a scadere domenica 10 settembre 2023, con proroga al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso presentato il 12 settembre 2023 è, quindi, tardivo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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