CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19258/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2242/2018, depositata il 10/4/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TK3016705480/2014 con il quale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.p.r. n.600/1973, era stato accertato a suo carico un maggior reddito, per l’anno2008, pari ad € 3.977.628,58.2. La CTP di Roma accolse il ricorso, compensando le speseprocessuali.Numero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/20263. Il contribuente impugnò la sentenza di primo grado in relazione allastatuizione sulle spese.L’Agenzia delle Entrate propose appello incidentale.La CTR del Lazio rigettò entrambe le impugnazioni, ritenendo, quantoalla principale, che vi fossero i presupposti per la compensazione, inragione della “peculiare complessità della fattispecie, che la rendeassimilabile ad una questione nuova”; e, quanto alla incidentale, chel’Agenzia delle Entrate avesse preso in considerazione, ai finidell’accertamento, una congerie di rapporti bancari i cui intestatari nonerano neppure stati identificati, imputandone le risultanze al contribuentesenza un’enucleazione analitica delle movimentazioni, tale da attivarelegittimamente la prova contraria a carico dello stesso.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base didue motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, nel quale haproposto ricorso incidentale, articolato in quattro motivi. Il contribuente hadepositato controricorso al ricorso incidentale, nonché memoria ex art.380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, il contribuente deduce laviolazione degli art. 15 d.lgs. n. 546/199 e 92 c.p.c., per avere la CTRconfermato la statuizione di compensazione delle spese processuali delprimo grado di giudizio (e disposto, a sua volta, la compensazione diquelle del secondo grado) in carenza dei relativi presupposti(“soccombenza reciproca” o “gravi ed eccezionali ragioni”), non trovandoapplicazione al processo tributario il presupposto della novità dellaquestione di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.2. Il secondo motivo del ricorso principale ricalca il primo, deducendola violazione delle medesime disposizioni, in uno con l’omesso esame di unfatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando la natura meramenteapparente della motivazione, la quale “non chiarisce affatto perché laNumero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/2026fattispecie fosse da considerare complessa e come da tale apoditticacomplessità possa derivare l’assimilazione ad una questione nuova” (pag.14 del ricorso per cassazione).3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratededuce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212/2000;42 e 39, comma 2, d.p.r. n. 600/1973; 55 d.p.r. n. 633/1972, per averela CTR ritenuto l’avviso di accertamento carente di analitica indicazionedegli intestatari e delle movimentazioni dei conti esaminati, posto che“l’Ufficio ha spiegato chiaramente che si è avvalso dei conti correnti dellesocietà riferibili al contribuente che non hanno presentato alcunadichiarazione dei redditi e di quelli intestati alla moglie e al figlio del sig. DiGruso, al fine di determinare i redditi del contribuente con metodoinduttivo puro sulla base degli artt. 39 comma 2 dpr 600/73 e 11 deld.lgs. 446/1997 e 55 del dpr 633/72, dando atto delle ragioni di fatto,costituite da presunzioni c.d. semplicissime, e ragioni di diritto legittimantila propria pretesa” (pag. 19 del controricorso).4. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la “violazione degliartt. 39 comma 2 d.p.r. 600/73, 55 d.p.r. 633/72 e degli artt. 32 nn. 2, 7d.p.r. 600/73, 51 nn. 2, 7”, per avere la CTR ritenuto insufficienti lepresunzioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle indaginibancarie compiute, le quali dovevano essere considerate, invece,pienamente compatibili con il tipo di accertamento (induttivo puro) postoin essere, dal momento che “il vincolo commerciale era sufficiente apresumere la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei conti su cui era legittimato aoperare ed intestati a società, di cui egli era socio o amministratore e chenon presentavano alcuna dichiarazione dei redditi; il vincolo familiare erasufficiente a far presumere la riferibilità al contribuente dei conti intestatia moglie e figlio privi di redditi propri” (pag. 26 del controricorso).5. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 25 e 55 d.p.r. n. 633/1972 e 39, comma 2, d.p.r.Numero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/2026n. 600/1973, per avere la CTR ritenuto insufficiente – in violazione deicriteri probatori che presiedono all’accertamento induttivo puro – laconsiderazione dei prelievi dai conti correnti sopra richiamati, ai fini dellacomminazione della sanzione amministrativa ex art. 6, comma 8, d.lgs. n.471/1997.6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratedenunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degliartt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e 112 e 277 c.p.c., per nonavere la CTR provveduto, in conseguenza della ritenuta illegittimitàdell’avviso di accertamento, alla rideterminazione dell’impostaeffettivamente dovuta dal contribuente.7. L’ordine logico delle questioni impone di esaminare prioritariamenteil ricorso incidentale.8. Il primo motivo è infondato. A pag. 11 del controricorso è riportato ilpassaggio dell’avviso di accertamento in cui si evidenzia che “il sig. DiGruso è titolare o delegato ad operare su 85 rapporti finanziari (di cui inmaggioranza conti correnti) presso diversi istituti finanziari, in parteintestati a società di cui lo stesso risulta essere amministratore e/o socio”.Più avanti si legge (sempre nell’avviso): “l’ufficio ha ritenuto di limitarel’analisi ai rapporti attivi nel 2008 intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] o a suoifamiliari non risultanti percettori di redditi (coniuge [OSCURATO:PERSONA] efiglio [OSCURATO:PERSONA]), ovvero ai conti per il quale il medesimo eradelegato ad operare ed intestati a società a lui riconducibili (in quantosocio, anche indirettamente) che non presentavano dichiarazioni ai finiII.DD. e IVA”. Segue poi l’elenco degli addebiti e degli accrediticomplessivi, per l’anno 2008, su ciascuno dei conti correnti considerati.Orbene, occorre ribadire, in linea generale, che, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligodi motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscereesattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causaNumero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/2026petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementicostitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fattoed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione dellanecessaria trasparenza dell'attività della [OSCURATO:PERSONA], invista di un immediato controllo della stessa (Cass., n. 30039/2018).Nel caso di specie, la mancata indicazione dello specifico ruoloricoperto dal contribuente nelle varie società i cui conti sono stati presi inesame dall’Amministrazione finanziaria e l’omessa elencazione dellerelative movimentazioni rende l’avviso di accertamento inidoneo arestituire l’evidenza - sia pure a livello presuntivo - dell’inerenza dei conticorrenti de quibus (pacificamente intestati a terzi) ai redditi delcontribuente. Invero - per riprendere le affermazioni di cui a Cass., n.34668/2025 -, la riferibilità al contribuente dei conti intestati al coniuge oal familiare può essere ricavata da elementi sintomatici, quali, adesempio: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacitàreddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato,l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte delcontribuente compatibile con la produzione della maggiore redditivitàriferita a dette persone (cfr., da ult., Cass., n. 23938 del 12/06/2025, inmotiv.); elementi ulteriori rispetto al vincolo familiare, il cui onere diallegazione è a carico dell'Ufficio, rilevanti in quanto idonei a dimostrare,in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatariodel conto è incompatibile con - o comunque non può giustificare - lemovimentazioni riscontrate sul conto stesso, il quale, per tale ragione, puòfondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva dell’accertato (Cass. nn.34747 del 12/12/2023, Rv. 669843-01; 20816 del 21/07/2024, Rv.672031-01, in motiv.; conf., già in precedenza, Cass. n. 7758 del20/03/2019, Rv. 653517-01, secondo cui “la qualità di socio in capo alsoggetto sottoposto a indagini finanziarie ne riduce la lontananza dallasocietà alla quale partecipa, e pertanto consente all'Amministrazione diNumero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/2026riferire al contribuente le movimentazioni […], in quanto tali rapporti dicontiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza diprova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del contonon sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate enon disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dallagestione dell'attività imprenditoriale”)». D’altra parte, è chiaro chel’omissione di qualsivoglia riferimento, in seno all’avviso di accertamento,agli specifici movimenti considerati ai fini della ricostruzione induttiva delreddito del contribuente ha posto quest’ultimo nell’impossibilità di fornirequella “prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogniversamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibilidalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili”(così Cass., n. 7360/2024), che la giurisprudenza richiede al fine delsuperamento della presunzione in discorso.9. I restanti motivi del ricorso incidentale sono assorbiti dal rigetto delprimo. Quanto al secondo, si può aggiungere che la CTR non ha affermato,in astratto, che il tipo di accertamento svolto non fosse compatibile con ilmeccanismo presuntivo indotto dall’esame dei dati bancari, ma ha negatoche, in concreto, i dati evidenziati nell’avviso di accertamento fosseroidonei a far scattare la presunzione sottesa al metodo di cui all’art. 39,comma 2, d.p.r. n. 600/1973. In altri termini, la CTR ha ritenuto non fossestato adeguatamente lumeggiato il presupposto del meccanismopresuntivo, vale a dire il collegamento col reddito del contribuente deiconti correnti esaminati. Relativamente al quarto, occorre, infine,puntualizzare che l’onere di rideterminazione dell’imposta incombe sulgiudice tributario allorquando via sia una prova parziale dei presuppostiimpositivi (prova che invece, nel caso di specie, la CTR ha ritenuto deltutto carente).Numero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/202610. Venendo, quindi, all’esame dei due motivi del ricorso principale(che, attesane l’evidente connessione, possono esaminarsicongiuntamente), essi sono fondati.In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è attestatasull’orientamento per cui, nel processo tributario, la compensazione dellespese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992(come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015),è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioniche la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee,configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass., n. 9312/2024; si veda anche Cass., n.25594/2018, che ribadisce che il giudice è tenuto ad indicare, ove nonsussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento dellastessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o almodesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioniillogiche o meramente apparenti). La compensazione è consentita,dunque, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca (nella specie nonricorrente), solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciareespressamente nella decisione, quali la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattoriesterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria alprincipio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale dellasoccombenza (Cass., n. 23592/2024; si veda anche Cass., n.12545/2024, che fa riferimento alla sopravvenienza di una norma diinterpretazione autentica relativa ad una questione dirimente).Alla luce di tale quadro, il riferimento, contenuto nella sentenza inquesta sede impugnata, alla “peculiare complessità della fattispecie”, inquanto eccessivamente generico, finisce per risultare apodittico, nonpotendo ritenersi “surrogato” dal richiamo alla (non ulteriormenteNumero registro generale 33812/2018Numero sezionale 3064/2026Numero di raccolta generale 19258/2026Data pubblicazione 11/06/2026esplicitata) novità della questione, come se questa fosse di per sé unafattispecie legale di compensazione.11. In definitiva, merita accoglimento il ricorso principale, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio delprocedimento al giudice di secondo grado, affinché proceda a un nuovoesame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite del primo esecondo grado del giudizio (in relazione alle quali la statuizione dicompensazione si è fondata anche sulla conferma di quella afferente allespese del primo grado).11.1. Con riferimento al rigettato ricorso incidentale, Rilevato cherisulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MAccoglie il ricorso principale;rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]