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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 23664/2023

Testo disponibile della fonte

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33483/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2100/2018depositata il 19/09/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – con la sentenza indicata in epigrafe l a Corte di Appello di Firenzeha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1086 del 5 ottobre 2015 con cui i l Tribunale di Arezzo aveva rigett at o la sua opposizione al d ecreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in corso di causa) per la distrazione della somma di € 366.048,35 dalle casse della società di cui l’Antonelli era sociononché membro del C . d .

A .;

2. – la decisione viene impugnata con sei motivi di ricorso per cassazione, cui il [OSCURATO:PERSONA] icio [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione resiste con controricorso,illustrat o da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

3. – preliminarmente all’esame dei sei motivi di ricorso ( in sintesi:

1. Omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto, 360 n.1, in relazione agli artt. 115 e 2697 c.c.;

2. Violazione e falsa applicazione art. 345 comma 2 c.p.c. , ammissibilitàprove in appello;

3. Violazione e falsa applicazione artt. 112 e 132 comma 2 n.4 c.p.c.;

4. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2 c.p.c.;

5. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 252 c.p.c.; 6.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 185 e 2043 c.c.) va accolta l’eccezione di difetto di una idonea procura speciale , sollevata in controricorso e ribadita in memoria dal F allimento , senza replica di parte ricorrente;

4. – le sezioni unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (oltre che del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché però da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti(Cass. sez.

U, 36057/2022); 4.1.– nel caso in esame , la procura speciale ad litem allegata al ricorso rientra senza dubbio nell’ipotesi “di scuola” in cui , secondo il richiamato indirizzo nomofilattico, deve escludersi la sussistenza del requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.; essa contiene infatti la delega conferita da [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] – nonché agli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pre sso il loro studio in Arezzo –«a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento di impugnazione avverso la sentenza n. 900/2018, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], Sezione civile, pubblicata il 02.10.2018»; la suddetta sentenza non ha palesemente nulla a che vedere (tranne la controparte, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione) con la sentenza impugnata in questa sede (Corte d'appello di Firenze n. 2100/2018 depositata il 19/09/2018), né vi è corrispondenza di difensori e domicilio eletto nel l’intestazione del presente ricorso per cassazione, come indicato in epigrafe;

4.2. – in casi del genere, si è precisato, «i l vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite», poiché una sanatoria con effetto ex tunc sarebbe incompatibile con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, richieda all’avvocato «il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione» (Cass. Sez.

U, 37434/2022 cit., che richiama anche Corte cost. n. 13/2022); non è quindi possibile (né è stata invocata da parte ricorrente) una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art.182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale idonea come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo(Cass. 938/2023);

5. – il superiore rilievo risulta assorbente rispetto ai profili di inammissibilità e infondatezza riscontrati in tutti i motivi;

6. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo;

7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (cfr.Cass.

Sez.

U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33483/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2100/2018depositata il 19/09/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – con la sentenza indicata in epigrafe l a Corte di Appello di Firenzeha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1086 del 5 ottobre 2015 con cui i l Tribunale di Arezzo aveva rigett at o la sua opposizione al d ecreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dal liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in corso di causa) per la distrazione della somma di € 366.048,35 dalle casse della società di cui l’Antonelli era sociononché membro del C . d . A .; 2. – la decisione viene impugnata con sei motivi di ricorso per cassazione, cui il [OSCURATO:PERSONA] icio [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione resiste con controricorso,illustrat o da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 3. – preliminarmente all’esame dei sei motivi di ricorso ( in sintesi: 1. Omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto, 360 n.1, in relazione agli artt. 115 e 2697 c.c.; 2. Violazione e falsa applicazione art. 345 comma 2 c.p.c. , ammissibilitàprove in appello; 3. Violazione e falsa applicazione artt. 112 e 132 comma 2 n.4 c.p.c.; 4. Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2 c.p.c.; 5. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 252 c.p.c.; 6.Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 185 e 2043 c.c.) va accolta l’eccezione di difetto di una idonea procura speciale , sollevata in controricorso e ribadita in memoria dal F allimento , senza replica di parte ricorrente; 4. – le sezioni unite di questa Corte hanno di recente chiarito che, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (oltre che del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché però da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti(Cass. sez. U, 36057/2022); 4.1.– nel caso in esame , la procura speciale ad litem allegata al ricorso rientra senza dubbio nell’ipotesi “di scuola” in cui , secondo il richiamato indirizzo nomofilattico, deve escludersi la sussistenza del requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.; essa contiene infatti la delega conferita da [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] – nonché agli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pre sso il loro studio in Arezzo –«a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento di impugnazione avverso la sentenza n. 900/2018, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], Sezione civile, pubblicata il 02.10.2018»; la suddetta sentenza non ha palesemente nulla a che vedere (tranne la controparte, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione) con la sentenza impugnata in questa sede (Corte d'appello di Firenze n. 2100/2018 depositata il 19/09/2018), né vi è corrispondenza di difensori e domicilio eletto nel l’intestazione del presente ricorso per cassazione, come indicato in epigrafe; 4.2. – in casi del genere, si è precisato, «i l vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite», poiché una sanatoria con effetto ex tunc sarebbe incompatibile con la natura di procura speciale, la quale presuppone che il cliente, attraverso il mandato collegato al contratto d’opera, richieda all’avvocato «il proprio ministero di difensore abilitato a stare in giudizio davanti alle giurisdizioni superiori, a specifico riguardo di una data decisione» (Cass. Sez. U, 37434/2022 cit., che richiama anche Corte cost. n. 13/2022); non è quindi possibile (né è stata invocata da parte ricorrente) una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art.182 c.p.c., atteso che l'applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza di una procura speciale idonea come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., che tale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo(Cass. 938/2023); 5. – il superiore rilievo risulta assorbente rispetto ai profili di inammissibilità e infondatezza riscontrati in tutti i motivi; 6. – segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo; 7. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (cfr.Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso, a norma del comma 1-bi
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