CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 03335/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 01/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 13/10/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati a lui ascritti, ritenuta la continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, 575, 576 n. 2, 611 n 1 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., quanto alla valutazione delle prove ed alla qualificazione della condotta; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di sequestro di persona di cui ai capi 2) 3) dell'imputazione alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di riduzione in schiavitù di cui al capo 8), dovendosi ritenere la fattispecie di reato complesso in riferimento ai fatti di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7); 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., quanto alla determinazione della pena; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., quanto alla sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato che risulta comunicato dal DAP del Ministero della Giustizia l'intervenuto decesso dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente declaratoria di estinzione dei reati a lui ascritti, come riuniti dal vincolo della continuazione, per essere gli stessi estinti per morte dell'imputato. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 18/11/