CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto gl n. 10973/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SLNSFN54B20H501XZ), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo de Carolis 101, per delega separata in calce al ricorso; - ricorrènte - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia n. 369/2020 depositato il 27 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. . Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale veniva riassunto il procedimento a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale della Corte di appello di Roma.(affermata sia con decreto n. 703/2016 che con l'ordinanza che ha deciso sulla relativa opposizione n. 52409/17), con decreto n. 369 del 2020, accogliendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 della L. 89/200, condannava il Ministro della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della sosTima di euro 2.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, oltre alle spese processuali, liquidate in euro 27,00 per esborsi e euro 46,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e CI, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; - avverso il citato 'decreto della Corte di appello di Perugia il Solinas propone ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo di impugnazione, con il quale denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, c. 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, deducendo, in particolare, il mancato rispetto dei relativi "minimi" tariffari, nella liquidazione delle spese di lite del grado di merito. - il Ministero della giustizia resiste con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. . Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è fondato e con esso il ricorso. L'importo complessivo dei compensi professionali, relativi al giudizio definito con l'impugnato decreto, come liquidato dalla Corte perugina risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014. Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M., si perviene al riconoscimento della somma totale di euro 1.115,00, così computata: euro 255,00 per la fase di studio della controversia (a fronte di euro 510,00 come importo medio ordinario); euro 255,00 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di euro 510,00 quale importo medio ordinario); euro 200,00 per la fase istruttoria (per effetto della riduzione del 70% - applicabile per tale voce - rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di euro 945,00); euro 405,00 per la fase decisionale (a fronte di euro 810,00 quale importo medio ordinario). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di appello Perugia in complessivi 915,00 euro, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione, una determinazione globale dei compensi, in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30286; Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386; Cass. 16 settembre 2015 n. 18167). In conclusione il ricorso va accolto, con cassazione in parte qua del decreto della Corte di appello di Perugia impugnato e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la decisione della causa nel merito nel senso che il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, dell'importo di euro 1.115,00, in luogo della più ridotta liquidazione di euro 460,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. In ragione dell'esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa - nei limiti di cui in motivazione - il decreto della Corte di appello di Perugia e decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali del giudizio dinanzi alla predetta Corte che vengono liquidate in complessivi euro 1.115,00, oltre a euro 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 1 5 % per spese generali e agli accessori di legge, sempre con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; condanna l'Amministrazione alla rifusione in favore dei ricorrenti anche delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 550,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori e con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] ................... .. t,t,t o CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico /CA.')IJC,C C...ThfAAZ-1.:•ofiAL, ,,ÚD(1/1 (A 6 f );n 2-i À 4 (93 1,14 CÚ-rl70, Ant-22, --• bqiu-ziwtit; /te, utA M \g\ I1Q44 't1:12,1:(;)/1."),.. (.)1(e: 2-vw,y-,0 duba), [_b,‘U-D r:)~, vmì, At,« utAD , 'l 5 i tIA1- 1 X5L citt tU&R À,I13 8 1/\,)/94-0 CP, \isig- V-WP D tn