CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sep‘e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] pio, .1114-- et:e4)e .e< gm."62444.4.12j4 ligé OttbtikA2g ) ent it,.....4 02 t:g,..4.444, 1.‘: 'ffiotzt‘o a( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza resa in data 7 febbraio 2022, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere che era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale palermitano 1'8 gennaio 2022, in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (di cui al capo 1) e al reato-scopo di cui al capo 10. [OSCURATO:PERSONA] adìto ha infatti ritenuto che nella specie operasse la retrodatazione della misura cautelare in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e dell'istituto della c.d. contestazione a catena, avuto riguardo alla precedente emissione di ordinanza cautelare in data 9 novembre 2020: muovendo dalla considerazione che, pur a fronte della contestazione "aperta" del delitto associativo, il sodalizio in esso descritto dovesse ritenersi non più operativo fin dai primi mesi del 2019, e che i fatti descritti al capo 10 si erano esauriti nel novembre 2018, il Tribunale del Riesame ha affermato che i fatti per cui oggi si procede, oltre a essere stati commessi in epoca anteriore rispetto alla precedente ordinanza cautelare, erano anche avvinti da connessione qualificata rispetto a quelli in allora contestati, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Infatti le condotte di spaccio si erano verificate nel medesimo contesto spazio-temporale e vi era anche una parziale corrispondenza soggettiva fra i componenti dei due sodalizi criminosi oggetto delle due ordinanze. Tanto osservato, prosegue il Collegio adìto, i fatti per cui oggi si procede dovevano ritenersi desumibili già prima del rinvio a giudizio disposto per gli addebiti di cui alla prima ordinanza (in data 22 gennaio 2021), atteso che l'informativa finale relativa ai reati per cui oggi si procede é del 24 settembre 2020. Ma, quand'anche non si versasse in un'ipotesi di connessione qualificata, secondo il Tribunale la retrodatazione opererebbe comunque, in quanto la predetta informativa era stata depositata oltre un mese prima dell'ordinanza cautelare del 9 novembre 2020. In conseguenza di ciò, secondo il Tribunale del Riesame, i termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., in riferimento agli odierni addebiti e alla posizione cautelare del Cracchiolo, devono essere retrodatati al momento di esecuzione della prima ordinanza cautelare nei suoi confronti (17 novembre 2020) e risultano pertanto spirati, con conseguente perdita di efficacia della misura disposta nei suoi confronti. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo, articolando un unico motivo di doglianza per violazione di legge: deduce il P.M. ricorrente che fra i fatti oggetto delle due distinte ordinanze non vi é alcuna identità, trattandosi di fatti diversi e, in specie, di sodalizi composti da persone in prevalenza diverse e operanti in contesti territoriali non sovrapponibili; ma neppure vi é alcuna connessione qualificata, in quanto gli episodi di spaccio oggi contestati erano stati commessi in epoca antecedente la costituzione dell'associazione oggetto della prima ordinanza cautelare; inoltre, al momento di applicazione della prima misura cautelare non vi era ancora un quadro indiziante idoneo a legittimare l'emissione della misura cautelare oggetto del presente procedimento, a ciò non bastando il deposito dell'informativa (di oltre settecento pagine, corredate di allegati) e dovendosi invece considerare che la richiesta di misura cautelare da ultimo emessa, conseguente ad indagini del tutto differenti, é stata avanzata il 12 maggio 20201, ossia dopo diversi mesi dal deposito della prima ordinanza e dalla stessa definizione del primo procedimento con l'emissione di decreto di giudizio immediato in data 22 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non risulta condannato in via definitiva per i fatti contestati con la prima ordinanza anteriormente all'adozione della seconda. Richiamando poi la giurisprudenza apicale di legittimità e quella della Corte costituzionale, il P.M. ricorrente evidenzia come l'istituto della contestazione a catena, costruito per impedire l'artificiosa diluizione nel tempo delle imputazioni da parte del P.M., non trovi giustificazione nel caso di specie, in quanto gli elementi giustificativi della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, a ciò non bastando l'acquisizione della notizia di reato, ed essendo peraltro onere della parte che invoca la retrodatazione provarne i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Nella giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di contestazione a catena, é assolutamente pacifico che il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 07/12/2011, dep. 2012, Astro, Rv. 251754). A ben vedere, avuto riguardo alla necessità sostanziale della pregressa emersione di elementi indiziari di adeguato spessore in ordine ai fatti oggetto della seconda ordinanza, é in linea con il richiamato principio quello, recentemente riaffermato, secondo il quale, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini (Sez. 2, Sentenza n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230). 2. Tanto osservato, deve constatarsi che, nel percorso argonnentativo del Tribunale del Riesame, il momento di deposito dell'informativa é stato ritenuto ex se idoneo a fondare la conoscibilità del quadro indiziario ritenuto comune alle due ordinanze, senza in alcun modo considerare che l'informativa medesima - descritta come particolarmente ponderosa — doveva comunque essere prioritariamente valutata nella sua consistenza indiziante da parte dell'Ufficio di procura procedente. Il rilievo decisivo del momento del deposito dell'informativa viene riferito dal Tribunale sia all'ipotesi di ritenuta connessione qualificata fra i fatti oggetto delle due distinte ordinanze (che, pervero, il Collegio adito illustra in modo affatto generico e sommario, non potendosi la detta connessione risolversi in una parziale coincidenza spazio-temporale e soggettiva, ma dovendosi estrinsecare in termini di maggiore specificità, suggestivi della finalizzazione delle condotte al perseguimento di un medesimo disegno criminoso), sia all'ipotesi di esclusione della predetta connessione: in ambedue i casi, l'erroneo postulato del Tribunale del Riesame é che la data di deposito dell'informativa (24 settembre 2020) coinciderebbe con l'automatica e compiuta conoscibilità, da parte dell'ufficio requirente, degli elementi indizianti riferiti ai reati oggetto delle due distinte ordinanze: il che non é automaticamente vero, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dovendosi avere riguardo all'effettiva ricostruzione di un quadro indiziario di adeguato peso ad opera dell'autorità che procede. Non potendosi allo stato univocamente affermare la sussistenza di una connessione qualificata, vale la pena richiamare, in premessa, il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale, nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione, qualora gli elementi giustificativi della seconda fossero già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui é stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Librato, Rv. 235909). Tanto premesso, si rammenta che la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, Sentenza n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351; Sez. 3, Sentenza n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437). 3. Poiché dal percorso argomentativo del provvedimento del Collegio adìto non emerge con chiarezza che, al di là del dato formale del deposito dell'informativa, vi fossero comunque elementi indizianti di adeguato spessore ai fini dell'emissione del secondo provvedimento cautelare - in una situazione in cui, oltretutto, non sembra potersi ravvisare la connessione qualificata fra i reati oggetto dei due distinti procedimenti pendenti avanti la medesima autorità giudiziaria - l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Palermo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata