CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02021/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7325/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Ruffano, [OSCURATO:PERSONA] n. 92. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso l a sentenza del Tribunale di Matera n. 109/2021, pubblicata in data 16.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 109/2021, il Tribunale di Matera ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione concernente il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, sostenendo che, Oggetto: sanzioni amministrative avendo il ricorrente proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, poteva impugnare l’ordinanza prefettizia solo per vizi propri ma non riproporre le censure già formulate in sede amministrativa, essendo il ricorso giurisdizionale alternativo a quello amministrativo ai sensi dell’art. 204 bisCDS. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Consigliere relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito de lla quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co 3, D.LGS 150/2011, 203, 204, 204 bis, 205 CDS, 339 c.p.c. e L. 689/1981. Si sostiene che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento ma che resta impregiudicata la possibilità del sanzionato di opporsi anche all’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 205 CDS e di riproporre tutte le censure già formulate dinanzi al Prefetto. Il motivo è fondato. L’art. 7 D.LGS. 150/2011 prevede che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada di cui all'articolo 204-bis D.LGS. 285/1992 sono devolute al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e vanno proposte nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (o entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero), a pena di inammissibilità. Il ricorso è inammissibile se sia stato previamente presentato ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203 D.LGS. 285/1992. La norma è chiara nel prevedere che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento (art. 204 bis CDS), ma resta che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all’esito del procedimento regolato dall’art. 204 CDS, il sanzionato può sempre pro porre l’opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CDS (attualmente regolata dall’art. 6 D.LGS. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte). Detta opposizione è – in sostanza – uno strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di un giudizio sul rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno (Cass. 5891/2004; Cass. 21954/2004; Cass.4302/2006; Cass. s.u. 1786/2010; Cass. 17799/2014; Cass.12503/2018). L’esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento, consentito dall’art. 203 D.lgs. 285/1992 non comporta la definitività e l’ incontestabilità d ella sanzione, né impedisce di formulare con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il corretto esercizio del potere sanzionatorio. Il ricorrente, dopo aver proposto ricorso al Prefetto, ha –pertanto - legittimamente impugnato la successiva ordinanza ingiunzione, potendo dedurre anche vizi dell’accertamento presupposto, non essendo incorso in alcuna decadenza. Consegue –pertanto - l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Matera, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Matera, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data