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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20091/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];40A RG 2026 - Udienza del 29/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla contestata mancata corrispondenza tra motivi di appello e motivazione della sentenza della Corte d'Appello e che pare investire la conferma del giudizio di penale responsabilità - è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto — è parimenti inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla omessa esclusione della recidiva contestata — è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è del tutto aspecifico, perché non si avvede che dette attenuanti erano state già concesse in primo grado.

Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato da parte della Corte territoriale — è manifestamente infondato in quanto il reato si prescriverà oltre il 2030, tenuto conto della 2pena edittale per la fattispecie, della recidiva pluriaggravata e delle sospensioni legate all'applicazione della legge n. 103 del 2017.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];40A RG 2026 - Udienza del 29/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla contestata mancata corrispondenza tra motivi di appello e motivazione della sentenza della Corte d'Appello e che pare investire la conferma del giudizio di penale responsabilità - è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto — è parimenti inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla omessa esclusione della recidiva contestata — è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è del tutto aspecifico, perché non si avvede che dette attenuanti erano state già concesse in primo grado. Rilevato che il quinto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato da parte della Corte territoriale — è manifestamente infondato in quanto il reato si prescriverà oltre il 2030, tenuto conto della 2pena edittale per la fattispecie, della recidiva pluriaggravata e delle sospensioni legate all'applicazione della legge n. 103 del 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris