CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22917/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 maggio 2024 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto la sopravvenuta g remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore ha presentato memoria a sostegno della prospettata improcedibilità dell'azione. 4. Il ricorso è fondato. Difatti: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - nel caso in esame, in effetti, ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela con contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale della Questura di Cagliari del 7 ottobre 2024); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così d