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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22802/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 82-40534/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità.

1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.

Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione ed uso fraudolento dei documenti di identità descritti in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dei documenti utilizzati per commettere la truffa, che con riguardo alla sussistenza degli artifici e raggiri in danno dell'alienante, che infine quanto a contraffazione identitaria.

I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

1.2. Medesima sorte processuale avvince le ulteriori censure proposte dalla ricorrente: la qualificazione del fatto in termini di lieve entità (art. 648, comma quarto, cod. pen.), incompatibile con il valore spendibile dei documenti di identità utilizzabili; il concorso attivo ed anzi essenziale nella determinazione dell'evento; le attenuanti generiche richieste non trovano fondamento in alcun concreto elemento degno di positiva valutazione; la sanzione detentiva è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale, senza dunque che occorra in tal caso congrua motivazione del criterio dosimetrico adottato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 82-40534/2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 82-40534/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per i reati accertati tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione ed uso fraudolento dei documenti di identità descritti in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto dei documenti utilizzati per commettere la truffa, che con riguardo alla sussistenza degli artifici e raggiri in danno dell'alienante, che infine quanto a contraffazione identitaria. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Medesima sorte processuale avvince le ulteriori censure proposte dalla ricorrente: la qualificazione del fatto in termini di lieve entità (art. 648, comma quarto, cod. pen.), incompatibile con il valore spendibile dei documenti di identità utilizzabili; il concorso attivo ed anzi essenziale nella determinazione dell'evento; le attenuanti generiche richieste non trovano fondamento in alcun concreto elemento degno di positiva valutazione; la sanzione detentiva è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale, senza dunque che occorra in tal caso congrua motivazione del criterio dosimetrico adottato. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 82-40534/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
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