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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03135/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33900/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 406/18, depositata il 9 aprile 2018, del la Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 406/18, depositata il 9 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta, in misura proporzionale, relativamente ad un decreto ingiuntivo (n. 978/2013) che recava enunciazione di una scrittura privata (del 16 dicembre 2011); -il giudice del gravame, nel condividere, sul punto, le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado, ha rilevato che, ai fini della tassazione (in misura fissa) degli atti, rilevava l’applicazione del principio di alternatività dell’imposta di Registro e dell’Iva, in quanto l’accordo concluso per scrittura privata aveva riguardo ai «corrispettivi pattuiti nell'ambito dei diversi contratti stipulati con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per l'esecuzione dei lavori edili e di carpenteria, prestazioni di servizi» e, così, a «normali operazioni commerciali assoggettate ad Iva»;

2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che:

1. - ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1362, 1363 e 1965 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,artt. 22 e 55, assumendo, in sintesi che, nella fattispecie, e diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza, l’inapplicabilità dell’evocato principio di alternatività conseguiva dalla natura novativa dell’accordo concluso per scrittura privata tra le parti, in quanto - oltrechè il da to letterale dell’accordo che aveva espresso riguardo ad una transazione «con “effetto novativo rispetto alle pattuizioni sin qui sottoscritte dalle stesse parti con riferimento all’appalto relativo alla commessa”» - rilevava il contenuto delle intercorse pattuizioni alla cui stregua le parti erano addivenute a nuove concessioni reciproche ed a rinunce alle azioni giudiziarie pendenti, dando, così, vita ad un nuovo rapporto giuridico non soggetto ad IVA;

2. – in via pregiudiziale va rilevata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia; 2.1 –occorre premettere che con ordinanza interlocutoria, emessa all’adunanza del 7 aprile 2021, la Corte ha disposto l’acquisizione di informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla definizione agevolata della controversia; - difatti, dalla documentazione prodotta dalla controricorrente poteva desumersi l’accesso alla definizioneagevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; 2.2 –il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -« La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6); - « L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali» (comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13); 2.3 – l’Agenzia delle Entrate non ha dato seguito alla richiesta di informazioni né ha depositato istanza di trattazione del ricorso; -nemmeno risulta, peraltro, che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia;3. -le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma3); -non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33900/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza n. 406/18, depositata il 9 aprile 2018, del la Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 406/18, depositata il 9 aprile 2018, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta, in misura proporzionale, relativamente ad un decreto ingiuntivo (n. 978/2013) che recava enunciazione di una scrittura privata (del 16 dicembre 2011); -il giudice del gravame, nel condividere, sul punto, le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado, ha rilevato che, ai fini della tassazione (in misura fissa) degli atti, rilevava l’applicazione del principio di alternatività dell’imposta di Registro e dell’Iva, in quanto l’accordo concluso per scrittura privata aveva riguardo ai «corrispettivi pattuiti nell'ambito dei diversi contratti stipulati con la società [OSCURATO:SOCIETA]., per l'esecuzione dei lavori edili e di carpenteria, prestazioni di servizi» e, così, a «normali operazioni commerciali assoggettate ad Iva»; 2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Considerato che: 1. - ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1362, 1363 e 1965 cod. civ., ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,artt. 22 e 55, assumendo, in sintesi che, nella fattispecie, e diversamente da quanto ritenuto dalla gravata sentenza, l’inapplicabilità dell’evocato principio di alternatività conseguiva dalla natura novativa dell’accordo concluso per scrittura privata tra le parti, in quanto - oltrechè il da to letterale dell’accordo che aveva espresso riguardo ad una transazione «con “effetto novativo rispetto alle pattuizioni sin qui sottoscritte dalle stesse parti con riferimento all’appalto relativo alla commessa”» - rilevava il contenuto delle intercorse pattuizioni alla cui stregua le parti erano addivenute a nuove concessioni reciproche ed a rinunce alle azioni giudiziarie pendenti, dando, così, vita ad un nuovo rapporto giuridico non soggetto ad IVA; 2. – in via pregiudiziale va rilevata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia; 2.1 –occorre premettere che con ordinanza interlocutoria, emessa all’adunanza del 7 aprile 2021, la Corte ha disposto l’acquisizione di informazioni dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla definizione agevolata della controversia; - difatti, dalla documentazione prodotta dalla controricorrente poteva desumersi l’accesso alla definizioneagevolata prevista dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; 2.2 –il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: -« La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019» (comma 6); - « L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali» (comma 12); - « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente» (comma 13); 2.3 – l’Agenzia delle Entrate non ha dato seguito alla richiesta di informazioni né ha depositato istanza di trattazione del ricorso; -nemmeno risulta, peraltro, che sia stato notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia;3. -le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma3); -non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralme
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