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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 41492/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari applicava, ex art.444 cod. proc. pen., all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di marijuana e di cocaina per uso non esclusivamente personale, commessa il 13 febbraio 2024) e ordinava, ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca del danaro in sequestro.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e omessa di motivazione in relazione alla confisca e all'art. 240 cod. pen.

La confisca del danaro non è stata oggetto dell'accordo tra le parti e la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla dimostrazione della provenienza del danaro dal reato di detenzione della sostanza stupefacente.

Il denaro trovato in possesso dell'imputato non costituisce in ogni caso il profitto del reato.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 27, 101 Cost., 62 -bis e 133 cod. pen.

Sul punto della pena la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente e la pena determinata appare sproporzionata rispetto ai parametri di legge e alle risultanze processuali (andava considerata la confessione del ricorrente e la disponibilità a sottoporsi a percorso terapeutico).

La valutazione sul trattamento sanzionatorio e sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche doveva tener conto del tempo decorso dall'ultimo precedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca, risultando nel resto inammissibile.

2. Il secondo motivo è infatti inammissibile, in quanto deduce censure precluse in materia di sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), non vertendosi in ipotesi di pena illegale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Rv. 277382).

3. Quanto invece al punto della confisca del danaro in sequestro, va osservato che la sentenza impugnata si è limitata a disporre la confisca del danaro, senza motivare alcunché sul punto.

In ogni caso, vertendosi in una fattispecie di sola detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato poteva essere sottoposto a confisca solo in presenza delle condizioni previste all'art. 240-bis cod. applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 19901- -- n. 309, in quanto in relazione a tale reato non era consentita la confisca del deriaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro ( oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità, e quindi non era possibile disporre la confisca del danaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. in quanto esso non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione (tra tante, Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899).

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa composizione fisica.

Dichiara inammissib-ilg i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bari applicava, ex art.444 cod. proc. pen., all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di marijuana e di cocaina per uso non esclusivamente personale, commessa il 13 febbraio 2024) e ordinava, ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca del danaro in sequestro. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e omessa di motivazione in relazione alla confisca e all'art. 240 cod. pen. La confisca del danaro non è stata oggetto dell'accordo tra le parti e la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla dimostrazione della provenienza del danaro dal reato di detenzione della sostanza stupefacente. Il denaro trovato in possesso dell'imputato non costituisce in ogni caso il profitto del reato. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 27, 101 Cost., 62 -bis e 133 cod. pen. Sul punto della pena la sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente e la pena determinata appare sproporzionata rispetto ai parametri di legge e alle risultanze processuali (andava considerata la confessione del ricorrente e la disponibilità a sottoporsi a percorso terapeutico). La valutazione sul trattamento sanzionatorio e sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche doveva tener conto del tempo decorso dall'ultimo precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca, risultando nel resto inammissibile. 2. Il secondo motivo è infatti inammissibile, in quanto deduce censure precluse in materia di sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.), non vertendosi in ipotesi di pena illegale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Rv. 277382). 3. Quanto invece al punto della confisca del danaro in sequestro, va osservato che la sentenza impugnata si è limitata a disporre la confisca del danaro, senza motivare alcunché sul punto. In ogni caso, vertendosi in una fattispecie di sola detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato poteva essere sottoposto a confisca solo in presenza delle condizioni previste all'art. 240-bis cod. applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 19901- -- n. 309, in quanto in relazione a tale reato non era consentita la confisca del deriaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro ( oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità, e quindi non era possibile disporre la confisca del danaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen. in quanto esso non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione (tra tante, Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa composizione fisica. Dichiara inammissib-ilg i
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