CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale; rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 216 legge fallimentare nonché la manifesta illogicità della motivazione. Premesso che all'imputato, quale liquidatore a decorrere dal 15 Dicembre 2008 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 4 maggio 2011, si contesta di avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture stabile in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita nonché di avere distratto la somma di euro 5.040,00 mercè il pagamento in favore di se stesso della fattura n. 4 del 2011 a titolo di compenso professionale, si osserva che solo apparentemente si versa nel caso di specie nell'ipotesi della doppia conforme. Sicché, nel valutarsi la motivazione della sentenza impugnata, non si può fare riferimento alla giurisprudenza di questa Corte riguardo alla cd. doppia conforme, che presuppone appunto che le due sentenze di primo e secondo grado costituiscono un unico complessivo corpo decisionale, laddove la Corte di appello, senza considerare le deduzioni difensiva, si è limitata a condividere l'impostazione del tribunale. Tuttavia la difesa aveva analiticamente indicato gli elementi proba1:ori dai quali ricavare che l'imputato non aveva ricevuto in consegna dall'amministratore della società la documentazione contabile anche perché non è mai stato redatto un verbale di consegna. Sicché non è ravvisabile né la bancarotta fraudolenta documentale generica né quella specifica; nè la Corte territoriale ha tenuto in debito conto la necessità di distinguere l'ipotesi della bancarotta documentale fraudolenta da quella documentale semplice; e quella ascritta all'imputato è di certo un'ipotesi di bancarotta documentale semplice in ragione del tipo di scrittura presa in considerazione, riguardo alle fatture inerenti alle operazioni economiche rispetto alle quali si assume non adempiuto l'obbligo di tenuta della documentazione contabile. Anche con riferimento all'elemento psicologico la difesa dell'imputato aveva sostenuto il difetto del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice mentre la Corte di appello ha ritenuto di scrutinarlo solo con riferimento alla condotta distrattiva, assumendo che il pagamento della fattura in argomento sia stato fatto in pregiudizio dei creditori della società e anche in spregio della par condicio creditorum (ma in tal modo ha finito con l'assumere che si trattasse in realtà di bancarotta preferenziale). Ed invero, la condotta distrattiva deve in realtà essere qualificata come bancarotta preferenziale, come avallano gli stessi giudici di merito; in particolare la Corte di appello introduce il discutibile profilo del dubbio di un presunto disegno criminoso dell'imputato che attraverso il pagamento della fattura in argomento avrebbe tentato di celare altre condotte di distrazione non contestate ma soltanto ipotizzate dal tribunale (ed invero riesaminate dalla Corte territoriale come se esse fossero state descritte in imputazione). La motivazione è dunque pure viziata perché è affidata ad un'argomentazione concettuale oltre che agganciata a violazione di legge determinata da erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Ruggi, liquidatore della società dichiarata fallita, rimasto in carica fino al fallimento per circa due anni e mezzo, è stato ritenuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere omesso la consegna, agli organi fallimentari, dei libri e delle scritture contabili, "allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto", da cui conseguiva, altresì, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. Come reiteratamente chiarito da questa Corte, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: a) quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico; b) quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame, è stata contestata e, quindi, ritenuta dai giudici di merito la prima ipotesi, vale a dire quella relativa alla sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. Il ricorrente non ha contestato l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendosi limitato ad asserire che detta documentazione non gli fu mai consegnata dall'amministratore uscente. Ebbene, alla stregua dell'art. 2487-bis, comma 3, c.c. deve ritenersi sussistente a carico del liquidatore sociale il dovere di ricevere in consegna i libri sociali che l'amministratore ha a sua volta l'obbligo di consegnare al liquidatore; in mancanza dell'adempimento di tale obbligo da parte dell'amministratore, il liquidatore è tenuto a provvedere alla istituzione delle scritture contabili la cui tenuta s'impone anche nella fase della liquidazione della società, sicché, ove egli non dovesse procedere in tal senso, non è esente da responsabilità, non potendo l'assenza delle scritture contabili essere giustificata, tout court, con la mancata consegna da parte dell'amministratore. La liquidazione non rappresenta una modificazione dell'oggetto sociale, ma soltanto un cambiamento dello scopo sociale, in quanto, attraverso la stessa, il fine dell'attività sociale non è più quello di conseguire un utile, ma di estinguere tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che hanno caratterizzato la vita aziendale. Il liquidatore è gravato degli obblighi e delle responsabilità stabilite per gli amministratori (articoli 2276 e 2489 del Codice civile) e, in particolare, ha il dovere dell'ordinata tenuta della contabilità e di redigere i bilanci, primo tra tutti quello iniziale attraverso il quale si effettua anche la verifica della situazione pregressa (il bilancio iniziale di liquidazione ha tra l'altro lo scopo di: a) accertare la "situazione iniziale" del patrimonio dell'impresa; la conoscenza dei rapporti giuridici (attivi e passivi) iniziali è necessaria ai liquidatori per poter svolgere le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività e deve essere la più accurata e completa possibile per ridurre al minimo il rischio della mancata individuazione di alcuni elementi patrimoniali attivi e/o passivi; b) determinare il valore del patrimonio netto di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e, quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo tra i soci; c) stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi e più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e a coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti). Ebbene, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, nel caso di specie la versione alternativa difensiva, rispetto alla mancata consegna/omessa tenuta delle scritture contabili, si è fermata all'asserzione del mancato ricevimento dei libri e sc:ritture contabili - rimasta peraltro affidata alla asserita mancanza di un verbale di consegna delle scritture contabili. Ciò tanto più è stato ritenuto indicativo del dolo specifico, nel caso di specie, alla luce della condotta complessiva tenuta dal ricorrente, opportunamente inserita e valutata nel particolare contesto di riferimento, soprattutto nell'ambito della sentenza di primo grado - che in quanto conforme a quella di secondo grado ben può costituire, a differenza di quanto si assume in ricorso, un unicum con essa tenuto conto che entrambe sono improntate ai medesimi criteri di valutazione e che quella di appello si è limitata, recependo in toto l'impostazione della sentenza del tribunale, a sintetiche ma congruenti argomentazioni perché il primo giudice aveva in maniera del tutto esauriente già esposto tutte le ragioni di colpevolezza che anticipavano esaustivamente le risposte alle doglianze esposte in appello. In particolare, nella sentenza di primo grado, richiamata espressamente sul punto in quella di secondo grado, si era già esaustivamente osservato come, appunto, la l'asserzione della mancata consegna della contabilità da parte dell'amministratore non potesse minimante scriminare l'operato del liquidatore incombendo su di lui, ai sensi dell'art. 2489 cod. civ. l'obbligo di tenere le scritture contabili obbligatorie e gli altri documenti imposti dalle norme civilistiche e fiscali, precisando come tra l'altro vi sia l'ulteriore specifico onere di conservazione degli originali dei documenti a sostegno di ogni affare, tra cui le fatture, in base a quanto esplicitamente previsto dall'art. 2214 c.c. Ed infatti, per consolidata giurisprudenza, l'omessa conservazione di tale documentazione rappresenta ipotesi di bancarotta, dovendosi ricomprendere almeno le fatture tra le scritture di cui è obbligatoria la tenuta. Dagli atti acquisiti tramite la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], si evince - prosegue la sentenza di primo grado - che Ruggi dopo la nomina a liquidatore ha aperto presso tale istituto di credito un libretto di deposito intestato alla società eseguendo numerose operazioni di accredito e prelievo fino alla dichiarazione di fallimento e, ciò nonostante, ha ritenuto di non produrre al curatore la documentazione inerente all'attività svolta, evitando altresì di consegnare persino le fatture emesse e ricevute. Dalle investigazioni compiute dalla Guardia di finanza è emerso che la società (con oggetto sociale costituito dalla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici), ad onta dell'avvenuto scioglimento, ha proseguito nell'attività imprenditoriale, realizzando nel 2011 una recinzione in struttura metallica a Rimini, commissionata dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], emettendo le fatture nn. 4, 5 e 6 in favore della stessa per un importo complessivo di 12.000 C più iva. Tale lavoro, eseguito dalla fallita in base a un contratto di appalto predisposto da Ruggi, comprova - osserva il giudice di merito - come il liquidatore abbia effettuato una serie di operazioni commerciali (attesa l'indicazione numerica delle fatture che lascia supporre l'emissione di precedenti contraddistinte dai numeri 1, 2 e 3 nel solo anno 2011) non finalizzate alla realizzazione di crediti e al pagamento di debiti, come previsto in tema di liquidazione, ma all'illegittima conclusione di nuovi affari, nonostante il progresso scioglimento della società. [OSCURATO:PERSONA], violando il precetto imposto dall'art. 2490 c.c., ha omesso di depositare il bilancio annuale con l'illustrazione dell'andamento, delle prospettive anche temporali della liquidazione, e la nota integrativa contenente i criteri di valutazione adottati, ciò che ha reso del tutto sconosciuta a terzi - ivi compreso il curatore - l'attività dallo stesso svolta, condotta che si connota di evidente antigiuridicità anche sotto il profilo soggettivo. Più precisamente, quanto al dolo specifico, si è osservato come la sottrazione delle fatture e più in generale la mancata consegna di qualunque documento utile alla curatela, dovesse ricondursi allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendosi in tal modo impedito al curatore di individuare ed aggredire quei ricavi percepiti dalla società dei quali si è avuta contezza unicamente per il tramite della documentazione fornita da clienti, che attestava il pagamento delle prestazioni ricevuto dalla società in liquidazione (così con riferimento al rapporto intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA]). Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta docuimentale è stato dunque inferito anche dal prelievo di 5.000,00 euro effettuato da Ruggi - dopo che la Safety aveva onorato la fattura n. 4 versando euro 4.200 oltre iva sul libretto della società - il giorno prima della dichiarazione di fallimento, prelievo che lasciava sul libretto intestato alla società un saldo pari ad euro 0,1 (laddove le fatture 5 e 6 venivano onorate mediante il versamento delle rispettive somme - addirittura dopo la dichiarazione di fallimento - in favore di terzo soggetto). 1.2. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui contesta la ritenuta condotta distrattiva. Invero, è pacifico il prelievo di 5.000,00 euro dalle casse sociali immediatamente prima della dichiarazione di fallimento (il giorno antecedente). Il ricorrente ha affermato di avere riscosso la somma anzidetta a titolo di rimborso spese e compenso per l'attività prestata e la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia prova documentale volta a corroborare l'assunto, e soprattutto nulla è emerso a sostegno della spettanza e della sua congruità. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha, condivisíbilmente, concluso che la condotta posta in essere da Ruggi integri gli estremi della bancarotta patrimoniale per distrazione - e non quella preferenziale; tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritarnente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti (cfr. ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464 - 01; nonché Sez. F, Sentenza n. 27132 del 13/08/2020 Rv. 279633 - 02). Tali principi sono ovviamente applicabili anche al caso in cui a prelevare le somme a titolo di presunti compensi in proprio favore sia il liquidatore e non l'amministratore. Ed ancora, si è affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perchè, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767 - 01, in motivazione, questa Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore); risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria (Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Rv. 273576 - 01); laddove nel caso di specie, peraltro, i compensi sono supportati unicamente da fatture, prive di data certa, prodotte solo nell'ambito del giudizio. E, quanto all'elemento psicologico, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta per distrazione, neanche è richiesto il dolo specifico (ritenuto dalla corte territoriale), essendo sufficiente (come sopra evidenziato) il dolo generico, che implica unicamente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Viene quindi qui in rilievo la distrazione di 5.000,00 euro dal patrimonio sociale, effettuata dall'imputato con piena consapevolezza dell'inevitabile sorte della società. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P . Q. M.