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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27395/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostui,t2u_topik.m‘rocQuratecore ALDOanES,2420POSIT,0 e 42._ che ha concluso chiedendo 1 ,4P-e), ,-, , l udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, con sentenza del 29.10.2024, all'esito di giudizio ordinario, ha assoltolo perché il fatto non sussi- ste [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui all'art. 590 c.p.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione per saltum il Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo tra l'altro con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha così concluso : " Si chiede che il ricorso sia qualificato come appello e che sia disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze"

4. Ritiene il Collegio che vada operata un pronuncia in rito e che l'impugnativa, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di merito.

Va ricordato, infatti, che, secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l'impugnazione proposta sia, come nel caso che ci occupa, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, debba privilegiare il tipo ordinario di gra- vame.

Nel caso che ci occupa, il PM ricorrente propone, con il primo motivo, cen- sure che specificamente indica con riferimento ad un'assunta "contraddittorietà - manifesta illogicità della motivazione" del provvedimento impugnato.

Ebbene, con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha affermato che il ricorso per cassazione proposto "per saltum" da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal P.M., che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 261208) In più occasioni, peraltro, si era affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf.

Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, P.G. in proc.

Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep. 2003, PG in proc.

Lombardi, Rv. 223164.

E, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193).Ciò vale, evidentemente, anche quando ricorrente sia l'organo della Pub- blica Accusa e quando le doglianze in punto di vizio motivazionale vengano propo- ste in via subordinata.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello digrez 43 (2-,Hou- tr- Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostui,t2u_topik.m‘rocQuratecore ALDOanES,2420POSIT,0 e 42._ che ha concluso chiedendo 1 ,4P-e), ,-, , l udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, con sentenza del 29.10.2024, all'esito di giudizio ordinario, ha assoltolo perché il fatto non sussi- ste [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui all'art. 590 c.p. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione per saltum il Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, deducendo tra l'altro con il primo motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha così concluso : " Si chiede che il ricorso sia qualificato come appello e che sia disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze" 4. Ritiene il Collegio che vada operata un pronuncia in rito e che l'impugnativa, convertita in appello, vada trasmessa alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio di merito. Va ricordato, infatti, che, secondo l'orientamento costante di questa Corte Suprema, qualora l'impugnazione proposta sia, come nel caso che ci occupa, non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", vada dapprima interpretata la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, debba privilegiare il tipo ordinario di gra- vame. Nel caso che ci occupa, il PM ricorrente propone, con il primo motivo, cen- sure che specificamente indica con riferimento ad un'assunta "contraddittorietà - manifesta illogicità della motivazione" del provvedimento impugnato. Ebbene, con decisioni che il Collegio condivide, questa Corte Suprema ha affermato che il ricorso per cassazione proposto "per saltum" da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal P.M., che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, ord. n. 48978 del 08/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 261208) In più occasioni, peraltro, si era affermato che il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, che contenga tra i motivi anche censure di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (così Sez. 6, n. 3405 del 10/1/2003, Rv 223561; conf. Sez. 4 ord. n. 4264 del 5/4/1996, P.G. in proc. Lucifora, Rv. 204447; Sez. 2, n. 5786 del 26/11/2002 dep. 2003, PG in proc. Lombardi, Rv. 223164. E, più recentemente, Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122 e Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013 dep. 2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193).Ciò vale, evidentemente, anche quando ricorrente sia l'organo della Pub- blica Accusa e quando le doglianze in punto di vizio motivazionale vengano propo- ste in via subordinata. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello digrez 43 (2-,Hou- tr- Così deciso
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