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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 12646/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 4, legge 110/1975, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto, e il rigetto, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ha confermato la decisione di primo grado, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del concorso nei reati di rapina, aggravata ai sensi del terzo comma, n. 1, dell'art. 628 cod. pen. (capi, a, b, c), di porto illegale d'arma (capo d), oltre che, individualmente, del reato di falso (capo e).

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello riqualificato i delitti di rapina nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen.

Nella ricostruzione dei giudici di merito, manca infatti tanto la dimostrazione del dolo, quanto del contributo causale prestato alla realizzazione delle condotte ascritte.

La motivazione è, inoltre, contraddittoria, perché le dichiarazioni dell'imputato sono state ritenute pienamente attendibili e valorizzate soltanto ai fini dell'ascrizione di responsabilità, mentre, con indebita parcellizzazione, esse sono state ritenute non veritiere nella parte in cui l'imputato affermava di essere all'oscuro del piano delittuoso del concorrente e di avergli soltanto offerto un passaggio in auto. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione all'eccezione vertente sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, in assenza del difensore e delle garanzie di cui all'art. 64 del codice di rito. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen.

La Corte territoriale non ha fornito replica all'obiezione, con cui la difesa rimarcava come l'arma fosse stata sempre nell'esclusiva disponibilità del coimputato, il quale era stato anche l'unico a recarsi, con volto travisato, all'interno dei vari esercizi commerciali.

Con motivazione contraddittoria, la Corte d'appello ha sostenuto che la circostanza che il coimputato portasse con sé un coltello dovesse essere per il ricorrente "prevedibile, nota o, comunque, ignorata per colpa".

La parte motiva è inoltre illogica, nella parte in cui si è escluso che il coimputato potesse aver celato sotto gli abiti l'arma, nascondendola alla vista del ricorrente.

Pertanto, la Corte distrettuale ha disatteso il principio di diritto secondo cui «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il 1compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01).

Dall'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante in parola, la Corte d'appello ha fatto conseguire, altrettanto illogicamente, il diniego della conversione della pena detentiva in quella sostitutiva. 2.4 n quarto motivo si ricollega al terzo e lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente non soltanto l'aggravante dell'arma di cui al terzo comma, n. 1, dell'art. 628 cod. pen, ma anche l'autonoma fattispecie di reato di porto illegale d'arma, di cui al capo d). 2.5 Col quinto motivo, si contesta il diniego, non adeguatamente motivato, della applicazione delle sanzioni sostitutive.

Peraltro, la Corte distrettuale avrebbe dovuto posticipare la decisione sul punto attesa la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, questione non decisa ancora nel momento della proposizione dell'appello.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui, ritenuto fondato il motivo quarto del ricorso, si è chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con riguardo all'ascritta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4, legge 110/1975, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto, e il rigetto nel resto.

È altresì pervenuta richiesta di trattazione orale del ricorso e, con comunicazione del 14 gennaio 2026, rinuncia all'istanza stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto reiterativo di doglianze già efficacemente disattese dalla Corte d'appello.

In tal senso, l'inammissibilità del motivo deriva dal suo carattere aspecifico, data la mancanza di un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

L'invocata riqualificazione del concorso in rapina aggravata nella fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen. è stata correttamente esclusa, in quanto il favoreggiamento personale presuppone un'azione realizzata dopo la commissione di un delitto», non già «durante» o nel corso della permanenza dello stesso (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510; Sez. 3, n. 363 del 17/09/2019, Aiello, C., Rv. 278392; Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005). 2Nella prospettazione offerta dai giudici di merito, l'essenzialità del contributo concorsuale fornito dal ricorrente è stata adeguatamente argomentata, avendo egli agito contestualmente alle azioni delittuose, in funzione specifica di autista, per accompagnare il coimputato presso i diversi luoghi delle rapine, in modo da garantire, o, comunque, facilitare, la fuga dopo la commissione delle stesse, nonché l'acquisto, di lì a poco, di sostanza stupefacente col provento di una delle rapine.

Il brevissimo lasso temporale tra una rapina e l'altra (v. pag. 6 della gravata sentenza) e, soprattutto, la ricostruzione fornita dalle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente stesso, sono state validamente valorizzate per sostenere la finalità unitaria perseguita dai due correi e la reciproca consapevolezza del ruolo svolto dall'altro: profili, questi, del tutto incompatibili con la fattispecie di favoreggiamento personale e coerenti, invece, con il ritenuto concorso nel reato (v.

Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 - 01: «in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro».

Sulla falsariga di tale principio, cfr., ex multis, Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, P.g. in proc.

Angotti, Rv. 253984 - 01, secondo cui, «ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune»).

3. Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte distrettuale adeguatamente replicato all'eccezione sull'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato, in conformità con i criteri argomentativi, altrettanto corretti, spesi dal giudice di primo grado (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, dove si è chiarito che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità).

La sentenza di primo grado, dopo aver premesso come, delle dichiarazioni rese dal ricorrente, fosse stato redatto apposito verbale (sul punto: Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466 - 02: «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente 3 (()utilizzabili, purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia»), puntualizzava altresì la conformità dell'operato degli inquirenti rispetto ai principi di legittimità in temaoL dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel giudizio abbreviato, legittime purché non coartate ovvero sollecitate.

In entrambi i gradi, dunque, le motivazioni rese dai giudici di merito sono incensurabili dal punto di vista logico e conformi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01: «sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta -quale, nella specie, il rito abbreviato-, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione).

Dal punto di vista della lamentata carenza motivazione, l'eccezione difensiva è, dunque, priva di pregio, dacché la Corte distrettuale ha, invece, offerto ragioni adeguate a replicare al motivo di appello.

E, dal punto di vista della coerenza della motivazione rispetto alla giurisprudenza di legittimità, si osserva che la massima valorizzata dal ricorrente (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119 - 01: «il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato») non è affatto incontroversa, risultando, anzi, superata da successiva, difforme giurisprudenza (v., ad es., Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 - 01: «sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione»; inoltre, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 - 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 - 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01).

4. I motivi terzo e quarto - congiuntamente esaminabili, perché logicamente connessi - sono infondati. 4Ribadita la possibilità (come premesso retro, sub 3), in presenza di una cd. doppia conforme, di procedere all'integrazione delle decisioni di primo e secondo grado in sede di controllo di legittimità, si osserva che i giudici di merito hanno reso adeguate ragioni sia in merito alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dal comma terzo, n. 1, dell'art. 628 cod. pen., e alla conseguente estensione della stessa al ricorrente, sia in merito al concorso nel reato di cui al capo d).

Le censure relative ai vizi di motivazione non hanno pregio: dopo aver premesso come le rapine ascritte siano state commesse con un'arma e da una persona travisata, i giudici di merito hanno dapprima evidenziato come, nella concreta fattispecie in esame, ricorresse il classico schema di rapina, in cui i soggetti agenti, suddividendosi i rispettivi ruoli, affidavano all'un concorrente (nella specie, l'odierno ricorrente) il compito di guidare e occuparsi della fuga in auto dopo ogni rapina, e, all'altro (il correo, non ricorrente in questa sede), quello di entrare, armato, negli esercizi commerciali per procurarsi il denaro.

Sulla base di tale compiuta prospettazione (v., in particolare, le p. 9 e 10 della sentenza di primo grado) circa il contesto e le modalità delle condotte ascritte, si è escluso che il ricorrente potesse ignorare che il proprio complice entrava nei vari esercizi commerciali armato.

Che fosse possibile per il complice occultare sotto gli abiti l'arma, vale a dire un coltello da cucina di lunghezza pari a circa 40 cm, nascondendolo alla vista del ricorrente è un assunto considerato da entrambi i giudici di merito, con apprezzamento logico affatto scevro dai dedotti vizi, inverosimile e, quindi, correttamente disatteso, anche alla luce dei principi in tema di prova logica, correttamente applicati al caso di specie (v. sentenza di primo grado, p. 8; v.

Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 - 01: «in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica»).

Razionalmente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il concorso di persone nel reato, posto che entrambi i correi, sebbene con condotte diverse, prestavano un contributo causale, egualmente rilevante, alla commissione dei delitti di rapina ascritti.

E, come notato nella motivazione resa dal giudice di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] neppure dichiarava di aver voluto la realizzazione di un reato diverso da quello effettivamente compiuto; sicché anche l'ipotesi della ricorrenza di un concorso anomalo è stata correttamente esclusa.

Ne deriva che l'estensione al ricorrente della circostanza aggravante prevista dal comma terzo, n. 1, dell'art. 628 cod. pen. risulta logicamente argomentata e 5applicata in maniera coerente rispetto ai principi di diritto elaborati da questa Corte sia in tema di criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02: in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive»: nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma in capo al concorrente non armato, in quanto i cocci di bottiglia utilizzati come arma impropria si trovavano sul luogo del delitto e il loro utilizzo era ampiamente prevedibile), sia con riguardo ai principi regolativi in tema di concorso di più circostanze aggravanti interne al terzo comma, n. 1, dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817 - 01: «in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.»: in motivazione, la Corte ha sottolineato che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti»).

Di talché anche la doglianza - posta in chiusura del motivo terzo - in tema di diniego della conversione della pena detentiva in quella sostitutiva risulta deprivata di fondamento.

Alla luce della corretta argomentazione in tema di adesione del ricorrente all'azione criminosa comportante l'impiego, nei luoghi programmati, di un'arma di cui il compartecipe aveva l'esclusiva disponibilità, va infine disattesa la censura di cui al motivo quarto.

Anche in tal caso, i giudici di merito hanno correttamente enucleato i principi di diritto in tema di concorso in porto illegale di armi (di cui risponde «colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità»: Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01), correttamente applicandoli al caso in scrutinio.

5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, per mancato confronto con la motivazione.

In primo luogo, si osserva che la Corte territoriale, 6 rt)con motivazione esente dai dedotti vizi, ha espresso un ragionato giudizio di prognosi negativa alla luce della mancata accettazione, da parte dell'imputato, di prescrizioni e dei precedenti specifici.

Un siffatto giudizio rende la censura, reiterata in tal sede, priva di pregio, anche con riguardo al punto in cui il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto posticipare la decisione sul punto, in attesa della decisione del giudice delle leggi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lett. d) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

In disparte l'esito della decisione (v.

Corte cost. n. 139 del 2025, che ha ritenuto, in ogni caso, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 18 aprile 2024, e dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale, con ordinanza del 14 febbraio 2025, valorizzando la discrezionalità del legislatore nella scelta di non consentire l'applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario -cosiddetti "reati ostativi"-), si ribadisce che la valutazione espressa in motivazione attiene al merito e non è sindacabile da questa Corte, in quanto logicamente argomentata.

Anche se la Corte costituzionale avesse dichiarato la fondatezza delle questioni sollevate dai giudici toscani, ciò avrebbe certamente inciso sulla scelta normativa (rendendo costituzionalmente incompatibile l'ostacolo posto dal legislatore all'accesso alle pene sostitutive da parte di soggetti riconosciuti responsabili di uno dei delitti indicati nel catalogo contenuto nell'articolato della legge di ordinamento penitenziario), ma non anche sulla discrezionalità del giudice di merito nel formulare un ponderato giudizio prognostico di segno negativo, come nel caso in esame.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 4, legge 110/1975, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto, e il rigetto, nel resto, del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. È oggetto di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che ha confermato la decisione di primo grado, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile del concorso nei reati di rapina, aggravata ai sensi del terzo comma, n. 1, dell'art. 628 cod. pen. (capi, a, b, c), di porto illegale d'arma (capo d), oltre che, individualmente, del reato di falso (capo e). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello riqualificato i delitti di rapina nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. Nella ricostruzione dei giudici di merito, manca infatti tanto la dimostrazione del dolo, quanto del contributo causale prestato alla realizzazione delle condotte ascritte. La motivazione è, inoltre, contraddittoria, perché le dichiarazioni dell'imputato sono state ritenute pienamente attendibili e valorizzate soltanto ai fini dell'ascrizione di responsabilità, mentre, con indebita parcellizzazione, esse sono state ritenute non veritiere nella parte in cui l'imputato affermava di essere all'oscuro del piano delittuoso del concorrente e di avergli soltanto offerto un passaggio in auto. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, per carenza assoluta della stessa, in relazione all'eccezione vertente sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, in assenza del difensore e delle garanzie di cui all'art. 64 del codice di rito. 2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen. La Corte territoriale non ha fornito replica all'obiezione, con cui la difesa rimarcava come l'arma fosse stata sempre nell'esclusiva disponibilità del coimputato, il quale era stato anche l'unico a recarsi, con volto travisato, all'interno dei vari esercizi commerciali. Con motivazione contraddittoria, la Corte d'appello ha sostenuto che la circostanza che il coimputato portasse con sé un coltello dovesse essere per il ricorrente "prevedibile, nota o, comunque, ignorata per colpa". La parte motiva è inoltre illogica, nella parte in cui si è escluso che il coimputato potesse aver celato sotto gli abiti l'arma, nascondendola alla vista del ricorrente. Pertanto, la Corte distrettuale ha disatteso il principio di diritto secondo cui «risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il 1compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità» (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01). Dall'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante in parola, la Corte d'appello ha fatto conseguire, altrettanto illogicamente, il diniego della conversione della pena detentiva in quella sostitutiva. 2.4 n quarto motivo si ricollega al terzo e lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente non soltanto l'aggravante dell'arma di cui al terzo comma, n. 1, dell'art. 628 cod. pen, ma anche l'autonoma fattispecie di reato di porto illegale d'arma, di cui al capo d). 2.5 Col quinto motivo, si contesta il diniego, non adeguatamente motivato, della applicazione delle sanzioni sostitutive. Peraltro, la Corte distrettuale avrebbe dovuto posticipare la decisione sul punto attesa la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, questione non decisa ancora nel momento della proposizione dell'appello. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui, ritenuto fondato il motivo quarto del ricorso, si è chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con riguardo all'ascritta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4, legge 110/1975, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto, e il rigetto nel resto. È altresì pervenuta richiesta di trattazione orale del ricorso e, con comunicazione del 14 gennaio 2026, rinuncia all'istanza stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto reiterativo di doglianze già efficacemente disattese dalla Corte d'appello. In tal senso, l'inammissibilità del motivo deriva dal suo carattere aspecifico, data la mancanza di un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). L'invocata riqualificazione del concorso in rapina aggravata nella fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen. è stata correttamente esclusa, in quanto il favoreggiamento personale presuppone un'azione realizzata dopo la commissione di un delitto», non già «durante» o nel corso della permanenza dello stesso (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510; Sez. 3, n. 363 del 17/09/2019, Aiello, C., Rv. 278392; Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017, Pacilli, Rv. 271005). 2Nella prospettazione offerta dai giudici di merito, l'essenzialità del contributo concorsuale fornito dal ricorrente è stata adeguatamente argomentata, avendo egli agito contestualmente alle azioni delittuose, in funzione specifica di autista, per accompagnare il coimputato presso i diversi luoghi delle rapine, in modo da garantire, o, comunque, facilitare, la fuga dopo la commissione delle stesse, nonché l'acquisto, di lì a poco, di sostanza stupefacente col provento di una delle rapine. Il brevissimo lasso temporale tra una rapina e l'altra (v. pag. 6 della gravata sentenza) e, soprattutto, la ricostruzione fornita dalle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente stesso, sono state validamente valorizzate per sostenere la finalità unitaria perseguita dai due correi e la reciproca consapevolezza del ruolo svolto dall'altro: profili, questi, del tutto incompatibili con la fattispecie di favoreggiamento personale e coerenti, invece, con il ritenuto concorso nel reato (v. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525 - 01: «in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro». Sulla falsariga di tale principio, cfr., ex multis, Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, P.g. in proc. Angotti, Rv. 253984 - 01, secondo cui, «ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune»). 3. Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte distrettuale adeguatamente replicato all'eccezione sull'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato, in conformità con i criteri argomentativi, altrettanto corretti, spesi dal giudice di primo grado (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, dove si è chiarito che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità). La sentenza di primo grado, dopo aver premesso come, delle dichiarazioni rese dal ricorrente, fosse stato redatto apposito verbale (sul punto: Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466 - 02: «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente 3 (()utilizzabili, purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia»), puntualizzava altresì la conformità dell'operato degli inquirenti rispetto ai principi di legittimità in temaoL dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel giudizio abbreviato, legittime purché non coartate ovvero sollecitate. In entrambi i gradi, dunque, le motivazioni rese dai giudici di merito sono incensurabili dal punto di vista logico e conformi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01: «sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta -quale, nella specie, il rito abbreviato-, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione). Dal punto di vista della lamentata carenza motivazione, l'eccezione difensiva è, dunque, priva di pregio, dacché la Corte distrettuale ha, invece, offerto ragioni adeguate a replicare al motivo di appello. E, dal punto di vista della coerenza della motivazione rispetto alla giurisprudenza di legittimità, si osserva che la massima valorizzata dal ricorrente (Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119 - 01: «il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato») non è affatto incontroversa, risultando, anzi, superata da successiva, difforme giurisprudenza (v., ad es., Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 - 01: «sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione»; inoltre, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 - 01; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 - 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01). 4. I motivi terzo e quarto - congiuntamente esaminabili, perché logicamente connessi - sono infondati. 4Ribadita la possibilità (come premesso retro, sub 3), in presenza di una cd. doppia conforme, di procedere all'integrazione delle decisioni di primo e secondo grado in sede di controllo di legittimità, si osserva che i giudici di merito hanno reso adeguate ragioni sia in merito alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dal comma terzo, n. 1, dell'art. 628 cod. pen., e alla conseguente estensione della stessa al ricorrente, sia in merito al concorso nel reato di cui al capo d). Le censure relative ai vizi di motivazione non hanno pregio: dopo aver premesso come le rapine ascritte siano state commesse con un'arma e da una persona travisata, i giudici di merito hanno dapprima evidenziato come, nella concreta fattispecie in esame, ricorresse il classico schema di rapina, in cui i soggetti agenti, suddividendosi i rispettivi ruoli, affidavano all'un concorrente (nella specie, l'odierno ricorrente) il compito di guidare e occuparsi della fuga in auto dopo ogni rapina, e, all'altro (il correo, non ricorrente in questa sede), quello di entrare, armato, negli esercizi commerciali per procurarsi il denaro. Sulla base di tale compiuta prospettazione (v., in particolare, le p. 9 e 10 della sentenza di primo grado) circa il contesto e le modalità delle condotte ascritte, si è escluso che il ricorrente potesse ignorare che il proprio complice entrava nei vari esercizi commerciali armato. Che fosse possibile per il complice occultare sotto gli abiti l'arma, vale a dire un coltello da cucina di lunghezza pari a circa 40 cm, nascondendolo alla vista del ricorrente è un assunto considerato da entrambi i giudici di merito, con apprezzamento logico affatto scevro dai dedotti vizi, inverosimile e, quindi, correttamente disatteso, anche alla luce dei principi in tema di prova logica, correttamente applicati al caso di specie (v. sentenza di primo grado, p. 8; v. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228 - 01: «in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica»). Razionalmente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il concorso di persone nel reato, posto che entrambi i correi, sebbene con condotte diverse, prestavano un contributo causale, egualmente rilevante, alla commissione dei delitti di rapina ascritti. E, come notato nella motivazione resa dal giudice di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] neppure dichiarava di aver voluto la realizzazione di un reato diverso da quello effettivamente compiuto; sicché anche l'ipotesi della ricorrenza di un concorso anomalo è stata correttamente esclusa. Ne deriva che l'estensione al ricorrente della circostanza aggravante prevista dal comma terzo, n. 1, dell'art. 628 cod. pen. risulta logicamente argomentata e 5applicata in maniera coerente rispetto ai principi di diritto elaborati da questa Corte sia in tema di criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02: in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive»: nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma in capo al concorrente non armato, in quanto i cocci di bottiglia utilizzati come arma impropria si trovavano sul luogo del delitto e il loro utilizzo era ampiamente prevedibile), sia con riguardo ai principi regolativi in tema di concorso di più circostanze aggravanti interne al terzo comma, n. 1, dell'art. 628 cod. pen. (Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020, Panaro, Rv. 279817 - 01: «in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.»: in motivazione, la Corte ha sottolineato che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti»). Di talché anche la doglianza - posta in chiusura del motivo terzo - in tema di diniego della conversione della pena detentiva in quella sostitutiva risulta deprivata di fondamento. Alla luce della corretta argomentazione in tema di adesione del ricorrente all'azione criminosa comportante l'impiego, nei luoghi programmati, di un'arma di cui il compartecipe aveva l'esclusiva disponibilità, va infine disattesa la censura di cui al motivo quarto. Anche in tal caso, i giudici di merito hanno correttamente enucleato i principi di diritto in tema di concorso in porto illegale di armi (di cui risponde «colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità»: Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 - 01), correttamente applicandoli al caso in scrutinio. 5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, per mancato confronto con la motivazione. In primo luogo, si osserva che la Corte territoriale, 6 rt)con motivazione esente dai dedotti vizi, ha espresso un ragionato giudizio di prognosi negativa alla luce della mancata accettazione, da parte dell'imputato, di prescrizioni e dei precedenti specifici. Un siffatto giudizio rende la censura, reiterata in tal sede, priva di pregio, anche con riguardo al punto in cui il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto posticipare la decisione sul punto, in attesa della decisione del giudice delle leggi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lett. d) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. In disparte l'esito della decisione (v. Corte cost. n. 139 del 2025, che ha ritenuto, in ogni caso, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 18 aprile 2024, e dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale, con ordinanza del 14 febbraio 2025, valorizzando la discrezionalità del legislatore nella scelta di non consentire l'applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario -cosiddetti "reati ostativi"-), si ribadisce che la valutazione espressa in motivazione attiene al merito e non è sindacabile da questa Corte, in quanto logicamente argomentata. Anche se la Corte costituzionale avesse dichiarato la fondatezza delle questioni sollevate dai giudici toscani, ciò avrebbe certamente inciso sulla scelta normativa (rendendo costituzionalmente incompatibile l'ostacolo posto dal legislatore all'accesso alle pene sostitutive da parte di soggetti riconosciuti responsabili di uno dei delitti indicati nel catalogo contenuto nell'articolato della legge di ordinamento penitenziario), ma non anche sulla discrezionalità del giudice di merito nel formulare un ponderato giudizio prognostico di segno negativo, come nel caso in esame. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12646/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris