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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11606/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte, Sez.

Terza, n. 548 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva annullato la sentenza impugnata pronunciata dalla Corte d'appello di Milano! in data 23.2.2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d'appello, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11.6.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]).

2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: - con sentenza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 452 quaterdecies, comma 1, cod.pen., 256, commi 1 e 2 e 3 d.lgs. n. 152 del 2006 loro ascritti (condotte commesse in Milano ed in altri luoghi fino al gennaio 2019) e, ritenuta la continuazione, computata la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, dichiarandoli altresì interdetti dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, interdetti dall'industria e dal commercio in materia di rifiuti per anni cinque, interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata della pena inflitta nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni cinque.

Ha altresì condannato i medesimi, in solido tra di loro, a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA].) liquidati in complessivi Euro 20.000,o dinando altresì la confisca dei beni di cui al sequestro preventivo e la r confisca per equivalente di denaro o di altri beni dei medesimi fino alla concorrenza di Euro 486.000.

3. Con sentenza in data 23.2.20221 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta agli imputati rideterminandola per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione confermando nel resto l'impugnata sentenza.4.

Proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 548 del 23 già citata, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduc la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in particolare sul dolo specifico del reato ex art. 452 quaterdecies cod.pen., la una già presente nella sentenza di primo grado, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

5. Con la sentenza del 22.1.2024, oggi impugnata, la Corte d appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente sorretta dalla coscienza e volontà di perse uire un ingiusto profitto a prescindere dal suo effettivo perseguimento.

6. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difenso e di fiducia, ha proposto ricorso per cassazion, articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c)), cod.proc.pen. / l'incapacità del giudice/ assumendo che la sentenza im ugnata è stata pronunciata da un collegio ove uno dei componenti, ov ero la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in passato aveva svolto funzioni di Gi nel medesimo procedimento ed aveva anche emesso il decreto che disp neva il giudizio immediato.

La composizione del collegio è stata scopert solo dopo la pubblicazione della sentenza atteso che l'udienza si è tenuta ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021 non potendo quindi esercitare il diritto di ricusazione.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606jlett. b) e c cod.proc.perif il divieto di reformatio in peius vigendo per il giudice del rinvio ta e divieto rispetto alla sentenza migliorativa della Corte d'appello di Milano poi anrLillata per motivi non procedurali.

Ed invero, a seguito della sentenza d'annullamento della Suprema Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto assolvere ad un preciso compito, ovvero quello di provvedere a colmare il vuoto motivazionale, mentre il Collegio ha operato una reformatio in peius rispetto alla sentenza migliorativa precedentemente emessa dalla Corte d'appello e poi annullata dalla Suprema Corte per motivi non procedurali.

Con il terzo motivo deduceiai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen i la contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo ritenendo che all'esito delle valutazioni compiute dal giudice del rinvio • f-~e7 il vuoto motivazionale sul punto stante la manifesta illogicità dell'iter argomentativo.Con il quarto motivo deduce/ ai sensi dell'art. 606 lett. b) e ) cod.proc.pen ,. il travisamento delle prove.

Si censurat in particolare la sentenza impugnata laddove a pg. assume da parte del [OSCURATO:PERSONA] la gestione delle discariche nonché la sua qualità s i amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]. nonché nella valutazione della c nversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Volpi( che avrebbe invece costituito la prova della in egrale innocenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile per difetto di autosufficienza.

Ed invero, a prescindere da ogni altra considerazione circa la deducibilità della causa di incompatibilità ex art. 34 cod.proc.pen. e la rit nuta nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, I ricorrente si é limitato ad allegare che la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha composto il collegio che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata, aveva svolto le funzioni di Gip nel medesimo procedimento ed aveva anche emesso il decreto che disponeva il giudizio immediato, senza tuttavia allegare alcun atto a s stegno di detta prospettazione o indicare ove i relativi atti fossero reperibili.

Ed invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, mutuato dal processo civile, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti dei quali si itiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudi e che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Manifestamente infondato é il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius pe avere la Corte d'appello confermato la pena inflitta dal Tribunale di Milano ebbene la prima sentenza d'appello avesse ridotto la pena inflitta all'imputato.

Ripercorsa la vicenda processuale de qua, non sussiste alcuna violazione del principio di cui all'art. 597 cod.proc.pen. atteso che l'origina la sentenza della Corte d'appello, che costituisce il termine di riferimento per aiutare l'odierno trattamento sanzionatorio, asseritamente violativo del principio in quanto deteriore, a seguito della sentenza di annullamento di questa lorte non può più essere richiamata sia pure con riguardo al trattamento sanziona orlo.

3. Il terzo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di reati ambientali, ai fini della c nfigurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, d cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen., il profitto - che può consistere non solt nto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera r duzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, ol re ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di consegue ze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambien e, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei ifiuti.(Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Rv. 275399).

Nella specie la sentenza impugnata, pronunciandosi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 452 quaterdeci s cod.pen., dopo aver recepito la ricostruzione della vicenda che fa da sfondo a l'imputazione da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto con motivazione iffusa e priva di aporie logiche che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante di InterWaste, nonché quale ex avvocato ed amministratore di aziende, avesse operato nella convinzione di trarre un ben ficio economico dall'operazione di gestione illecita dei rifiuti.

Detto intento é st to in particolare desunto da una conversazione telefonica (la n. 1521 del 20.6.2 19) tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle società [OSCURATO:PERSONA] e Inter aste, nel corso della quale si fa chiaramente riferimento al fatto che, divenuta rmai impossibile. la cernita e la suddivisione dei rifiuti ormai ammassati, si opta a per la vendita dei materiali preziosi dagli stessi ricavabili pur di ottenere un q alche guadagno così emergendo nitidamente la consapevolezza e l'intento del ondi di ricavare un profitto dall'anzidetta operazione.

4. Il quarto motivo é inammissibile.

In primo luogo la censura, nel dolersi del travisamento della rova, non indica specificamente, come era suo onere, quale sarebbe la pro a asseritamente travisata.

Ed inoltre dalla lettura del ricorso di evince come la d glianza in realtà si risolva in una sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttorie e segnatamente della telefonata intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Volpi, già prima citata, come tale preclusa in sede di legittimità.

5. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagam nto delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa elle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al agamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. Terza, n. 548 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva annullato la sentenza impugnata pronunciata dalla Corte d'appello di Milano! in data 23.2.2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d'appello, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11.6.2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]). 2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: - con sentenza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 452 quaterdecies, comma 1, cod.pen., 256, commi 1 e 2 e 3 d.lgs. n. 152 del 2006 loro ascritti (condotte commesse in Milano ed in altri luoghi fino al gennaio 2019) e, ritenuta la continuazione, computata la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, dichiarandoli altresì interdetti dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, interdetti dall'industria e dal commercio in materia di rifiuti per anni cinque, interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata della pena inflitta nonché incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni cinque. Ha altresì condannato i medesimi, in solido tra di loro, a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile [OSCURATO:SOCIETA].) liquidati in complessivi Euro 20.000,o dinando altresì la confisca dei beni di cui al sequestro preventivo e la r confisca per equivalente di denaro o di altri beni dei medesimi fino alla concorrenza di Euro 486.000. 3. Con sentenza in data 23.2.20221 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta agli imputati rideterminandola per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione e per [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione confermando nel resto l'impugnata sentenza.4. Proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 548 del 23 già citata, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui deduc la mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati in particolare sul dolo specifico del reato ex art. 452 quaterdecies cod.pen., la una già presente nella sentenza di primo grado, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. 5. Con la sentenza del 22.1.2024, oggi impugnata, la Corte d appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente sorretta dalla coscienza e volontà di perse uire un ingiusto profitto a prescindere dal suo effettivo perseguimento. 6. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difenso e di fiducia, ha proposto ricorso per cassazion, articolato in quattro motivi. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c)), cod.proc.pen. / l'incapacità del giudice/ assumendo che la sentenza im ugnata è stata pronunciata da un collegio ove uno dei componenti, ov ero la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], in passato aveva svolto funzioni di Gi nel medesimo procedimento ed aveva anche emesso il decreto che disp neva il giudizio immediato. La composizione del collegio è stata scopert solo dopo la pubblicazione della sentenza atteso che l'udienza si è tenuta ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021 non potendo quindi esercitare il diritto di ricusazione. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606jlett. b) e c cod.proc.perif il divieto di reformatio in peius vigendo per il giudice del rinvio ta e divieto rispetto alla sentenza migliorativa della Corte d'appello di Milano poi anrLillata per motivi non procedurali. Ed invero, a seguito della sentenza d'annullamento della Suprema Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto assolvere ad un preciso compito, ovvero quello di provvedere a colmare il vuoto motivazionale, mentre il Collegio ha operato una reformatio in peius rispetto alla sentenza migliorativa precedentemente emessa dalla Corte d'appello e poi annullata dalla Suprema Corte per motivi non procedurali. Con il terzo motivo deduceiai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen i la contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo ritenendo che all'esito delle valutazioni compiute dal giudice del rinvio • f-~e7 il vuoto motivazionale sul punto stante la manifesta illogicità dell'iter argomentativo.Con il quarto motivo deduce/ ai sensi dell'art. 606 lett. b) e ) cod.proc.pen ,. il travisamento delle prove. Si censurat in particolare la sentenza impugnata laddove a pg. assume da parte del [OSCURATO:PERSONA] la gestione delle discariche nonché la sua qualità s i amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]. nonché nella valutazione della c nversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Volpi( che avrebbe invece costituito la prova della in egrale innocenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed invero, a prescindere da ogni altra considerazione circa la deducibilità della causa di incompatibilità ex art. 34 cod.proc.pen. e la rit nuta nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, I ricorrente si é limitato ad allegare che la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha composto il collegio che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata, aveva svolto le funzioni di Gip nel medesimo procedimento ed aveva anche emesso il decreto che disponeva il giudizio immediato, senza tuttavia allegare alcun atto a s stegno di detta prospettazione o indicare ove i relativi atti fossero reperibili. Ed invero in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7 comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, mutuato dal processo civile, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti dei quali si itiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudi e che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. Manifestamente infondato é il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius pe avere la Corte d'appello confermato la pena inflitta dal Tribunale di Milano ebbene la prima sentenza d'appello avesse ridotto la pena inflitta all'imputato. Ripercorsa la vicenda processuale de qua, non sussiste alcuna violazione del principio di cui all'art. 597 cod.proc.pen. atteso che l'origina la sentenza della Corte d'appello, che costituisce il termine di riferimento per aiutare l'odierno trattamento sanzionatorio, asseritamente violativo del principio in quanto deteriore, a seguito della sentenza di annullamento di questa lorte non può più essere richiamata sia pure con riguardo al trattamento sanziona orlo. 3. Il terzo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di reati ambientali, ai fini della c nfigurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, d cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen., il profitto - che può consistere non solt nto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera r duzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda - è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, ol re ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di consegue ze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell'ambien e, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei ifiuti.(Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Rv. 275399). Nella specie la sentenza impugnata, pronunciandosi in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 452 quaterdeci s cod.pen., dopo aver recepito la ricostruzione della vicenda che fa da sfondo a l'imputazione da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto con motivazione iffusa e priva di aporie logiche che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante di InterWaste, nonché quale ex avvocato ed amministratore di aziende, avesse operato nella convinzione di trarre un ben ficio economico dall'operazione di gestione illecita dei rifiuti. Detto intento é st to in particolare desunto da una conversazione telefonica (la n. 1521 del 20.6.2 19) tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente delle società [OSCURATO:PERSONA] e Inter aste, nel corso della quale si fa chiaramente riferimento al fatto che, divenuta rmai impossibile. la cernita e la suddivisione dei rifiuti ormai ammassati, si opta a per la vendita dei materiali preziosi dagli stessi ricavabili pur di ottenere un q alche guadagno così emergendo nitidamente la consapevolezza e l'intento del ondi di ricavare un profitto dall'anzidetta operazione. 4. Il quarto motivo é inammissibile. In primo luogo la censura, nel dolersi del travisamento della rova, non indica specificamente, come era suo onere, quale sarebbe la pro a asseritamente travisata. Ed inoltre dalla lettura del ricorso di evince come la d glianza in realtà si risolva in una sollecitazione alla rilettura delle risultanze istruttorie e segnatamente della telefonata intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Volpi, già prima citata, come tale preclusa in sede di legittimità. 5. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagam nto delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa elle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al agamen
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