CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17981/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; resistente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1512/2014 depositata il 10/07/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 603/2/10 la CTP di Catanzaro aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione contro il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate al rimborso degli interessi su credito IVA maturati per i periodi 1977, 1978 e 1979. La pronuncia era stata assunta a seguito della dichiarazione dell’Agenzia dell’avvenuto pagamento dei rimborsi richiesti. Avverso questa pronuncia ha proposto appello il [OSCURATO:PERSONA] SIR in liquidazione, quale successore a titolo universale della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione, reclamando un credito insoddisfatto di euro 2.118.879,46. La CTR Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto il gravame non risultava notificato all’Agenzia delle Entrate, che non si era costituita, essendo stato prodotto nel corso dell’udienza di discussione soltanto un avviso di ricevimento della notifica con timbro delle [OSCURATO:PERSONA] ma priva di alcuna firma attestante l’avvenuta consegna del plico al destinatario. Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente che si affida a tre motivie deposita memoria. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, 20, commi 1 e 2, e 53 comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e dell'art. 33, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero delle Comunicazioni, con riferimento all’affermazione della mancata prova della notificazione dell’atto di appello nonostante il timbro apposto dall’operatore postale che, ai sensi del DM 9 aprile 2001, vale certificazione dell’avvenuta consegna all’Agenziadelle E ntrate destinataria. Conil secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art.2699 c.c. non avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto provata l’avvenuta notificazione dell’atto di appello nonostante l’esistenza di timbro che attestava la consegna all’Agenziadelle Entrate destinataria. Con il terzo motivo si lamenta violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., avendo la Commissione tributaria regionale fattoricadere sulla contribuente notificante omissioni o carenze non aquesta imputabili. 2.Il Procuratore Generale, motivando la richiesta di rigetto del ricorso, ha osservato che l’appello era inammissibile in quanto l’avviso di ricevimentodella notifica, effettuata a mezzo del servizio postale ex art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, era stato prodotto soltanto all’udienza e non entro il termine di cui all'art. 22, comma 1,d.lgs. 546/1992. 3. La deduzione del Pubblico Ministero, anche alla luce della procedura di notifica adottata, pone il problema della osservanza da parte dell’appellante dell’onere di produzione, entro il termine di cui all’art. 22 comma 1, applicabile al giudizio d’appello ai sensi dell’art. 53 comma 2, della ricevuta di spedizione dell’atto d’appello, questione rilevabile d’ufficio (v. art.22 ult. comma cit.). 4. Deve quindi rinviarsi a nuovo ruolo disponendosi l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito davanti alla CTR Calabria. p.q.m. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito (RG 1465/2011) davanti alla