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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:143
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0647_RES

Cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 Procedimenti penali a carico di D.K. e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Obbligo degli Stati membri di predisporre i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Questioni riguardanti norme nazionali relative all’adozione di decisioni di nomina dei giudici e al controllo giurisdizionale applicabile in un simile ambito – Inclusione (Art. 19, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 42‑44) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa nazionale che autorizza un organo di un tribunale a revocare l’assegnazione a un giudice di quest’ultimo di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti – Normativa che non prevede i criteri della decisione di revoca dell’assegnazione e non impone alcun obbligo di motivazione di una simile decisione – Inammissibilità (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, comma 2, e 52, § 3) (v. punti 62‑86, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Delibera adottata da un collegio di un tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti e li riassegna – Violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo di detto tribunale nazionale di disapplicare tale delibera e di eliminare le conseguenze illecite della violazione del diritto dell’Unione – Obbligo degli organi giudiziari che designano la composizione di tale formazione giudicante di disapplicare una simile delibera (Art. 19, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 88‑97, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di due procedimenti penali, la cui assegnazione alla giudice che ha trasmesso i due rinvii pregiudiziali di cui trattasi è stata successivamente revocata, la Corte fornisce precisazioni sulla portata e sull’applicazione pratica della nozione d’«indipendenza giudiziaria “interna”», quale riconosciuta all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Per quanto concerne la causa C‑647/21, il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia), giudice del rinvio, in composizione monocratica, è stato investito in appello di un ricorso proposto da D.K. avverso una decisione con la quale lo stesso è stato condannato, in primo grado, a una pena detentiva.

Per quanto riguarda la causa C‑648/21, M.C. e M.F. sono stati condannati in primo grado.

Il giudice di secondo grado investito del loro appello ha assolto M.C. e ha confermato la condanna di M.F.

Il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), di fronte al quale è stata proposta un’impugnazione avverso la decisione di secondo grado riguardante M.C., ha annullato tale decisione e ha rinviato il procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

In tale procedimento la formazione giudicante è composta da tre giudici, che sono la presidente della formazione, il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e un terzo giudice.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dalla sola presidente della formazione giudicante, che è la stessa giudice della causa C‑647/21.

Nel settembre 2021, in un procedimento non connesso ai procedimenti principali, la giudice che ha trasmesso i due rinvii di cui trattasi ha chiesto al presidente della sezione d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) di sostituire, nella formazione giudicante di tale procedimento, il presidente del medesimo tribunale con un altro giudice.

Infatti, ella ritiene che, poiché tale giudice è stato nominato sulla base di una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione, sarebbe violato il diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE.

Tale domanda è stata respinta.

Nell’ottobre 2021, nell’ambito di un altro procedimento, la stessa giudice ha annullato una sentenza di un tribunale di primo grado emessa da una persona che era stata parimenti nominata sulla base di una delibera della KRS nella sua nuova composizione.

Lo stesso mese il collegio del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha adottato una delibera volta a revocare l’assegnazione a detta giudice di circa settanta procedimenti, compresi i procedimenti principali.

Secondo tale giudice, la delibera in parola non le è stata notificata ed ella non ha avuto conoscenza della sua motivazione.

Il presidente di tale tribunale ha altresì adottato un’ordinanza che l’ha trasferita dalla sezione d’appello del medesimo tribunale alla sezione di primo grado di quest’ultimo.

Tale ordinanza, entrata in vigore qualche giorno dopo la sua adozione, si limita a menzionare la necessità di garantire il corretto funzionamento di queste due sezioni.

In tali circostanze il giudice del rinvio, interrogandosi sulla conformità degli atti summenzionati all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, chiede alla Corte, in sostanza, di precisare se la giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi possa continuare a svolgere funzioni giudicanti nei due procedimenti in parola.

Il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte se sia tenuto a ignorare la delibera del collegio e gli altri atti successivi.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che tale normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare tale decisione.

Per giungere a tale conclusione, la Corte precisa che le norme di assegnazione e di riassegnazione dei procedimenti fanno parte della nozione di giudice «precostituito per legge», la quale impone non soltanto che sussista un fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche il rispetto della composizione dell’organo in ciascun procedimento.

Nel caso di specie risulta che la normativa in questione prevede che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un «ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale», senza ulteriori precisazioni.

Ebbene, se è vero che tale normativa prevede, in sostanza, che un giudice resta investito dei procedimenti che gli sono stati assegnati nonostante il suo trasferimento a un’altra sede o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, fino alla chiusura di tali procedimenti, appare, tuttavia, che i suoi procedimenti possono essergli revocati su decisione del collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, senza che siano stabiliti criteri a tale scopo.

Inoltre, secondo la medesima normativa, il collegio dell’organo giurisdizionale può anche revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice nell’ipotesi di trasferimento di quest’ultimo a un’altra sezione, ma, anche in questo caso, senza che tale possibilità sia accompagnata da alcun criterio preciso.

Si deve quindi constatare che una normativa del genere non solo non prevede criteri oggettivi che disciplinino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più dei suoi procedimenti, ma consente altresì al collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice senza che una simile decisione sia motivata.

Inoltre, la delibera del collegio con la quale l’assegnazione dei procedimenti principali è stata revocata alla giudice di cui trattasi non appare giustificabile dall’ordinanza di trasferimento, motivata laconicamente, con la quale il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha deciso, nell’ottobre 2021, di trasferire la giudice in questione a un’altra sezione dello stesso tribunale.

Per di più, la revoca dell’assegnazione a un giudice dei procedimenti di cui è incaricato, senza che la normativa nazionale di cui trattasi stabilisca criteri oggettivi che consentano di disciplinare una simile possibilità di revoca e senza che la decisione di procedere a una revoca del genere debba essere motivata, non permette di escludere che tale revoca sia arbitraria o, addirittura, costituisca una sanzione disciplinare dissimulata.

Pertanto, misure organizzative di revoca dell’assegnazione di procedimenti, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, la cui attuazione non sia disciplinata da criteri sufficientemente precisi e non sia soggetta a un sufficiente obbligo di motivazione, possono generare dubbi quanto alla possibilità che la revoca dell’assegnazione dei procedimenti, seguita da un trasferimento, sia avvenuta in risposta a precedenti atti del giudice di cui trattasi.

Di conseguenza, al fine di evitare di lasciare spazio all’arbitrarietà che potrebbe derivare da un procedimento non trasparente, in grado di ledere i principi d’indipendenza e d’inamovibilità dei giudici, occorre che le norme nazionali che disciplinano la revoca dell’assegnazione dei procedimenti prevedano criteri oggettivi chiaramente formulati, in base ai quali può essere revocata l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, nonché l’obbligo di motivare le decisioni di revoca, in particolare nel caso di revoche senza il consenso del giudice di cui trattasi.

In secondo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono a un tribunale nazionale di disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti, nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione di tali procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Gli organi giudiziari competenti a designare e modificare la composizione di tale formazione giudicante devono disapplicare una simile delibera.

Più precisamente, qualora venga constatata l’incompatibilità della normativa nazionale che disciplina la revoca dell’assegnazione dei procedimenti con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, una formazione giudicante dev’essere legittimata a proseguire, nella medesima composizione, l’esame dei procedimenti principali, senza che gli organi giudiziari competenti a designare e modificare la composizione delle formazioni giudicanti del tribunale nazionale possano opporvisi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0647_RES Cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 Procedimenti penali a carico di D.K. e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio d’inamovibilità e d’indipendenza dei giudici – Delibera del collegio di un organo giurisdizionale di revocare l’assegnazione a un giudice di tutti i procedimenti a lui attribuiti – Assenza di criteri oggettivi per adottare una decisione di revoca dell’assegnazione – Assenza di obbligo di motivazione di una simile decisione – Primato del diritto dell’Unione – Obbligo di disapplicare una simile decisione di revoca dell’assegnazione» Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Obbligo degli Stati membri di predisporre i mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Questioni riguardanti norme nazionali relative all’adozione di decisioni di nomina dei giudici e al controllo giurisdizionale applicabile in un simile ambito – Inclusione (Art. 19, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 42‑44) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Normativa nazionale che autorizza un organo di un tribunale a revocare l’assegnazione a un giudice di quest’ultimo di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti – Normativa che non prevede i criteri della decisione di revoca dell’assegnazione e non impone alcun obbligo di motivazione di una simile decisione – Inammissibilità (Artt. 2 e 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, comma 2, e 52, § 3) (v. punti 62‑86, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Delibera adottata da un collegio di un tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti e li riassegna – Violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo di detto tribunale nazionale di disapplicare tale delibera e di eliminare le conseguenze illecite della violazione del diritto dell’Unione – Obbligo degli organi giudiziari che designano la composizione di tale formazione giudicante di disapplicare una simile delibera (Art. 19, § 1, TUE; art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 88‑97, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di due procedimenti penali, la cui assegnazione alla giudice che ha trasmesso i due rinvii pregiudiziali di cui trattasi è stata successivamente revocata, la Corte fornisce precisazioni sulla portata e sull’applicazione pratica della nozione d’«indipendenza giudiziaria “interna”», quale riconosciuta all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Per quanto concerne la causa C‑647/21, il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia), giudice del rinvio, in composizione monocratica, è stato investito in appello di un ricorso proposto da D.K. avverso una decisione con la quale lo stesso è stato condannato, in primo grado, a una pena detentiva. Per quanto riguarda la causa C‑648/21, M.C. e M.F. sono stati condannati in primo grado. Il giudice di secondo grado investito del loro appello ha assolto M.C. e ha confermato la condanna di M.F. Il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), di fronte al quale è stata proposta un’impugnazione avverso la decisione di secondo grado riguardante M.C., ha annullato tale decisione e ha rinviato il procedimento dinanzi al giudice del rinvio. In tale procedimento la formazione giudicante è composta da tre giudici, che sono la presidente della formazione, il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e un terzo giudice. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dalla sola presidente della formazione giudicante, che è la stessa giudice della causa C‑647/21. Nel settembre 2021, in un procedimento non connesso ai procedimenti principali, la giudice che ha trasmesso i due rinvii di cui trattasi ha chiesto al presidente della sezione d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) di sostituire, nella formazione giudicante di tale procedimento, il presidente del medesimo tribunale con un altro giudice. Infatti, ella ritiene che, poiché tale giudice è stato nominato sulla base di una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») nella sua nuova composizione, sarebbe violato il diritto a un giudice precostituito per legge, ai sensi, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE. Tale domanda è stata respinta. Nell’ottobre 2021, nell’ambito di un altro procedimento, la stessa giudice ha annullato una sentenza di un tribunale di primo grado emessa da una persona che era stata parimenti nominata sulla base di una delibera della KRS nella sua nuova composizione. Lo stesso mese il collegio del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha adottato una delibera volta a revocare l’assegnazione a detta giudice di circa settanta procedimenti, compresi i procedimenti principali. Secondo tale giudice, la delibera in parola non le è stata notificata ed ella non ha avuto conoscenza della sua motivazione. Il presidente di tale tribunale ha altresì adottato un’ordinanza che l’ha trasferita dalla sezione d’appello del medesimo tribunale alla sezione di primo grado di quest’ultimo. Tale ordinanza, entrata in vigore qualche giorno dopo la sua adozione, si limita a menzionare la necessità di garantire il corretto funzionamento di queste due sezioni. In tali circostanze il giudice del rinvio, interrogandosi sulla conformità degli atti summenzionati all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, chiede alla Corte, in sostanza, di precisare se la giudice che ha trasmesso le due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi possa continuare a svolgere funzioni giudicanti nei due procedimenti in parola. Il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte se sia tenuto a ignorare la delibera del collegio e gli altri atti successivi. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che tale normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare tale decisione. Per giungere a tale conclusione, la Corte precisa che le norme di assegnazione e di riassegnazione dei procedimenti fanno parte della nozione di giudice «precostituito per legge», la quale impone non soltanto che sussista un fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche il rispetto della composizione dell’organo in ciascun procedimento. Nel caso di specie risulta che la normativa in questione prevede che la modifica della composizione di un organo giurisdizionale è ammessa quando esiste un «ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale», senza ulteriori precisazioni. Ebbene, se è vero che tale normativa prevede, in sostanza, che un giudice resta investito dei procedimenti che gli sono stati assegnati nonostante il suo trasferimento a un’altra sede o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, fino alla chiusura di tali procedimenti, appare, tuttavia, che i suoi procedimenti possono essergli revocati su decisione del collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, senza che siano stabiliti criteri a tale scopo. Inoltre, secondo la medesima normativa, il collegio dell’organo giurisdizionale può anche revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice nell’ipotesi di trasferimento di quest’ultimo a un’altra sezione, ma, anche in questo caso, senza che tale possibilità sia accompagnata da alcun criterio preciso. Si deve quindi constatare che una normativa del genere non solo non prevede criteri oggettivi che disciplinino la possibilità di revocare l’assegnazione a un giudice di uno o più dei suoi procedimenti, ma consente altresì al collegio dell’organo giurisdizionale di cui trattasi di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice senza che una simile decisione sia motivata. Inoltre, la delibera del collegio con la quale l’assegnazione dei procedimenti principali è stata revocata alla giudice di cui trattasi non appare giustificabile dall’ordinanza di trasferimento, motivata laconicamente, con la quale il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha deciso, nell’ottobre 2021, di trasferire la giudice in questione a un’altra sezione dello stesso tribunale. Per di più, la revoca dell’assegnazione a un giudice dei procedimenti di cui è incaricato, senza che la normativa nazionale di cui trattasi stabilisca criteri oggettivi che consentano di disciplinare una simile possibilità di revoca e senza che la decisione di procedere a una revoca del genere debba essere motivata, non permette di escludere che tale revoca sia arbitraria o, addirittura, costituisca una sanzione disciplinare dissimulata. Pertanto, misure organizzative di revoca dell’assegnazione di procedimenti, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, la cui attuazione non sia disciplinata da criteri sufficientemente precisi e non sia soggetta a un sufficiente obbligo di motivazione, possono generare dubbi quanto alla possibilità che la revoca dell’assegnazione dei procedimenti, seguita da un trasferimento, sia avvenuta in risposta a precedenti atti del giudice di cui trattasi. Di conseguenza, al fine di evitare di lasciare spazio all’arbitrarietà che potrebbe derivare da un procedimento non trasparente, in grado di ledere i principi d’indipendenza e d’inamovibilità dei giudici, occorre che le norme nazionali che disciplinano la revoca dell’assegnazione dei procedimenti prevedano criteri oggettivi chiaramente formulati, in base ai quali può essere revocata l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, nonché l’obbligo di motivare le decisioni di revoca, in particolare nel caso di revoche senza il consenso del giudice di cui trattasi. In secondo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione impongono a un tribunale nazionale di disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti, nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione di tali procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Gli organi giudiziari competenti a designare e modificare la composizione di tale formazione giudicante devono disapplicare una simile delibera. Più precisamente, qualora venga constatata l’incompatibilità della normativa nazionale che disciplina la revoca dell’assegnazione dei procedimenti con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, una formazione giudicante dev’essere legittimata a proseguire, nella medesima composizione, l’esame dei procedimenti principali, senza che gli organi giudiziari competenti a designare e modificare la composizione delle formazioni giudicanti del tribunale nazionale possano opporvisi.
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