CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 17087/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7886/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di aventicausa dalla società [OSCURATO:PERSONA]- QUAVIAS.A.S., cancellata in data 30.3.2017 , rappresentat e e difes e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: latella.elmina @ cert.ordineavvocatipo- tenza.it),elettivamente domiciliat e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], piazza Verbano n. 8 ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore legale rappre- sentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – avvisidi accertamento avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Ba- silicatan. 69 / 1 /20 1 7 , depositata il 2 . 2 .20 1 7 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del la Basili- cata n. 69 / 1 /20 17 , depositata il 2 . 2 .20 17 veniv a accolto l’ appell o propostodalla società [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. e dalle socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] av- versola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Potenza n.88/3/2015 avente ad oggetto tre avvis i di accertamento notificat i dall’Agenziadelle Entrate , il primo alla società per II.DD. e IVA, in- teressie sanzioni e i restanti alle socie per trasparenza in relazione airispettivi redditi da partecipazione, relativamente a l period o d’im- posta2010. 2.Il giudice di primo grado , riuniti i ricorsi introduttivi, li accoglieva negandola legittimità degli accertamenti, fondati sulla ricostruzione induttivaex art. 39, comma 2 , del d.P.R. n. 600/1973 in capo alla societàdi un volume d’affari maggiore rispetto al dichiarato e sulla consequenzialeimputazione per trasparenza di tale ricostruzione nei confronti delle socie. La decisione veniva riformata in appello dalla CTRsul presupposto che la società aveva omesso di redigere ed esi- birele rimanenze relative agli anni di imposta 2008 - 10, circostanza chelegittimava la ricostruzione induttiva dei ricavi. 3.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassa- zioneMariangela Acquavia e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali aventi causa della società, cancellata dal registro delle imprese in data 30.3.2017, deducendo tre motiv i, cui replica l’Agenzia dell’Entrate concontroricorso. Consideratoche: 1.Con il primo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39, comma2, del d .P.R. n. 600/1973, per aver il giudice di seconde cure ritenutolegittimo l’accertamento nonostante la norma asseritamente violatanon contempli il ricorso al metodo induttivo per l’omessa re- dazione ed esibizione del dettaglio delle rimanenze, nonché la pre- tesa violazione del divieto di doppia imposizione per non avere la CTRconsiderato le minori rimanenze già tassate negli anni di impo- staprecedenti. 1.1.Da un lato, s econdo le ricorrenti , la contabilità semplificata pre- vistaper le imprese minori consisterebbe solo nella tenuta dei regi- striIVA acquisti e vendite e non anche delle distinte analitiche, la cui mancata acquisizione, relativamente alle rimanenze annotate in modocorretto nel registro acquisti, non legittimerebbe, pertanto, il ricorsoall’accertamento induttivo. 1.2.Dall’altro, si censura, sotto il diverso profilo della duplicazione dell’imposizione, che la CTR nel confermare gli avvisi di accerta- mento non abbia considerato « i minori acquisti da computare nel 2010perché già tassati anticipatamente negli anni 2008 e 2009 se- condoil diverso metodo induttivo utilizzato per tali anni » (cfr. p. 7 ricorso). 2.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infon- datezza. 2.1. In tema di imposte sui redditi di impresa, questa Corte (cfr. Cass.ordinanza n. 1861 del 27/01/2025 ; Cass. ordinanza n. 29105 del 13/11/2018 ) ha più volte affermato che le imprese minori, le qualifruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenute ad indicare ogni anno nel registro degli acquisti, ai fini IVA, il valore delle rimanenze di ma- gazzino,distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipoe della stessa quantità, secondo la normativa sulla valutazione dellerimanenze, non potendosi limitare ad annotare solo quello glo- bale. I n assenza di tali indicazioni - che, ove fatte oggetto di una richiestada parte dei verificatori, possono essere fornite dal contri- buenteanche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione ela verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile lacontabilità e procedere all'accertamento induttivo. Ilgiudice di seconde cure, accertata l’omessa redazione ed esibizione deldettaglio delle rimanenze relative agli anni 2008, 2009 e 2010, hafatto, dunque, corretta applicazione della norma affermando, con- formemente all’interpretazione costante del giudice di legittimità, che«l’omessa esibizione, in sede di verifica, del prospetto analitico dellerimanenze iniziali e finali, non consentendo all’Amministrazione finanziariadi effettuare un controllo sulla corretta quantificazione e contabilizzazionedi tali dati, autorizza la ricostruzione induttiva dei ricavid’impresa, anche attraverso l’utilizzo di presunzioni » (cfr. p. 4 dellasentenza impugnata). 2.2.In ordine al secondo profilo di doglianza , deve considerarsi coe- rentee privo di vizi logici il ragionamento del giudice di seconde cure, ilquale ha ritenuto corretta la ricostruzione dei ricavi operata sulla basedegli acquisti effettuati lasciando inalterate le esistenze iniziali ele rimanenze finali dichiarate, avendo accertato che « al fine di evi- tare una doppia imposizione, per la rideterminazione dei ricavi ac- certatiè stato scomputato dal maggior volume d’affari la quota d’in- crementodelle rimanenze già sottoposte a tassazione » ( ibidem , p. Afronte di tale statuizione , le ricorrenti si limitano a contrapporvi la propriaoriginaria prospettazione già vagliata dal giudice di merito, secondocui la ricostruzione induttiva del 2010 avrebbe dovuto tener contodelle minori rimanenze già tassate negli anni precedenti e al- legandoche « tali circostanze sono state valutate in maniera erronea e superficiale in sede di giudizio di secondo grado » (cfr. p. 7 del ricorso). Laprospettazione non offre tuttavia riscontro della decisività e delle evidenzeoggettive che, qualora presenti nella documentazione pro- dotta nei gradi di merito , avrebbero potuto supportare il motivo di ricorso, il quale con tutta evidenza difetta, sotto il profilo della la- mentata duplicazione d’imposta, del necessario requisito della spe- cificità e localizzazione. Si ribadisce (cfr. Cass. SS. UU. n. 8950/2022)che, al fine di sostenere prima e dimostrare poi la de- nunciataingiustizia della sentenza di secondo grado era onere delle ricorrenti indicare puntualmente il contenuto dei documenti richia- matiall'interno della censura e segnalare specificamente la loro pre- senzanegli atti del giudizio di merito, carenze che rendono la cen- suraestremamente generica e certamente non coincidente con i pre- cisi canoni di ammissibilità richiesti pacificamente dalla giurispru- denzadella Suprema Corte. 3.Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omes sa motivazione in relazionead un punto controverso decisivo, e censurano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39 , primo e secondo comma , del d.P.R. n. 600/1973, 53 del d.P.R.n. 633/1972, nonché 99 e 112 cod. proc. civ. per la ritenuta noncorrispondenza tra chiesto e pronunziato. 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.La censura è onnicomprensiva e compendia un coacervo di pa- radigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazione di leggealla censura motivazionale, fino alla nullità della sentenza per omessapronuncia. Varibadito al proposito che il giudizio per cassazione è un giudizio a criticavincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovarecollocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesami- naree di valutare autonomamente il merito della causa. Ne conse- gueche la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valu- tazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza impu- gnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. 4.2. Infatti, il giudizio di cassazione (v. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959)è un giudizio delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formu- lazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessa- riamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rien- tri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formu- lata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro con- fusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fat- tispecie di vizio enucleata dal codice di rito. 4.3. Il mezzo di impugnazione in disamina è inestricabilmente con- traddittorio fin dalla sua formulazione, perché se vi è omessa moti- vazione non vi è omessa pronuncia e se la censura è declinata come vizio motivazionale non può logicamente e utilmente contenere an- che una deduzione di violazione di legge, oltre che di omessa pro- nuncia da parte del giudice su parte della domanda. Inoltre, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata dedotta con riferimento al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. primo comma mentre avrebbe dovuto essere censurata in relazione al n. 4, paradigma processuale pertinente ai fini della co- struzione delmotivo di ricorso. 4.4. Infine, il corpo della censura chiaramente prospetta una richie- sta di rivalutazione del compendio probatorio che non può essere accolta in sede di legittimità. 5. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano l’«omessoesame di un fatto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c od . p roc . c iv . per la non corrispondenzatra chiesto e pronunciato » . 6.Il motivo è inammissibile. 6.1.La doglianza, oltre a non individuare il paradigma processuale dicensura rilevante, si riferisce ad un presunto vizio motivazionale e, allo stesso tempo, alla lamentata mancata corrispondenza tra chiestoe pronunciato, quest’ultima erroneamente denunciata con ri- ferimentoal n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.. 6.2.Il motivo, nel quale non viene neppure indicato il fatto decisivo controversoil cui esame sarebbe stato omesso, è in realtà incentrato sulladenuncia dell’omessa pronuncia « in merito ai motivi di illegitti- mitàdell’accertamento per errata e falsa applicazione dell’art. 41 bis d.P.R. 600/1973 » (cfr. p. 13 del ricorso). Tale censura, che deduce l’illegittimaapplicazione dell’accertamento parziale, è inammissibile perchédifetta di specificità, non dando prova della tempestiva pro- posizionedella questione in primo grado e quindi nella riproposizione inappello. Deve, dunque, essere data continuità al costante orientamento di questa Corte sui limiti di allegazione in sede di legittimità (cfr. già Cass.sentenza n. 12025 del 12/09/2000) , secondo cui, laddove una determinata questione giuridica - che imp lichi un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al finedi evitare una statuizione di inammissibilità per novità della cen- sura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare nel merito la questione stessa . 7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna le ricorrent i in solido alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in favore della controricorrente in euro 5. 9 00 pe