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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06983/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 3lRC(.1.4k., comr_ (A) 3-D (net A i 5( c-043-92 JATZ) duI _X ii:c_o->t,à-.9 I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 23 maggio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato la inefficacia della ordinanza con cui in data 26 maggio 2022 era stata disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al fine di comprendere la questione sottesa occorre ripercorrere, sia pure in breve, l'iter del procedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva alla pena di anni due e mesi due di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta commessi nel 2008, è richiedente la misura alternativa ed è domiciliato in Spagna. 2.1 Una prima decisione reiettiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] data 13 giugno 2019 è stata annullata con rinvio da questa Prima Sezione Penale con sentenza numero 20977 del 15 giugno 2020.

In tale arresto si è affermato il principio di diritto per cui in forza dei contenuti del d.Lgs. n.38 del 15 febbraio 2016 è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro della Unione Europea ove il condannato abbia trasferito la propria residenza.

Ciò in ragione del fatto che «la comune adesione all' Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione». 2.2 Una seconda decisione reiettiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 21 gennaio 2021 è stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n.4306 del 2022.

In detto arresto, dando per assodata la eseguibilità in astratto, si è rilevata la inadeguata motivazione del diniego, incentrato su aspetti non tali da comportare la formulazione di una prognosi negativa in punto di idoneità della misura alternativa ad assicurare il reinserimento sociale del condannato. 2.3 In sede di rinvio, con il provvedimento del 26 maggio 2022 il tribunale di Sorveglianza di Firenze ha emesso il provvedimento di ammissione, con prescrizioni e autorizzazione al lavoro.

Nella decisione si afferma, tra l'altro, che il condannato ha mostrato consapevolezza del reato commesso e buona volontà di recupero e gestione della propria vita, pur non essendosi adoperato per risarcire il danno arrecato. 2.5 Con decisione del 14 novembre 2022 l'autorità giudiziaria spagnola - Tribunale Centrale di Madrid - ha formulato alcuni rilievi sul contenuto delle prescrizioni ed ha chiesto allo Stato di emissione un nuovo «certificato» che indichi debitamente le misure di libertà vigilata da scontare in Spagna da parte dell'affidato e, se del caso, di «chiarirle in rapporto ai rilievi formulati».

In particolare, le perplessità della autorità giudicante spagnola riguardano i seguenti punti: prescrizione numero 3 (divieto di uscire dalla abitazione dopo le 23.00 e prima delle 7.00 del giorno seguente).

Su tale punto si rileva che tale statuizione implica arresti domiciliari, che non sono previsti dal codice spagnolo; prescrizione numero 7 (divieto di frequentare persone pregiudicate o tossicodipendenti, divieto di detenere armi).

Su tale punto si rileva che la prescrizione è generica e non individua 'persone o gruppi concreti' ; prescrizione numero 9 (obblighi di assistenza familiare; obbligo di adoperarsi in favore delle vittime del reato o, in alternativa, prestazione di attività gratuita in favore della collettività).

Su tale punto si rileva che non vengono identificati i beneficiari del dovere risarcitorio e non viene indicata la durata in concreto della eventuale attività non retribuita da prestare.

3. Tutto ciò premesso, il Tribunale di Sorveglianza, come si è anticipato, perviene alla deliberazione di inefficacia, oggi impugnata. 3.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che dai rilievi mossi dal Tribunale di Madrid deriva la non eseguibilità della misura alternativa, né la difesa ha suggerito altre modalità compatibili o offerto indicazioni circa lo svolgimento di attività di riparazione sociale.

4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 In sintesi la difesa rileva che:a) il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto dei principi di diritto espressi nelle due decisioni di annullamento con rinvio emesse da questa Corte di Cassazione; b) il Tribunale ha male interpretato il senso del provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria spagnola, posto che i rilievi mossi derivano dalla difficoltà di armonizzare le discipline interne dei due stati membri della UE e non concretizzano una ipotesi di assoluta ineseguibilità; c) il Tribunale non ha operato alcun tentativo di facilitare la esecuzione del provvedimento attraverso la variazione o specificazione dei contenuti delle prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. Va premesso che il principio generale su cui si basa la cooperazione tra le autorità giudiziarie di Stati aderenti alla UE è quello della reciproca fiducia e della più ampia collaborazione, già espresso nella Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 1959.

La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, in tema di reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni di sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, attuata con il D.Lgs. n.38 del 2016 mira - in detto ambito - a rendere possibile, come precisato dalla citata sentenza n.20977 del 15 giugno 2020 emessa da questa Prima Sezione Penale, l'esecuzione in altro paese aderente alla UE delle misure alternative alla detenzione, tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale. 2.1 Va ulteriormente premesso che secondo l'ordinamento interno la «inefficacia» della misura dell'affidamento può derivare dalla mancata sottoscrizione, da parte dell'affidato, del verbale contenente le prescrizioni da osservare o dalla sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi nel corso della prova (ai sensi degli artt. 97 e 98 del Dpr n.230 del 2000). 2.2 Nel caso in esame è stata pertanto adottata una formula decisoria non consentita, posto che la «inefficacia» della misura è stata correlata ad una pretesa ineseguibilità di specifiche prescrizioni derivante dai rilievi mossi dalla autorità spagnola.2.3 Ma detti rilievi, come osservato dal ricorrente, non appaiono espressivi di una reale ineseguibilità, risultando formulati in chiave di richiesta di «adeguamento» e «chiarimento», proprio in ragione del necessario sforzo di coordinamento derivante dalla esecuzione della misura in uno diverso stato. 2.4 II possibile adeguamento dei contenuti delle prescrizioni (in ragione del perseguimento dei fini cui si ispira la cii:ata Decisione quadro) in fase di riconoscimento della decisione che applica la misura alternativa è previsto dallo stesso D.Igs. n. 38 del 2016 (in sede di riconoscimento della decisione proveniente dall'estero, ai sensi dell'art.10 comma 2) ed è pertanto evidente che la decisione emessa dalla autorità giudiziaria spagnola a tale finalità si ispira, non essendo stato negato il riconoscimento della decisione interna, quanto promossa una interlocuzione dialettica.

3. Ciò posto, la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza risulta viziata, non essendo stato posto in essere il dovuto tentativo - anche ex officio - di rendere il contenuto delle prescrizioni il più possibile 'aderente' alle riserve formulate dalla autorità spagnola, nei limiti della compatibilità con l'ordinamento interno, con emissione di un nuovo «certificato». 3.1 Al solo fine di orientare in diritto le valutazioni del giudice del rinvio, va peraltro ricordato che: a) quanto ai contenuti della originaria prescrizione numero 3, l'ordinamento interno non prevede alcun automatismo circa la applicazione e la latitudine di restrizioni alla libertà di locomozione, limitandosi a prevedere che, anche attraverso limitazioni e prescrizioni, la misura alternativa contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati.

Da ciò deriva che il contenuto di detti limiti va personalizzato e argomentato in ragione delle specifiche condizioni soggettive dell'affidato (v.

Sez.

I n. 1257 del 20.12.2018, dep.2019, rv 276383; Sez.

I n. 54339 del 20.11.2018, rv 274756); b) quanto ai contenuti delle ulteriori prescrizioni oggetto di richiesta di chiarimento, parimenti va rilevato che l'ordinamento interno prevede che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato ed ampia gli obblighi di assistenza familiare.

E' altresì previsto il divieto di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati, sempre in ragione delle finalità preventive.

Eventuali violazioni possono determinare, in rapporto al livello di gravità, la revoca dell'affidamento .Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuova valutazione, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 3lRC(.1.4k., comr_ (A) 3-D (net A i 5( c-043-92 JATZ) duI _X ii:c_o->t,à-.9 I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 23 maggio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato la inefficacia della ordinanza con cui in data 26 maggio 2022 era stata disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al fine di comprendere la questione sottesa occorre ripercorrere, sia pure in breve, l'iter del procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva alla pena di anni due e mesi due di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta commessi nel 2008, è richiedente la misura alternativa ed è domiciliato in Spagna. 2.1 Una prima decisione reiettiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] data 13 giugno 2019 è stata annullata con rinvio da questa Prima Sezione Penale con sentenza numero 20977 del 15 giugno 2020. In tale arresto si è affermato il principio di diritto per cui in forza dei contenuti del d.Lgs. n.38 del 15 febbraio 2016 è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato membro della Unione Europea ove il condannato abbia trasferito la propria residenza. Ciò in ragione del fatto che «la comune adesione all' Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell'adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione». 2.2 Una seconda decisione reiettiva emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 21 gennaio 2021 è stata annullata con rinvio dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n.4306 del 2022. In detto arresto, dando per assodata la eseguibilità in astratto, si è rilevata la inadeguata motivazione del diniego, incentrato su aspetti non tali da comportare la formulazione di una prognosi negativa in punto di idoneità della misura alternativa ad assicurare il reinserimento sociale del condannato. 2.3 In sede di rinvio, con il provvedimento del 26 maggio 2022 il tribunale di Sorveglianza di Firenze ha emesso il provvedimento di ammissione, con prescrizioni e autorizzazione al lavoro. Nella decisione si afferma, tra l'altro, che il condannato ha mostrato consapevolezza del reato commesso e buona volontà di recupero e gestione della propria vita, pur non essendosi adoperato per risarcire il danno arrecato. 2.5 Con decisione del 14 novembre 2022 l'autorità giudiziaria spagnola - Tribunale Centrale di Madrid - ha formulato alcuni rilievi sul contenuto delle prescrizioni ed ha chiesto allo Stato di emissione un nuovo «certificato» che indichi debitamente le misure di libertà vigilata da scontare in Spagna da parte dell'affidato e, se del caso, di «chiarirle in rapporto ai rilievi formulati». In particolare, le perplessità della autorità giudicante spagnola riguardano i seguenti punti: prescrizione numero 3 (divieto di uscire dalla abitazione dopo le 23.00 e prima delle 7.00 del giorno seguente). Su tale punto si rileva che tale statuizione implica arresti domiciliari, che non sono previsti dal codice spagnolo; prescrizione numero 7 (divieto di frequentare persone pregiudicate o tossicodipendenti, divieto di detenere armi). Su tale punto si rileva che la prescrizione è generica e non individua 'persone o gruppi concreti' ; prescrizione numero 9 (obblighi di assistenza familiare; obbligo di adoperarsi in favore delle vittime del reato o, in alternativa, prestazione di attività gratuita in favore della collettività). Su tale punto si rileva che non vengono identificati i beneficiari del dovere risarcitorio e non viene indicata la durata in concreto della eventuale attività non retribuita da prestare. 3. Tutto ciò premesso, il Tribunale di Sorveglianza, come si è anticipato, perviene alla deliberazione di inefficacia, oggi impugnata. 3.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che dai rilievi mossi dal Tribunale di Madrid deriva la non eseguibilità della misura alternativa, né la difesa ha suggerito altre modalità compatibili o offerto indicazioni circa lo svolgimento di attività di riparazione sociale. 4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 In sintesi la difesa rileva che:a) il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto dei principi di diritto espressi nelle due decisioni di annullamento con rinvio emesse da questa Corte di Cassazione; b) il Tribunale ha male interpretato il senso del provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria spagnola, posto che i rilievi mossi derivano dalla difficoltà di armonizzare le discipline interne dei due stati membri della UE e non concretizzano una ipotesi di assoluta ineseguibilità; c) il Tribunale non ha operato alcun tentativo di facilitare la esecuzione del provvedimento attraverso la variazione o specificazione dei contenuti delle prescrizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che il principio generale su cui si basa la cooperazione tra le autorità giudiziarie di Stati aderenti alla UE è quello della reciproca fiducia e della più ampia collaborazione, già espresso nella Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 1959. La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, in tema di reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni di sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, attuata con il D.Lgs. n.38 del 2016 mira - in detto ambito - a rendere possibile, come precisato dalla citata sentenza n.20977 del 15 giugno 2020 emessa da questa Prima Sezione Penale, l'esecuzione in altro paese aderente alla UE delle misure alternative alla detenzione, tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale. 2.1 Va ulteriormente premesso che secondo l'ordinamento interno la «inefficacia» della misura dell'affidamento può derivare dalla mancata sottoscrizione, da parte dell'affidato, del verbale contenente le prescrizioni da osservare o dalla sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi nel corso della prova (ai sensi degli artt. 97 e 98 del Dpr n.230 del 2000). 2.2 Nel caso in esame è stata pertanto adottata una formula decisoria non consentita, posto che la «inefficacia» della misura è stata correlata ad una pretesa ineseguibilità di specifiche prescrizioni derivante dai rilievi mossi dalla autorità spagnola.2.3 Ma detti rilievi, come osservato dal ricorrente, non appaiono espressivi di una reale ineseguibilità, risultando formulati in chiave di richiesta di «adeguamento» e «chiarimento», proprio in ragione del necessario sforzo di coordinamento derivante dalla esecuzione della misura in uno diverso stato. 2.4 II possibile adeguamento dei contenuti delle prescrizioni (in ragione del perseguimento dei fini cui si ispira la cii:ata Decisione quadro) in fase di riconoscimento della decisione che applica la misura alternativa è previsto dallo stesso D.Igs. n. 38 del 2016 (in sede di riconoscimento della decisione proveniente dall'estero, ai sensi dell'art.10 comma 2) ed è pertanto evidente che la decisione emessa dalla autorità giudiziaria spagnola a tale finalità si ispira, non essendo stato negato il riconoscimento della decisione interna, quanto promossa una interlocuzione dialettica. 3. Ciò posto, la decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza risulta viziata, non essendo stato posto in essere il dovuto tentativo - anche ex officio - di rendere il contenuto delle prescrizioni il più possibile 'aderente' alle riserve formulate dalla autorità spagnola, nei limiti della compatibilità con l'ordinamento interno, con emissione di un nuovo «certificato». 3.1 Al solo fine di orientare in diritto le valutazioni del giudice del rinvio, va peraltro ricordato che: a) quanto ai contenuti della originaria prescrizione numero 3, l'ordinamento interno non prevede alcun automatismo circa la applicazione e la latitudine di restrizioni alla libertà di locomozione, limitandosi a prevedere che, anche attraverso limitazioni e prescrizioni, la misura alternativa contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati. Da ciò deriva che il contenuto di detti limiti va personalizzato e argomentato in ragione delle specifiche condizioni soggettive dell'affidato (v. Sez. I n. 1257 del 20.12.2018, dep.2019, rv 276383; Sez. I n. 54339 del 20.11.2018, rv 274756); b) quanto ai contenuti delle ulteriori prescrizioni oggetto di richiesta di chiarimento, parimenti va rilevato che l'ordinamento interno prevede che l'affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato ed ampia gli obblighi di assistenza familiare. E' altresì previsto il divieto di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati, sempre in ragione delle finalità preventive. Eventuali violazioni possono determinare, in rapporto al livello di gravità, la revoca dell'affidamento .Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuova valutazione, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sor
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