CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1971
Cassazione n. 06960/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1971 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 settembre 2022 la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Ferrara in data 25.6.2019, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5 , d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 . (fatto accertato in Ferrara 1'1.3.2017) condannandolo alla pena di anni uno di reclusione e di Euro 1500,00 di multa, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed Euro 1200,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegittimità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen. e la violazione di legge con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. cit. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrato il reato di detenzione al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente considerando tale ricostruzione l'unica coerente con il contesto probatorio. 3. Il ricorso é manifestamente infondato.. Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzarnento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463) Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reìntroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta dal quantitativo di stupefacenti troppo elevato per un uso personale, dalla presenza di strumenti per la suddivisione nonché in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui é avvenuto il controllo dell'imputato. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito. 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci • il 14.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente