CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 7 novembre 2024 che ne ha confermato la condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), reato commesso il 30 marzo 2022. 2.Con unico motivo di ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - chiede l’annullamento della sentenza impugnata per vizio di violazione di legge (artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.). Sostiene che la sentenza è nulla perché l’unico difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], non aveva ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza in appello, avviso che era stato notificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già revocato nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata presso la Corte di appello il 7 febbraio 2024. Tale eccezione non era stata esaminata, sebbene proposta con memoria difensiva del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in vista dell’udienza del 25 settembre 2024, tenutasi con rito cartolare. 3.Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-biscod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito,con modificazioni, dalla l. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato. Va premesso, in fatto, che l’avviso di fissazione dell’udienza in appello risulta spedito il 28 novembre 2023 per l’udienza del 18 marzo 2024 e notificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. L’udienza 18 marzo 2024 veniva rinviata al 25 settembre 2024 perché il Collegio rilevava la tardività delle conclusioni del Procuratore generale. In vista dell’udienza del 25 settembre 2024 il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], faceva pervenire memoria con la quale eccepiva la nullità della fissazione dell’udienza per la quale non aveva ricevuto avviso, sebbene fosse l’unico difensore del [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva confermato la sola nomina dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già nominato con dichiarazione resa all’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 2022, revocando gli altri difensori. La Corte di appello, disponeva l’acquisizione della nomina, non presente agli atti, e rinviava la trattazione all’udienza del 7 novembre 2024, rinvio di cui veniva data notizia, con trasmissione del verbale a mezzo a mezzo PEC ricevuta il 1 ottobre 2024, ai difensori del [OSCURATO:PERSONA] tra i quali l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il Collegio che la notifica all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’esito dell’udienza del 25 settembre 2024, anche tenuto conto dell’eccezione proposta dallo stesso difensore in vista dell’udienza del 25 settembre 2024 dalla quale risultava la sua conoscenza del processo di appello fissato a carico del [OSCURATO:PERSONA], è sufficienteai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale per l’udienza del 7 novembre 2024, tenutasi con rito cartolare. L’avviso al difensore della data di rinvio, risulta, infatti, adeguato ai fini della conoscenza della trattazione del processo in appello, sicché non ricorre nullità per omessa notifica dell’avviso di fissazione della prima udienza di trattazione per violazione del diritto di difesa dell’imputato poiché il difensore di fiducia dell’imputato era stato messo a conoscenza della data di celebrazione dell’appello ed era, pertanto, in condizione di esercitare i diritti difensivi chiedendo la trattazione in presenza. Nelle udienze del 18 marzo e 25 settembre 2024 non era stata svolta attività processuale essendosi limitato il Collegio alla verifica della corretta costituzione del rapporto processuale. Irrilevante, in presenza dell’esame dell’eccezione difensiva all’udienza del 25 settembre 2024 e dei conseguenti adempimenti a cura della Corte di appello, il mancato esame, nella sentenza impugnata, dell’eccezione difensiva. Solo per completezza va rilevato che, trattandosi di impugnazione proposta prima del 1 luglio 2024 il termine dell’avviso al difensore, ai sensi dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. era quello di venti giorni e non il termine di quaranta giorni, introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (S.U., n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095). 2. Il ricorrente, in conseguenza della inammissibilità del ricorso, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme