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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 01227/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 15 giugno 2021, che ha riformato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi il 1 agosto 2014, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - considerato che: il primo motivo di ricorso, con il quale è eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello, perché effettuata presso il difensore di fiducia, piuttosto che nei modi ordinari, essendo divenuta impossibile la notifica medesima presso il domicilio eletto per irreperibilità del destinatario, è manifestamente infondata, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772); il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità, e manifestamente infondato, posto che è jus receptum che per motivare il diniego del detto beneficio è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I 2 dicembre 2022 Il cons I estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 15 giugno 2021, che ha riformato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per i delitti di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi il 1 agosto 2014, limitatamente al trattamento sanzionatorio; - considerato che: il primo motivo di ricorso, con il quale è eccepita la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello, perché effettuata presso il difensore di fiducia, piuttosto che nei modi ordinari, essendo divenuta impossibile la notifica medesima presso il domicilio eletto per irreperibilità del destinatario, è manifestamente infondata, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772); il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità, e manifestamente infondato, posto che è jus receptum che per motivare il diniego del detto beneficio è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 2 dicembre 2022 Il cons I estens
Decreto Cassazione n. 01227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris