CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del Giudice di Pace di Belluno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Belluno, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di minaccia e lesione personale, ritenuta la competenza del Tribunale di Belluno, ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, deducendo la abnormità del provvedimento per effetto della retrocessione del processo al Procuratore della Repubblica di Belluno, mentre il Giudice di pace avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Tribunale ritenuto competente; la restituzione degli atti al Pubblico ministero, che aveva già esercitato l'azione penale, aveva determinato un'indebita regressione del procedimento, mentre la trasmissione degli atti al Tribunale avrebbe presumibilmente determinato, stante l'erroneità della dichiarazione di incompetenza per materia, l'innesco di un conflitto di competenza da parte del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo il costante orientamento espresso da questa Corte, alla luce del non equivoco tenore dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabfie per cassazione e può dare luogo solo a conflitto di competenza (Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Calefato, Rv. 264258; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013 - dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865). Né, d'altra parte, potrebbe sostenersi la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento abnorme. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), ricorre l'abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso che esso esprime l'esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa' da quella configurata dalla legge, ossia completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); l'abnorrnità funzionale va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, giacché solo in questo caso il pubblico ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi appena indicate. 3. Neppure l'abnormità del provvedimento può affermarsi sulla base della circostanza che il Giudice di pace ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica, anziché direttamente al Tribunale ritenuto competente. Deve, a tale proposito, ricordarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 23 c.p.p. «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo». Con detta sentenza la Consulta ha individuato, nella norma originaria, una violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, in quanto il meccanismo delineato dal legislatore avrebbe precluso all'imputato la possibilità di chiedere la definizione del processo tramite giudizio abbreviato o altri riti alternativi. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso