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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21150/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, di cui è vietato il porto senza giustificato motivo ex art. 4, comma 2,

I. n. 110/75, così qualificata l'imputazione di tentato omicidio; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili in quanto da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo all'esclusione della legittima difesa) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, di cui è vietato il porto senza giustificato motivo ex art. 4, comma 2, I. n. 110/75, così qualificata l'imputazione di tentato omicidio; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono inammissibili in quanto da un lato del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo all'esclusione della legittima difesa) e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris