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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28338/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.494 e 495 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito al giudizio di responsabilità dell'imputato, è generico e non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Sul punto, infatti, il giudice d'appello ha correttamente indicato come prova fondamentale dell'avvenuto accertamento dell'identità dell'imputato la dichiarazione fornita dall'operante della Stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato come lo stesso imputato, a seguito dei riscontri sulla banca data SDI da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo utilizzatore del mezzo fermato, abbia ammesso la sua vera identità, esibendo anche il relativo documento.

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Sul punto, si osserva come la sentenza impugnata abbia già correttamente escluso l'esistenza dei presupposti di tenuità della condotta tali da far ritenere concretata l'ipotesi di non punibilità, qualificando la condotta dell'imputato come abituale in forza della sussistenza di tre precedenti per reati della stessa indole.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt.494 e 495 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in merito al giudizio di responsabilità dell'imputato, è generico e non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Sul punto, infatti, il giudice d'appello ha correttamente indicato come prova fondamentale dell'avvenuto accertamento dell'identità dell'imputato la dichiarazione fornita dall'operante della Stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato come lo stesso imputato, a seguito dei riscontri sulla banca data SDI da cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo utilizzatore del mezzo fermato, abbia ammesso la sua vera identità, esibendo anche il relativo documento. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sul punto, si osserva come la sentenza impugnata abbia già correttamente escluso l'esistenza dei presupposti di tenuità della condotta tali da far ritenere concretata l'ipotesi di non punibilità, qualificando la condotta dell'imputato come abituale in forza della sussistenza di tre precedenti per reati della stessa indole. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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