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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25722/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l'insussistenza di prove in ordine all'evasione ed il mancato riconoscimento della continuazione con altro identico delitto realizzato ad un mese di distanza da quello per cui è procedimento sono riproduttivi di analoghe questioni già sottoposte al vaglio della Corte di appello che: quanto a prova della responsabilità, ha osservato come il controllo effettuato dagli operanti avesse consentito di accertare che il ricorrente non fosse in casa, circostanza comunicata agli operanti dalla nipote del D'Anna che non aveva alcun motivo per mentire e compromettere il ricorrente; quanto al mancato riconoscimento della continuazione, ha osservato come ben differenti fossero le ragioni alla base delle due evasioni nonostante fossero state commesse a poco tempo di distanza l'una dall'altra; / rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l'insussistenza di prove in ordine all'evasione ed il mancato riconoscimento della continuazione con altro identico delitto realizzato ad un mese di distanza da quello per cui è procedimento sono riproduttivi di analoghe questioni già sottoposte al vaglio della Corte di appello che: quanto a prova della responsabilità, ha osservato come il controllo effettuato dagli operanti avesse consentito di accertare che il ricorrente non fosse in casa, circostanza comunicata agli operanti dalla nipote del D'Anna che non aveva alcun motivo per mentire e compromettere il ricorrente; quanto al mancato riconoscimento della continuazione, ha osservato come ben differenti fossero le ragioni alla base delle due evasioni nonostante fossero state commesse a poco tempo di distanza l'una dall'altra; / rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25722/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris