CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 1968
Cassazione n. 04300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1968 avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; 2_, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Eugenio FIORENTINO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 27 febbraio 2023 con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liberazione anticipata relativa al semestre dal 24 agosto 2022 al 24 febbraio 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] FIORENTINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 657 cod. proc. pen. perché, accolta l'istanza di fungibilità del periodo di custodia cautelare sofferto dal 1° marzo 2022 al 22 aprile 2022, tale periodo doveva essere considerato ai fini del beneficio richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, come sottolinea il Procuratore generale, è inammissibile. 2. Nel caso di specie, come il ricorso non contesta, l'imputato è stato definitivamente scarcerato per espiazione della pena in data 9 marzo 2023. Tale elemento di fatto è rilevante sotto un duplice ordine di ragioni. 2.1. Innanzitutto, perché, con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 1° dicembre 2022, non impugnata, i semestri utili all'ottenimento del beneficio sono stati individuati a decorrere dal 23 aprile 2022. In forza di tale provvedimento, il primo semestre, per il quale l'istanza è stata rigettata con il provvedimento non impugnato, decorreva dal 23 aprile 2022 al 22 ottobre 2022, sicché l'ulteriore semestre, per il quale poteva essere avanzata l'istanza di liberazione anticipata, decorreva dal 23 ottobre 2022 al 22 aprile 2023. Il semestre oggetto dell'istanza (dal 24 agosto 2022 al 24 febbraio 2023), non corrisponde a quello individuato dal giudice e comprende una frazione di tempo (dal 24 agosto 2022 al 22 ottobre 2022) per la quale il beneficio è stato definitivamente rigettato, sicché non raggiunge il periodo minimo di tempo necessario ad avanzare l'istanza per il beneficio della liberazione anticipata. 2.2. Sotto altro profilo, comunque, l'avvenuta scarcerazione in data 9 marzo 2023 rende privo di interesse il ricorso volto ad ottenere la applicazione della liberazione anticipata per una pena già interamente espiata. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che «non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825). La decisione ha chiarito che è inidoneo, a fondare l'interesse al ricorso in tema di liberazione anticipata, il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso (nello stesso senso, Sez. 1, n. 42906 del 12/09/2019, Acri, Rv. 277297). 3. D'altra parte, il ricorso è inammissibile perché non centra la questione decisiva e, cioè, se durante il periodo di detenzione vi sia stata adesione al trattamento; circostanza esclusa dai giudici di merito. Nel caso in esame, non è controverso che il condannato, mentre si trovava sottoposto all'affidamento ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), è stato tratto in arresto per un diverso reato in data 10 marzo 2022, restando detenuto per tale causa fino al 22 aprile 2022. Tale periodo di custodia cautelare è stato giudicato fungibile ex art. 657 cod. proc. pen. con quello in espiazione, sicché la pena da espiare è stata conseguentemente ridotta. Tale evenienza, però, se rileva sotto il profilo della durata della pena, non produce alcuna automatica conseguenza sulla liberazione anticipata poiché essa richiede non solo l'espiazione, ma l'adesione al trattamento. Ebbene, sul punto, il provvedimento impugnato, che richiama quello del Magistrato di sorveglianza, fa comunque notare che proprio l'arresto per un reato commesso durante l'espiazione della pena si presenta di ostacolo al riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo nel quale il reato è stato commesso. Il ricorso è del tutto silente sul punto e si limita a richiamare la fungibilità della pena disposta dal giudice dell'esecuzione. 4. All'inamrnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa