CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39738/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n.8073 del 09/01/2025 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 biscod. proc. pen. avverso la sentenza n.8073 del 9 gennaio 2025 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, per l'omesso rilievo, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata. 2. Osserva come l’impugnata sentenza avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione con riferimento al capo d) di imputazione relativo al fatto di reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, commesso il 30 settembre 2014,in linea con quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1905/2024, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado aveva già pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere i reati di cui ai capi a), b) e c) estinti per intervenuta prescrizione. Con riferimento a tali capi di imputazione, era decorso il termine di 10 anni dalla data di commissione del fatto, tenuto conto della sospensione del termine dal 28 /01 /2020 al 4 /0 3 /2020, per l’adesione della difesa dell’imputata all’astensione delle udienze. La difesa ritiene che per mera svista, la sentenzadel giudice di legittimità si riferiscasolo al capo f) di imputazione, conseguentemente tralasciando di rilevare lo spirarein data 5/11/2024 del termine di prescrizione relativo al capo d), pur avendo ritenuto il ricorso infondato ma non inammissibile. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la revoca della sentenza n.8073 del 2025 emessa dalla Terza Sezione penale e l’annullamento senza rinvio della sentenza n.1905/24 della Corte di appello di Torino limitatamente al capo d) per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] imputata per i delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 commessi dal dicembre 2012 a settembre 2015, secondo i seguenti capi di imputazione: a) all’art. 8 d.lgs.n.74/2000, poiché «quale amministratore unico di C.L.L. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TO), via Vernea n. 18, al fine di consentire alla società 3F [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, emetteva o rilasciava nel 2012 fatture riferite in tutto e/o in parte ad operazioni inesistenti, per un importo complessivo di € 1.803.194,69.[OSCURATO:PERSONA] (TO), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], data ultima fattura»; b) all’art. 2 d.lgs. n.74/2000, poiché «in qualità di amministratore unico di C.L.L. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TO), via Vernea n. 18, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale della società relativa a dette imposte ([OSCURATO:PERSONA] di Capitali n. 12163852698 - 0000002 del 30 settembre 2013, per l'anno di imposta 2012) elementi passivi fittizi pari a € 2.044.882,30 (con conseguente IVA indebitamente detratta pari a € 429.425,30), avvalendosi di fatture riferite in tutto e/o in parte ad operazioni inesistenti.[OSCURATO:PERSONA] (TO), in data 30 settembre 2013, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata»; c) all’art. 8 d.lgs. n.74/2000, poiché «quale amministratore unico di C.L.L. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TO), via Vernea n. 18, al fine di consentire alla società 3F [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, emetteva o rilasciava nel 2013 fatture riferite in tutto e/o in parte a operazioni inesistenti, per un importo complessivo di € 1.755.737,44. [OSCURATO:PERSONA] (TO), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data ultima fattura»; d) all’art. 2 d.lgs. n.74/2000 poiché «in qualità di amministratore unico di C.L.L. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TO), via Vernea n. 18, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale della società relativa a dette imposte ([OSCURATO:PERSONA] di Capitali n. 11503161409 - 0000003 del 30 settembre 2014, per l'anno di imposta 2013) elementi passivi fittizi pari a € 1.746.864,80 (con conseguente IVA indebitamente detratta pari a € 371.576,68), avvalendosi di fatture riferite in tutto e/o in parte ad operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] (TO), il 30 settembre 2014, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata»; e) all’art. 8 d.lgs. n.74/2000, poiché «quale amministratore unico di C.L.L. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TO), via Vernea n. 18, al fine di consentire alla società 3F [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, emetteva o rilasciava nel 2014 fatture riferite in tutto e/o in parte ad operazioni inesistenti, per un importo complessivo di € 1.807.485,15.[OSCURATO:PERSONA] (TO), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], data ultima fattura»; f) all’art. 2 d.lgs. n.74/2000 poiché «in qualità di amministratore unico di C.L.L. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (TO), via Vernea n. 18, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale della società relativa a dette imposte ([OSCURATO:PERSONA] di Capitali n. 17550159919 - 0000002 del 29 settembre 2015, per l'anno di imposta 2014) elementi passivi fittizi pari a € 1.780.498,31 (con conseguente IVA indebitamente detratta pari a € 391.709,61), avvalendosi difatture riferite in tutto e/o in parte a operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] (TO), in data 29 settembre 2015, data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata» 2. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna emessa in primo grado in relazione ai reati di cui ai capi d), e) ed f) e, dichiarati estinti per prescrizione i reati contestati ai capi a), b) e c), ha rideterminato la pena in 1 anno e 20 giornidi reclusione secondo il seguente calcolo: per il reato sub f), più grave, anni 1 e mesi 6 di reclusione, ridotta ad anni 1 di reclusione exart. 62 bis cod. pen., aumentata di giorni 10 di reclusione per ciascuno dei reati sub d) ed e) posti in continuazione. 3. Con il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stata dedotta, con il primo motivo, violazione di cui all’art. 606, comma primo, lettera b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell’art.2 del d. lgs. n.74/2000 «con riferimento ai capi e ai punti della sentenza inerenti all’integrazione del predetto reato, nonostante l’assenza di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti» e, con il secondo motivo, violazione di cui all’art. 606, comma primo, lettera e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione «in ordine ai capi e ai punti della sentenza inerenti alla sussistenza di una condotta di approntamento di falsa documentazione avente rilievo probatorio ai fini fiscali». 4. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenendo in motivazione che l’impugnazione attingesse esclusivamente il capo f) con specifico riferimento alle fatture asseritamente emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Tale assunto integra errore percettivo perché il ricorso si riferiva «ai capi e ai punti della sentenza» inerenti all’integrazione del reato di cui all’art. 2 d. lgs. n.74/2000, dunque anche al reato contestato sub d), in cui vi è il riferimento anche a fatture asseritamente emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo il ricorso non inammissibile, la Corte avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione del reato subd) e rideterminare la pena. L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è, infatti,emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. qualora, come nel caso in esame,il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato,che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche(Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 –01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 – 01 ) . 5. Per tali ragioni la sentenza n. 8073 del 9/01/2025 della Terza sezione deve essere revocata. 6. Si deve, quindi, procedere a dichiarare estinto per prescrizione il reato sub d) per decorso del termine decennale, pur computando la sospensione maturata, con rideterminazione della pena, alla quale può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. detraendo dalla pena irrogata dalla Corte di appello i 10 giorni di reclusione corrispondenti all’aumento per la continuazione riferibile al reato estinto. P.Q.M Accoglie il ricorso straordinario exart. 625 bis c.p.p. e revoca la sentenza n. 8073 del 9.1.2025 della Terza sezione della Corte di Cassazione nel procedimento n. 30353/2024 r.g. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino emessa l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo sub d) per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso