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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 26367/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 01JCGGD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 01JCGGD), evidenziando l'assenza di radicamento sul territorio, la genericità dell'offerta di lavoro e la mancanza riferimenti affettivi; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione; Rilevato che in data 2/2/2023 è pervenuta una memoria in cui si dà atto che il condannato è stato scarcerato ma che sussiste l'interesse alla pronuncia, in quanto lo stesso non ha potuto esercitare attività lavorativa e comunque alla corretta applicazione della legge; Rilevato che ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per proporre impugnazione è necessario l'interesse alla decisione e che questo deve essere diretto, attuale e concreto (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 - 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01); Rilevato che gli interessi indicati dal ricorrente risultano esclusivamente ipotetici e astratti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che l'inammissibilità del ricorso è determinata da una carenza di interesse sopravvenuta alla presentazione dell'impugnazione derivante dalla concessione del beneficio dallo stesso richiesto e che, pertanto, possono escludersi profili di colpa a carico del ricorrente; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 01JCGGD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 01JCGGD), evidenziando l'assenza di radicamento sul territorio, la genericità dell'offerta di lavoro e la mancanza riferimenti affettivi; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione; Rilevato che in data 2/2/2023 è pervenuta una memoria in cui si dà atto che il condannato è stato scarcerato ma che sussiste l'interesse alla pronuncia, in quanto lo stesso non ha potuto esercitare attività lavorativa e comunque alla corretta applicazione della legge; Rilevato che ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per proporre impugnazione è necessario l'interesse alla decisione e che questo deve essere diretto, attuale e concreto (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825 - 01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199 - 01); Rilevato che gli interessi indicati dal ricorrente risultano esclusivamente ipotetici e astratti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; Considerato che l'inammissibilità del ricorso è determinata da una carenza di interesse sopravvenuta alla presentazione dell'impugnazione derivante dalla concessione del beneficio dallo stesso richiesto e che, pertanto, possono escludersi profili di colpa a carico del ricorrente; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così
Sentenza Cassazione n. 26367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris