CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 24384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni, anche con memoria, del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con l'a quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura del divieto di dimora nelle province di Salerno ed Avellino, oltre che nel Comune di Roma, in relazione a numerose ipotesi di reato mosse con riguardo a "frodi carosello". (co 2. Propone ricorso per cassazione Purgante, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con due censure sovrapponibili - la violazione degli artt. 125, 274, 275, 292 cod. proc. pen., con vizio di 'motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura cautelare senza alcuna effettiva valutazione del pericolo di reiterazione dei reati, che dovrebbe emergere come concreto ed attuale, ossia di prossima realizzazione. In particolare, l'ordinanza - che sul punto si esprimerebbe con mere congetture - non avrebbe considerato che il ricorrente si sarebbe dimesso dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il [OSCURATO:DATA_NASCITA], circa un anno e mezzo prima dell'applicazione della misura cautelare; queste dimissioni, peraltro, non sarebbero avvenute affatto all'indomani delle continue perquisizioni a carico della società, come si legge nell'ordinanza, ma circa due anni dopo la prima di queste, ed oltre un anno dopo l'esecuzione dell'ultima misura cautelare reale in danno della società. Dal 31/8/2021, dunque, il ricorrente avrebbe interrotto ogni rapporto con l'ente, oltre ad ogni rapporto - anche di fatto - con quelli collegati; tanto che, in sede di perquisizione, non sarebbe stato trovato alcun documento relativo agli stessi soggetti giuridici. Ebbene, con riguardo a questi elementi, che si assumono decisivi, il Tribunale non avrebbe motivato affatto, né avrebbe considerato l'assenza di qualunque prova circa l'esercizio attuale della professione di ragioniere. L'ordinanza, pertanto, dovrebbe essere annullata con riguardo alle esigenze cautelari, difettando ogni motivazione sul profilo di attualità. Negli stessi termini, nel secondo motivo si sottolinea la radicale assenza di motivazione quanto a due circostanze rilevanti, ossia che il G.i.p. - nell'emettere il provvedimento genetico - non avrebbe avuto conoscenza delle citate dimissioni, e che le perquisizioni avrebbero dato esito sostanzialmente negativo. Infine, si lamenta che il Tribunale non avrebbe risposto in modo adeguato alla richiesta, subordinata, di applicazione di una misura gradata, come il divieto di esercitare la professione, meno afflittiva e, forse, anche più efficace in ottica specialpreventiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che attiene esclusivamente alle esigenze cautelari - risulta fondato; il Tribunale del riesame, pronunciandosi al riguardo, ha infatti steso una motivazione carente, con la quale non ha adeguatamente individuato i profili di attualità e concretezza dell'esigenza cautelare sub art. 274, lett. c), cod. proc. pen., imponendosi, pertanto, un nuovo giudizio sul punto. 4. In particolare, ripercorsi in modo ampio i gravi indizi di colpevolezza sui reati contestati al Purgante (nn. 13a, 15b, 18b e 30i), oltre al ruolo che questi avrebbe ricoperto nell'associazione per delinquere finalizzata a frodi, l'ordinanza - trattando delle esigenze cautelari - ha innanzitutto sottolineato la "capacità elevatissima nella gestione degli interessi criminali del gruppo Califano" emersa in capo al ricorrente, il quale, per lungo tempo, si era avvalso delle proprie competenze e della propria qualifica con riguardo a numerose società coinvolte nelle attività illecite; lo stesso, peraltro, non aveva mostrato alcuna remora nella "gestione criminale di operazioni societarie finalizzate ad evadere il fisco e ad alterare le regole della leale concorrenza nel mercato del carburante", con piena adesione e consapevolezza, ed assumendo, peraltro, un ruolo tecnico indispensabile per l'attuazione del programma criminoso. 4.1 Con riferimento, poi, all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale le ha riscontrate in ragione della perduranza "degli elevati obiettivi criminali" perseguiti (anche) dal Purgante, tali da rendere irrilevante la datazione dei fatti, "invero recenti perché riferibili al 2020 e, comunque, i cui effetti sono duraturi e si sono protratti nel tempo". Ebbene, una tale affermazione risulta viziata perché generica, oltre che priva di un qualunque riferimento concreto: non si precisa, in particolare, quali sarebbero gli effetti "perduranti" delle condotte illecite, ancora a distanza di oltre due anni, ed in che termini tale "durevolezza" inciderebbe sulle esigenze cautelari, garantendone l'attualità. 4.2. Ancora, il Tribunale ha evidenziato che le dimissioni del Purgante dalla "[OSCURATO:PERSONA]" sarebbero avvenute "all'indomani delle continue perquisizioni e dei continui sequestri" che avevano interessato la società, richiamando al riguardo il sequestro disposto il 13/3/2019 e l'altro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; questa affermazione, tuttavia, non appare sostenuta da un'adeguata motivazione, nella misura in cui non spiega come si lega con la successiva - non ulteriormente argomentata - secondo cui "è in tale contesto che ben possono leggersi le dimissioni del Purgante formalizzate in data 31 agosto 2021", ossia oltre un anno dopo l'esecuzione della seconda misura cautelare reale (al pari di quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA], citate nell'ordinanza ed avvenute a settembre 2021). Nessun rilievo, peraltro, appare assumere, in tale contesto, il riferimento all'informativa finale della polizia giudiziaria del 26/5/2021: l'ordinanza, infatti, non precisa se di ciò il Purgante avesse conoscenza, né, in ogni caso, quale sarebbe il collegamento tra questo atto di indagine, conclusivo, e le dimissioni formalizzate tre mesi più tardi. A ciò deve aggiungersi, poi, che la stessa ordinanza ha affermato che il periodo in cui il ricorrente aveva partecipato al contesto associativo riconducibile ai Califano era ampio, e "compreso almeno tra il 2018 e il 2020"; senza, dunque, alcun riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello ad oggi indicato nei capi di incolpazione. 4.3. Sempre in tema di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha poi evidenziato l'irrilevanza della carica formale ricoperta dal Purgante, in quanto il ricorrente aveva operato per varie società coinvolte anche a prescindere da una qualunque investitura. Anche di questo elemento, tuttavia, non è indicata la rilevanza nell'ottica del pericolo di reiterazione dei reati. 4.4. Infine, l'ordinanza ha sottolineato "la continuità e la non occasionalità della messa a disposizione del Purgante agli interessi del gruppo dei Califano" ed il "duraturo rapporto di fiducia con [OSCURATO:PERSONA], dominus delle vicende criminali", così come la interazione del Purgante all'interno della molteplicità dei contesti societari riferibili al gruppo", concludendo che tutto ciò renderebbe attuale e concreto il pericolo della recidiva. Anche tale affermazione, però, risulta insufficiente ai fini della verifica in esame, concentrandosi soltanto su dati di fatto cronologicamente definiti nei capi di incolpazione, senza alcuna proiezione degli stessi in un'ottica futura e, dunque, senza precisare quali concreti elementi ne facciano un serio indice di attuale pericolo di recidiva. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale d