CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 39570/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla quarta Sezione della Corte con sentenza n. 40862/2023, ha rigettato nuovamente l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva patito un periodo di custodia cautelare in carcere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/5/2018 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 da cui era stata assolto con formula "per non aver commesso il fatto". La Corte territoriale, dopo aver scomputato il periodo di detenzione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7/7/2017 in quanto reso fungibile con altra pena definitiva ai sensi dell'art. 657 c.p.p., ha ritenuto di dover rigettare la domanda per il periodo residuo (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22/5/2018), ravvisando la sussistenza della causa ostativa della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p. In particolare, il giudice del rinvio, ha fondato la propria decisione sui seguenti elementi: a) l'uso sistematico da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un linguaggio criptico e cifrato, ove ricorrevano i termini "Aulin", "Tigra", "Mazzarelle", nel corso di numerose conversazioni telefoniche con la sorella, coimputata nel medesimo procedimento, al fine di concordare la consegna di sostanze stupefacenti. Tale condotta, secondo la Corte, era "macroscopicamente imprudente" e idonea a ingenerare il sospetto di coinvolgimento del ricorrente in attività illecite più gravi del mero acquisto per uso personale, utilizzando anche i soggetti coinvolti nella piazza di spaccio gestita dall'organizzazione schemi lessicali volti a coprire il reale oggetto delle loro conversazioni; b) la condotta tenuta nel corso del procedimento dall'istante, il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva fornito una versione dei fatti mendace, affermando che i termini "Aulin" e "Sigarette " si riferivano effettivamente al farmaco e ai tabacchi. Tale dichiarazione, smentita dalla stessa sentenza di assoluzione che riconosceva trattarsi di linguaggio cifrato per l'acquisto di droga, è stata ritenuta un fattore che ha attivamente concorso a indurre in errore il giudice della cautela, rafforzando il convincimento circa la sua responsabilità penale. La Corte ha, inoltre, valutato come neutre le iniziative difensive del ricorrente (impugnazione della misura, richieste di revoca), poiché in nessuna di tali sedi egli aveva offerto un contributo chiarificatore veritiero, persistendo nella sua versione inverosimile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 623 c.p.p., per non essersi la Corte d'appello uniformata al principio di diritto e al mandato della sentenza di annullamento con rinvio. Sostiene il ricorrente che il giudice del rinvio avrebbe riproposto le medesime argomentazioni già censurate da questa Corte, omettendo di valutare la condotta dell'imputato come mera concausa rispetto al prevalente errore dell'autorità giudiziaria. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 314, comma 1, c.p.p., per l'errata applicazione dei criteri relativi alla colpa grave. La Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto su una motivazione illogica, basata su un elemento (il linguaggio criptico) di per sé non sufficiente a integrare la causa ostativa, che confliggeva con le risultanze della sentenza assolutoria e con la valutazione già operata in sede di legittimità. Si richiama, inoltre, l'interrogatorio di garanzia per rappresentare che già in quella sede [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che non conosceva i soggetti coinvolti nell'associazione avendo avuto solo rapporti con la sorella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza della Corte d'appello in quanto fondata su un elemento fattuale - i controlli di polizia sull'[OSCURATO:PERSONA] in una piazza di spaccio - la cui sussistenza era stata esplicitamente esclusa dalla sentenza di assoluzione. Il mandato conferito al giudice del rinvio era, pertanto, quello di procedere a una nuova valutazione, epurata da tale elemento illegittimamente utilizzato, per "valutare se l'elemento residuo, ossia le parole usate nelle conversazioni captate nel concreto contesto emerso, sia o meno idoneo a ritenere la sussistenza di una colpa dell'imputato concausativa, in uno con l'errore dell'[OSCURATO:PERSONA], della privazione della libertà". Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente non presentava, pertanto, margini d'incertezza: valutare se "nel concreto contesto emerso" le "parole usate" nelle conversazioni captate potessero aver avuto un'incidenza causale sul provvedimento che aveva dato luogo alla custodia cautelare così significativa da integrare l'elemento ostativo della colpa grave. 2. Non è superfluo, però, ricordare che la relazione fra condotta imprudente e misura per essere rilevante, deve investire il provvedimento che ha determinato la perdita della libertà e, quindi, il reato per la quale la detenzione è stata patita e non illeciti diversi. Questa Corte, in fattispecie assai simile, relativa alla richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. ha precisato che "il diritto all'indennizzo può essere escluso, ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., solo in presenza di un comportamento doloso o colposo che abbia avuto un effetto sinergico rispetto alla specifica misura custodiale subita dall'interessato", con la conseguenza che la disponibilità dell'istante alla commissione di illeciti diversi da quelli che avevano determinato la misura custodiale impedisce di configurare il nesso eziologico fra condotta e evento pregiudizievole ( Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645 - 01, conf., fra le tante, Sez. 3, n. 15133 del 7/3/2025, Lorenzini; Sez. 3, n. 28986 del 3/7/2025, Fenu).2.1 La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha dato rilievo al linguaggio utilizzato senza però spiegare perché la volontà di occultare gli acquisti di droga o anche lo scopo "di occultare la responsabilità della sorella per le cessioni di droga effettuate" potessero aver creato l'apparenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine associativa. Anche il successivo parallelismo che la Corte tenta di delineare fra la condotta dell'imputato e le "modalità espressive dei soggetti coinvolti nella piazza di spaccio" appare privo di valenza significativa se non addirittura confliggente con la conclusione che dovrebbe sorreggere, rilevando che gli associativi ricorrevano a termini standardizzati - "magliette"- differenti da quelli in uso ai germani [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Né l'iter argomentativo della Corte territoriale trova avallo nel precedente giurisprudenziale richiamato a pag. 4 dell'ordinanza (Sez. 4, n. 29648 del 21/06/2016, Ministero, Rv. 267816 - 01) che valorizza l'utilizzo di linguaggio criptico nelle conversazioni telefoniche come causa ostativa alla riparazione ma riferendolo alla "realizzazione di una delle fattispecie penalmente rilevanti previste dall'articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309" e non al diverso, e ben più grave, reato di cui all'art. 74. 3. La sentenza rescindente, inoltre, aveva imputato alla Corte d'appello di Napoli di non aveva affrontato il tema della "concausazione nel -non breve- protarsi della custodia cautelare" a fronte della condotta tenuta dal ricorrente nel procedimento. L'ordinanza impugnata prende in considerazione l'interrogatorio del ricorrente, valorizzandolo tuttavia quale ulteriore elemento ostativo all'accoglimento della domanda sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito una "inverosimile decifrazione del significato delle conversazioni". 3.1 Il ricorso, tuttavia, riportando il contenuto dell'atto di indagine, rivela che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che "quando telefonava alla sorella si faceva comprare hashish per uso personale". Una tale rilevazione, tuttavia, viene del tutto ignorata dalla Corte territoriale la quale non spiega perché, una volta fornita dall'indagato una chiave di decriptazione delle conversazioni, che comunque disvelava la responsabilità della sorella per la cessione di droga, nel "concreto contesto" d'indagine, che, come osservato nella sentenza di assoluzione, integrava "il deserto probatorio" in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, non essendo rimasto provato che lo stesso avesse avuto contatti con membri dell'associazione differenti dalla sorella o avesse ceduto a terzi la droga dalla donna ceduta, il linguaggio cifrato avesse continuato a fornire l'apparenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. citato, così disattendendo il costante,orientamento di questa Corte che impone di valutare la condotta tenuta dall'interessato sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). 4. I vizi logico-giuridici esposti impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese relative ai giudizi di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui deman