Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24823/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e di fes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Cagliari , via [OSCURATO:PERSONA], 74 -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:SOCIETA]., Direzione Generale,in Roma via Monzambano, 10, -controricorrente– Avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 6.12.2022 comunicata con pec del 6.12.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 . 7 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Regolamento di competenza

1. ─ La società ricorrente ha agito per sentir condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 352.955,88, già detratta la somma incassata di € 12.044,12, ritenuta pagata da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità definitiva di espropriazione, ma, al contraria ritenuta dalla parte ricorrente, determinata complessivamente nella somma di € 365.000,00, così stimata dal collegio di periti nominati ex art. 21 D.P.R. 327/2001 dalle parti e depositata presso l'ufficio espropriazioni ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n.327/2001 (doc. 15).

La difesa di parte ricorrente ha sostenuto che in seguito al suddetto deposito della perizia di stima dell’indennità definitiva di espropriazione, la parte convenuta avrebbe avuto soltanto le seguenti opzioni: a) pagare l'indennità accettata dalla espropriata; b) depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti l'indennità non accettata dalla espropriata; c) o, ove non condivisa, proporre “opposizione alla stima” ai sensi dell'art. 54, d.P.R. n. 327/2001, davanti alla competente Corte d'Appello.

La difesa di parte ricorrente ha sostenuto, altresì , che, i n caso d’inerzia dell’autorità espropriante per mancata attivazione delle suddette opzioni, l'indennità di espropriazione determinata dal collegio dei periti costituito ai sensi dell'art. 21 cit., ove non opposta da alcuna delle parti, deve ritenersi definitiva e vincolante.

In particolare, per la difesa della società ricorrente l’autorità espropriante convenuta si sarebbe “autovincolata” agli esiti della stima del collegio peritale non essendo stata proposta opposizione alla stima da parte di tutti i soggetti coinvolti entro il termine di trenta giornidi cui all’art. 29 d.lgs. 150/2011. 2.− La difesa di parte resistente ha sostenuto, invece, che alla chiusura del procedimento ex art. 27 d.p.r. n. 327/2001 l’unica somma riconosciuta ed autorizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come definitiva indennità di esproprio è quella di € 12.044,12, con esclusione di ogni altro indennizzo, essendo in data 15.2.2018 stato emesso anche il decreto di esproprio rep. n. 1255 prot. 83279, notificato il 22.2.2018.3.− Per quanto qui di interesse il Tribunaleha statuito che : a) a fronte del riconoscimento dell’indennità definitiva di € 12.044,12, come da provvedimento motivato dell’autorità espropriante prodotto agli atti del presente giudizio, deve ritenersi praticabile dalla parte espropriata, interessata a contestare l’importo riconosciuto dall’autorità espropriante, l’azione per l’accertamento giudiziale e per la corresponsione dell’indennità definitiva di espropriazione innanzi alla Corte di Appello funzionalmente competente ex art. 54 comma 1 DPR 327/2001 e 29 d. lgs. n. 150/2011; b)per questa ragione ritiene la competenza funzionale della Corte di Appello ex artt. 54 comma 1 DPR 327/2001 e 29 d. lgs. n.150/2011 e si dichiara incompetente.

4. ─ [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per regolamento di competenza con duemotivi, ed anche memoria. [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato atto di costituzione.

Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenzain relazione al tardivo rilievo dell’incompetenza da parte del Tribunale in violazione dell’art. 38 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e :

5. − Con il primo motivo : Violazio ne dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 38, 167 e 702-bis c.p. c.

Presupposti della domanda di condanna formulata dalla ricorrente nel predetto ricorso introduttivo erano la natura definitiva della indennità stimata dal collegio dei tecnici ela mancata opposizione alla stessa da parte dell'[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nel ricorso introduttivo, la ricorrent e aveva evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] «in qualità di autoritàespropriante, aveva già concordato, con la ricorrente espropriata, che l'indennità definitiva di espropriazione sarebbe stata determinata dal collegio dei periti di cuiall'art. 21, d.P.R. 327/2001», del ricorso, e che, a seguito del deposito della relazione di stima del collegio «l'autorità espropriante (…) non ha pagato, non ha depositato [presso la [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti, n.d.r.] e non ha proposto opposizione», di talché l'indennità avrebbe dovuto qualificarsi « definitiva e vincolant e anche per l'ente espropriante».

L a ricorrente osserva, che l'incompetenza non è stata eccepita né rilevata né nella prima udienza né in quella successiva.

Afferma pertanto che la questione di competenza, sollevata soltanto nella sentenza impugnata, è stata rilevata d'ufficio in violazione dell'art. 38, terzo comma, c.p.c. , ai sensi del quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile sono rilevabili d'ufficio non oltre l'udienzadi cui all'art. 183 c.p.c. 5.1− Viene evidenziata in ricorso, per un verso, la tardiva formulazione dell’eccezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e, dall’altro, l’adozione della decisione sull’incompetenza, successivamente allo svolgimento della prima udienza di trattazione con conseguente definitiva perenzione sia dei termini per la parte convenuta che per il rilievo officioso.

La censura è fondata.

L’eccezione è stata formulata in sede di costituzione tardiva, oltre i termini prescritti dall’art. 167 c.p.c.

Il Tribunale ha svolto la prima udienza di trattazione e solo dopo numerosi rinvii e il trascorrere di circa 2 anni ha adottato la decisione d’incompetenza, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha, infatti, ritenuto che: « L 'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.»( Cass. 9552 del 2020 ed in precedenza Cass.21434 del 2007 in tema di indennità d’esproprio; in generale 16359 del 2015).Non assume «alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la competenza per materia della corte d'appello in ordine alla determinazione dell'indennità di espropriazione sia configurata dall'art. 29, comma secondo,del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 1250 come competenza in unico grado, avente carattere funzionale, in considerazione della portata generale dell'art.38 cit., collocato nel libro I del codice di rito, e della mancata previsione di eccezioni al la regola da esso stabilita»(Cass., n. 9552/2020; Cass., n.21434/2007). 6.− Con il secondomotivo: Violazio ne dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 21, 27 e 54, d.P.R.327/2001, e 29, d.lgs. n. 150/2011.

La controversia sottoposta al Tribunale ordinario nel giudizio di merito non è soggetta alla competenza funzionaledella Corte d'Appello ai sensi degli artt. 54, d.P.R. n. 327/2001, e 29, d.lgs. n. 150/2011 , poiché la ricorrente ha chiesto la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA], autorità espropriante, al pagamento della indennità determinata in viadefinitiva dal collegio dei tecnici ex art. 21, d.P.R. 327/2001.La ricorrente non si è opposta alla stima dei tecnici, né avrebbe avuto interesse a farlo, in quanto essa l'aveva espressamente accettata. 6.1−L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. 7.− Per quanto esposto, il ricorso per regolamento di competenza proposto deve essere accolto.

L’ordinanza impugnata va cassata, con la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti verranno rimesse.

La decisione sulle spese del presente procedimento è rimessaal giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; rimette le parti dinanzi a detto Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e di fes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Cagliari , via [OSCURATO:PERSONA], 74 -ricorrente- Contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:SOCIETA]., Direzione Generale,in Roma via Monzambano, 10, -controricorrente– Avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 6.12.2022 comunicata con pec del 6.12.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 . 7 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Regolamento di competenza 1. ─ La società ricorrente ha agito per sentir condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 352.955,88, già detratta la somma incassata di € 12.044,12, ritenuta pagata da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità definitiva di espropriazione, ma, al contraria ritenuta dalla parte ricorrente, determinata complessivamente nella somma di € 365.000,00, così stimata dal collegio di periti nominati ex art. 21 D.P.R. 327/2001 dalle parti e depositata presso l'ufficio espropriazioni ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n.327/2001 (doc. 15). La difesa di parte ricorrente ha sostenuto che in seguito al suddetto deposito della perizia di stima dell’indennità definitiva di espropriazione, la parte convenuta avrebbe avuto soltanto le seguenti opzioni: a) pagare l'indennità accettata dalla espropriata; b) depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti l'indennità non accettata dalla espropriata; c) o, ove non condivisa, proporre “opposizione alla stima” ai sensi dell'art. 54, d.P.R. n. 327/2001, davanti alla competente Corte d'Appello. La difesa di parte ricorrente ha sostenuto, altresì , che, i n caso d’inerzia dell’autorità espropriante per mancata attivazione delle suddette opzioni, l'indennità di espropriazione determinata dal collegio dei periti costituito ai sensi dell'art. 21 cit., ove non opposta da alcuna delle parti, deve ritenersi definitiva e vincolante. In particolare, per la difesa della società ricorrente l’autorità espropriante convenuta si sarebbe “autovincolata” agli esiti della stima del collegio peritale non essendo stata proposta opposizione alla stima da parte di tutti i soggetti coinvolti entro il termine di trenta giornidi cui all’art. 29 d.lgs. 150/2011. 2.− La difesa di parte resistente ha sostenuto, invece, che alla chiusura del procedimento ex art. 27 d.p.r. n. 327/2001 l’unica somma riconosciuta ed autorizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come definitiva indennità di esproprio è quella di € 12.044,12, con esclusione di ogni altro indennizzo, essendo in data 15.2.2018 stato emesso anche il decreto di esproprio rep. n. 1255 prot. 83279, notificato il 22.2.2018.3.− Per quanto qui di interesse il Tribunaleha statuito che : a) a fronte del riconoscimento dell’indennità definitiva di € 12.044,12, come da provvedimento motivato dell’autorità espropriante prodotto agli atti del presente giudizio, deve ritenersi praticabile dalla parte espropriata, interessata a contestare l’importo riconosciuto dall’autorità espropriante, l’azione per l’accertamento giudiziale e per la corresponsione dell’indennità definitiva di espropriazione innanzi alla Corte di Appello funzionalmente competente ex art. 54 comma 1 DPR 327/2001 e 29 d. lgs. n. 150/2011; b)per questa ragione ritiene la competenza funzionale della Corte di Appello ex artt. 54 comma 1 DPR 327/2001 e 29 d. lgs. n.150/2011 e si dichiara incompetente. 4. ─ [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per regolamento di competenza con duemotivi, ed anche memoria. [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato atto di costituzione. Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenzain relazione al tardivo rilievo dell’incompetenza da parte del Tribunale in violazione dell’art. 38 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5. − Con il primo motivo : Violazio ne dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 38, 167 e 702-bis c.p. c. Presupposti della domanda di condanna formulata dalla ricorrente nel predetto ricorso introduttivo erano la natura definitiva della indennità stimata dal collegio dei tecnici ela mancata opposizione alla stessa da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nel ricorso introduttivo, la ricorrent e aveva evidenziato che l'[OSCURATO:PERSONA] «in qualità di autoritàespropriante, aveva già concordato, con la ricorrente espropriata, che l'indennità definitiva di espropriazione sarebbe stata determinata dal collegio dei periti di cuiall'art. 21, d.P.R. 327/2001», del ricorso, e che, a seguito del deposito della relazione di stima del collegio «l'autorità espropriante (…) non ha pagato, non ha depositato [presso la [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti, n.d.r.] e non ha proposto opposizione», di talché l'indennità avrebbe dovuto qualificarsi « definitiva e vincolant e anche per l'ente espropriante». L a ricorrente osserva, che l'incompetenza non è stata eccepita né rilevata né nella prima udienza né in quella successiva. Afferma pertanto che la questione di competenza, sollevata soltanto nella sentenza impugnata, è stata rilevata d'ufficio in violazione dell'art. 38, terzo comma, c.p.c. , ai sensi del quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile sono rilevabili d'ufficio non oltre l'udienzadi cui all'art. 183 c.p.c. 5.1− Viene evidenziata in ricorso, per un verso, la tardiva formulazione dell’eccezione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e, dall’altro, l’adozione della decisione sull’incompetenza, successivamente allo svolgimento della prima udienza di trattazione con conseguente definitiva perenzione sia dei termini per la parte convenuta che per il rilievo officioso. La censura è fondata. L’eccezione è stata formulata in sede di costituzione tardiva, oltre i termini prescritti dall’art. 167 c.p.c. Il Tribunale ha svolto la prima udienza di trattazione e solo dopo numerosi rinvii e il trascorrere di circa 2 anni ha adottato la decisione d’incompetenza, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che: « L 'incompetenza del tribunale riguardo alle controversie inerenti alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, affidate alla competenza funzionale in unico grado della corte di appello, non è rilevabile d'ufficio per la prima volta in sentenza, trovando applicazione l'art. 38, comma 3, c.p.c., che preclude il rilievo d'ufficio dell'incompetenza oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.»( Cass. 9552 del 2020 ed in precedenza Cass.21434 del 2007 in tema di indennità d’esproprio; in generale 16359 del 2015).Non assume «alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la competenza per materia della corte d'appello in ordine alla determinazione dell'indennità di espropriazione sia configurata dall'art. 29, comma secondo,del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 1250 come competenza in unico grado, avente carattere funzionale, in considerazione della portata generale dell'art.38 cit., collocato nel libro I del codice di rito, e della mancata previsione di eccezioni al la regola da esso stabilita»(Cass., n. 9552/2020; Cass., n.21434/2007). 6.− Con il secondomotivo: Violazio ne dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 21, 27 e 54, d.P.R.327/2001, e 29, d.lgs. n. 150/2011. La controversia sottoposta al Tribunale ordinario nel giudizio di merito non è soggetta alla competenza funzionaledella Corte d'Appello ai sensi degli artt. 54, d.P.R. n. 327/2001, e 29, d.lgs. n. 150/2011 , poiché la ricorrente ha chiesto la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA], autorità espropriante, al pagamento della indennità determinata in viadefinitiva dal collegio dei tecnici ex art. 21, d.P.R. 327/2001.La ricorrente non si è opposta alla stima dei tecnici, né avrebbe avuto interesse a farlo, in quanto essa l'aveva espressamente accettata. 6.1−L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. 7.− Per quanto esposto, il ricorso per regolamento di competenza proposto deve essere accolto. L’ordinanza impugnata va cassata, con la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale le parti verranno rimesse. La decisione sulle spese del presente procedimento è rimessaal giudice di merito. P.Q.M. La Corte cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma; rimette le parti dinanzi a detto Tribunale
Sentenza Cassazione n. 24823/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris