CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9125/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Crescenzio n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4747/19/2019depositata il 1 agosto 2019; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La soc. contribuente, allibratore di scommesse di diritto maltese, ricorre avverso la sentenza della C.T.R. per il Lazio che ha confermato la pronuncia della competente C.T.P. la quale, in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento MUO100001625U, aveva ritenuto la società obbligata, in via solidale con il CTD, al pagamento dell’Imposta unica sulle scommesse nell’anno 2010 (per euro 92.909,42 oltre interessi e sanzioni), quale soggetto estero “gestore” (bookmaker) dell’attività di raccolta di scommesse avvenuta in Italia ad opera del signor [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a 7 motivi, di cui due formulati in via preliminare, e gli altri cinque nel “merito”. Sono state inoltre formulate due richieste preliminari. L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente chiede sospendersi il giudizio in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sui quesiti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Parma, con ordinanza n. 565/2018 e del 15 ottobre 2018, depositata il 26 novembre 2018. Sempre in via preliminare si chiede, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018, e degli “evidenti profili di incompatibilità con il diritto unitario” di sospendere il giudizio con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, circa la compatibilità della normativa nazionale con i principi sanciti dagli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommesse, e i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento. 1.1. Entrambe le istanze devono essere disattese essendo intervenuta sul punto, sancendo definitivamente la compatibilità della normativa nazionale con la disciplina eurounitaria, la sentenza della Corte di Giustizia il 26 febbraio 2020 (causa C-788/2018). 2.Sempre in via preliminare si denuncia l’errata valutazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018 per aver la sentenza affermato che “l’incostituzionalità non ha riguardato (neppure per il passato) la posizione di obbligato ricoperta dal bookmaker estero non autorizzato in Italia”. Nella prospettazione del ricorrente nessuna responsabilità può imputarsi a [OSCURATO:PERSONA] poiché” non partecipa alla verifica fiscale, non instaura alcun contraddittorio con l’ADM, non può esplicare alcuna attività di difesa, in quanto non è parte durante le procedure di verifica” del pagamento dell’imposta unica. Con il primo motivo “nel merito” si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.in merito al presupposto soggettivo dell’imposta. Col secondo motivo, nel merito, si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 288 del 1998 per aver la C.T.R. ritenuto integrato il presupposto territoriale dell'imposta. Imotivi innanzi indicati, unitamente alla denuncia effettuata in via preliminare, - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, avendo tutti attinenza, sotto diversi profili, ai presupposti dell'imposta unica sulle scommesse -sono infondati. Va precisato che le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, v. Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528- 9537/2021, 9728 - 9735/2021; Cass. sez. 6 - 5, n. 17082/2022), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ.; merita di essere specificamente sottolineato, peraltro, che il quadro normativo pertinente, come già innanzi evidenziato, è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi in esso prospettati. Con riferimento, all'ambito soggettivo la Corte costituzionale ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo la Corte costituzionale ha precisato che entrambi i soggetti (ricevitore e bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente - non dubita la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 2015), la quale insegna che il rapporto tra bookmaker e ricevitore sfugge allo schema della solidarietà dipendente perché questo ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo di per sé realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con lo stesso o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. da ultimo Cass. n. 26489 del 2020). In definitiva, nel rapporto tra bookmaker e ricevitore, la solidarietà è paritetica perché entrambi, come detto, partecipano all’attività di esercizio delle scommesse. Né – ha al riguardo affermato la Corte costituzionale – viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria è in grado di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la possibile rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva. In forza di tale articolato percorso, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, ma nella sola parte in cui essi prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, e solo queste, operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto, relativamente a tali annualità, resta definitivamente preclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e bookmakers, di procedere alla traslazione dell'imposta. Per tali annualità, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al combinato disposto dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte "in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011" con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., "giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010". La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma; con riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo (di cui al terzo motivo di ricorso) si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015)ricevuta che sola costituisce il titolo legittimante alla riscossione dell’eventuale vincita (così Cass. n. 8757 del 2021) attività, queste, tutte svolte in Italia per il tramite dell’indispensabile intervento materiale della ricevitoria: per l’effetto, sono suscettive di fondare l’esercizio della potestà impositiva dello Stato italiano. In buona sostanza, ai fini della costituzionalità del combinato disposto dell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in riferimento così ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo come a quelli sorti prima ma destinati a protrarsi oltre, è sufficiente la possibilità in sé della negoziazione della traslazione dell’imposta, irrilevante essendo il concreto esito di detta negoziazione, segnatamente nel segno dell’effettiva traslazione. In ragione di quanto innanzi, il bookmaker, già prima della disposizione di interpretazione autentica, era soggetto obbligato al versamento dell’imposta; la circostanza che, per le annualità “ante” 2011, sia l’unico obbligato costituisce una mera conseguenza dell’inconfigurabilità, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, dell’obbligazione del CTD in relazione a tali annualità: ciò fermo restando, invece, che anche il CTD, oltre al bookmaker, è obbligato per le annualità successive. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2010 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, le censure sono infondate. 2.Con il primo motivo, in diritto, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’applicazione dell’art. 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. Nel dettaglio si denuncia la nullità della sentenza in quanto affetta da vizio di omessa pronuncia in relazione all’eccezione di omessa traduzione e notifica degli atti impositivi in lingua inglese, in violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. Premesso che trattasi di rigetto implicito dell’eccezione, sul punto va evidenziato come nessuna specifica previsione normativa disponga che l'atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto dell'atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l'atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivato dalla ricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto; identica questione è già stata esaminata da questa Corte (Cass. civ., 19 gennaio 2021, n. 9144; Cass. sez. 5-6, n. 35580 del 2022) che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto impositivo ad essa notificato. 4.Col terzo motivo si la sentenza censura la sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione degli artt. 49, 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011. Ci si duole che la C.T.R. erroneamente confermato la responsabilità (solidale) di essa contribuente laddove, al contrario, i giudici di appello avrebbero dovuto procedere alla “disapplicazione della normativa sulla soggettività passiva dell’[OSCURATO:PERSONA] nonostante la sua manifesta incompatibilità con il diritto comunitario”. Va anzitutto chiarito, con riferimento al motivo in esame che è formulato in maniera poco intellegibile, dolendosi la società contribuente, prima, di una omissione di pronunzia e, quindi, di una presunta una violazione di legge. Il motivo così come formulato è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; va osservato, in generale, che, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo,ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scaladi valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C - 42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 I. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altriStati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83); la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebberoper essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...»; va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del - col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita aribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che hasede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmenterimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria; le suddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sia l’ assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, che l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione; la ricorrente, infatti, è considerate soggetti passivi d'imposta proprio per avere realizzato il presupposto impositivo dell'imposta in esame; la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla reali7zazione del reato di cui all'art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo diritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ...e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea»; il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica la sottrazione dello stesso, e della ricevitoria, dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensidella legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; l'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma nonconcretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è ilfatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati; quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio della capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018. 5. Con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 401 della direttiva 2006/112 CE, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per non aver la C.T.R. disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata. Al contempo, si chiede, ove si nutrissero dubbi sulla incompatibilità della normativa nazionale in discussione con l’art. 401 di cui innanzi si invita questa Corte a sospendere il giudizio dinanzi a sé ed a disporre il rinvio degli atti alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE. Il ricorrente si duole della statuizione con cui il giudice di merito ha affermato la non sovrapponibilità dell’imposta unica sulle scommesse all’IVA. 5.1.Il motivo è infondato. Al riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012), [OSCURATO:PERSONA] (haftungsbeschfinkt) secondo il quale "in forza della direttiva IVA, art. 401, "le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (v., in tal senso, la sentenza dell'8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)";secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l'art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile ( in argomento da ultimo Cass. n. 27260 del 2023). Alla luce delle suesposte considerazioni non solo il motivo deve essere respinto ma anche in questo caso non ricorrono gli estremi per l’accoglimento della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Commissione di Giustizia ex art 267 TFUE. In questi termini, in ordine alla non necessità del rinvio pregiudiziale, si veda la recente Sez. 6 -5, n. 7481 del 2022. 6. Con il quinto motivo nel merito si censura la sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 4, della legge n. 212 del 2000, per non avere la commissione tributaria regionale applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. l principio di specificità delricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117 del 2022). Com’è noto, inoltre, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass. n. 11325 del 2023). Nella specie, dall’esame della sentenza e dello stesso ricorso nulla emerge circa l’avvenuta formulazione di tale doglianza al giudice di merito. Sicché il motivo si palesa come inammissibile, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essendo la censura fondata su una doglianza, asseritamente formulata, senza che essa sia stata riprodotta nel ricorso ovvero senza che al riguardo siano state fornite puntuali indicazioni necessarie alla sua individuazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.M. rigetta il ricorso.