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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 49677/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/02/2022 del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per remissione della querela in ordine al reato di tentativo di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod.pen., così friA modificata l'originaria imputazione di tentativo di danneggiamento seguito da incendio (artt. 56 e 424 cod.pen.).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato, siccome qualificato ex art. 635, secondo comma, cod.pen., fosse perseguibile a querela di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il reato di danneggiamento ex art. 635 cod.pen. - che non prevede circostanze aggravanti se non al terzo comma, non inerente al caso in esame - risulta perseguibile di ufficio, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna valenza giuridica alla remissione della querela della persona offesa.

Ne consegue che la sentenza impugnata è incorsa in una violazione di legge nell'emettere senza di non doversi procedere per estinzione del reato oggetto di nuova definizione giuridica.

Trattandosi di ricorso per saltum avverso una sentenza di proscioglimento appellabile da parte del Pubblico ministero ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il rinvio va effettuato alla Corte di appello di L'Aquila perché proceda, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., al giudizio di secondo grado, così come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/02/2022 del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per remissione della querela in ordine al reato di tentativo di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod.pen., così friA modificata l'originaria imputazione di tentativo di danneggiamento seguito da incendio (artt. 56 e 424 cod.pen.). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato, siccome qualificato ex art. 635, secondo comma, cod.pen., fosse perseguibile a querela di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il reato di danneggiamento ex art. 635 cod.pen. - che non prevede circostanze aggravanti se non al terzo comma, non inerente al caso in esame - risulta perseguibile di ufficio, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna valenza giuridica alla remissione della querela della persona offesa. Ne consegue che la sentenza impugnata è incorsa in una violazione di legge nell'emettere senza di non doversi procedere per estinzione del reato oggetto di nuova definizione giuridica. Trattandosi di ricorso per saltum avverso una sentenza di proscioglimento appellabile da parte del Pubblico ministero ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il rinvio va effettuato alla Corte di appello di L'Aquila perché proceda, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., al giudizio di secondo grado, così come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris